CAPITOLI DELLA VENERABILE COMPAGNIA DI SAN SEBASTIANO POSTA NELLA CHIESA DI SAN MARTINO A VIEGLIA FUORI DELLA PORTA DI SAN GALLO
I CAPITOLO
Di che ufficiali sa a reggere la nostra compagnia.
Nella santa scrittura si legge che dove non c'è ordine, quivi abita disordine e confusione.
"et però ordiniamo di rizzare la nostra compagnia con buono e perfetto ordine". Che abbia sempre un governatore e due consiglieri, due maestri di novizi. Due sacrestani, sei visitatori d'infermi, un camarlingo, un provveditore o scrivano. Tutti i su detti ufficiali, vogliamo che tengano l'ufficio di sei mesi, solo lo scrivano un anno.
II CAPITOLO
In che modo sanno a fare i nostri ufficiali.
Ordiniamo che per ogni fratello sia fatta una scheda, col suo nome e cognome; arrotolata e chiusa venga messa in una borsa.
Quindi con tale borsa andrà a partito (affrontare una votazione) tra tutti i fratelli presenti, meno quello che ha il proprio nome sulla scheda (il voto consiste nel mettere una fava nera o
bianca nella borsa).
Ripeteremo questa operazione per ogni fratello, mettendo le borse già andate a partito in una bacinella.
Finito che avremo il partito, controlleremo le borse, scegliendo quelle che avranno ottenuto i due terzi delle fave nere, senza aprire le schede dei nomi. Le schede che non avranno ottenuto i due terzi delle fave nere, saranno bruciate senza essere aperte.
Estrarremo poi quelle che hanno ottenuto la maggioranza, ma le ultime quattro che rimarranno nella bacinella verranno bruciate senza aprirle. Saranno cosi eletti: governatore, consiglieri, camarlingo e scrivano. I visitatori d infermi, saranno estratti a sorte imborsando i nomi di tutti i fratelli in una bacinella.
Sacrestani e maestri di novizi, saranno eletti direttamente dal governatore e dai suoi consiglieri.
Riflessione al 2° capitolo:
E’ da sottolineare la filosofia elettorale, volta a non umiliare i perdenti e a non glorificare gli eletti.
Rimanendo quattro schede maggioritarie anonime, ogni non eletto si può includere in queste. Per gli eletti non vi è certezza di essere i veri vincitori.
III CAPITOLO
Quando sanno a fare le tratte (elezioni per il rinnovo degli ufficiali) e quando entrano i nostri ufficiali.
tratta:
prima domenica di gennaio
seconda domenica di agosto
prima domenica di febbraio
seconda domenica di luglio
IV CAPITOLO
De divieti e specchio (affissione pubblica dei nomi di coloro che sono in debito con la compagnia) e chi accetta - e chi rifiuta quello che paga.
— vogliamo che ogni nostro fratello abbia parte all'onore e alla fatica;
— che nessuno possa ricoprire una carica, se non si era confessato al precedente governatore, e dalla sua confessione sia risultata la buona fede;
— non può ricoprire una carica chi non è da almeno un anno nella compagnia;
— e nemmeno può essere il padre, figlio o fratello, nel gruppo degli ufficiali: il primo eletto darà poi divieto ai secondi;
— il governatore non può avere età inferiore a 24 anni;
— governatore e consiglieri non possono essere rieletti prima di un anno dal precedente incarico;
— non può ricoprire una carica chi è in debito con la compagnia di soldi 5 o più;
— anche chi è a specchio può visitare gli infermi;
— chi per sue ragioni, rifiuti una carica dopo aver vinto il partito: paghi soldi 4;
se è visitatore d'infermi soldi 6;
- il governatore, accettando il mandato ssemestrale paghi soldi 4; i suoi consiglieri, soldi 2.
V CAPITOLO
Dell autorità del nostro Padre Governatore.
Deve fare rispettare i capitoli della compagnia, ammonire, correggere o punire i fratelli indisciplinati.
"Fare andare un fratello fuori dal nostro luogo (sede della compagnia) con la veste indosso, o come a lui pare andare; non lo mandando discosto più di 2 miglia".
Possa fare tornata (riunione della compagnia) quando vuole, in dì di festa e dire "quando sa da andare fuori vestiti".
VI CAPITOLO
Dell'autorità del Governatore e degli altri ufficiali.
Vogliamo che il governatore e i suoi consiglieri, siano obbediti, amati e riveriti e abbiano piena autorità di poter correggere i nostri fratelli;
"che non stessino pazienti o facessino mancamenti, e gli possino ammonire e assentare dal nostro luogo".
VII CAPITOLO
Che numero si può chiamare corpo di compagnia.
Ordiniamo che "quando si avesse a fare alcuna cosa, o con fave o a voce, dove serve il corpo di compagnia", non è valido se non ci sono il governatore, i consiglieri e non meno di 12 fratelli complessivamente.
VIII CAPITOLO
Che non si possano toccare le borse.
Vogliamo che non si debba mal aprire la cassa delle borse se non al tempo di tratte o squittini.
Tale cassa deve avere tre serrature diverse con tre chiavi di cui una la daremo al governatore, una ai maestri dei novizi e una ai visitatori d'infermi, accordandosi tra loro chi la debba tenere.
La detta cassa sia rinchiusa dentro un'altra cassa, la cui chiave la daremo allo scrivano. E tali casse non si possano aprire mai, se non alla presenza del corpo di compagnia. "E chi altrimenti lo facesse, debba essere posto allo specchio e raso (espulso) dalla nostra compagnia senza alcuna scusa.
IX CAPITOLO
Di chi avesse fatto bene alla compagnia e dei fratelli morti.
"Per riscaldare gli animi d'alcune persone che avessero fatto alcuno bene e dato aiuto o sussidio alla compagnia" il governatore e i consiglieri siano tenuti obbligati a fare dire nel nostro luogo un devoto ufficio dei morti ai nostri benefattori, per la loro anima e per tutte le anime del purgatorio almeno una volta ogni mandato.
X CAPITOLO
In che modo si debbono condurre i novizi.
Un fratello della compagnia deve dare testimonianza al nostro governatore della buona fede del novizio, il suo mestiere, la provenienza e se ascolta volentieri la parola di Dio. Premesso ciò, il governatore lo proporrà al corpo di compagnia "appiccandolo alla tavola acciocché tutti i fratelli se ne possono informare". In seguito alla prima tornata della compagnia, avverrà una tratta tra tutti gli ufficiali presenti per accettare o meno il novizio.
Se il novizio ottiene una maggioranza di due terzi delle fave nere, seguirà una nuova votazione con tutto il corpo di compagnia. Vincendosi anche questa tratta, si intende il novizio dei nostri fratelli, pagando prima che faccia la sua entrata lire una e soldi tredici per la sua veste.
XI CAPITOLO
Quante volte può ire uno a partito.
Nessun fratello può essere eletto governatore o consigliere più di tre volte, e non più di altre tre volte sommando gli ufficiali minori. Non possono essere ufficiali i minori di anni diciotto.
XII CAPITOLO
Della entrata dei nuovi ufficiali.
La mattina dell'entrata dei nuovi ufficiali, il vecchio governatore chiamerà il nuovo e lo informerà davanti ali altare dell'importanza di tale mandato. Poi gli darà il libro dei capitoli e le chiavi appartenenti alla nostra compagnia. A questo punto il governatore nuovo farà uscire fuori del luogo quello vecchio e i fratelli presenti potranno dire in tutta onestà e umiltà se ci sono state mancanze o torti fatti dal vecchio governatore nel precedente mandato semestrale. Rientrerà poi il vecchio governatore mettendosi in ginocchio all'altare, e se crede umilmente accusandosi dei suoi mancamenti. Il nuovo governatore, tenendo conto di quanto detto dai fratelli e dal governatore precedente a lui, se crede lo può correggere, con l'autorità datagli dai capitoli.
XIII CAPITOLO
Dello stanziamento dei denari.
Il governatore d'accordo ai due consiglieri possono stanziare fino a lire due. Per spese da lire due a lire sei, debbono essere d'accordo tutti gli ufficiali vincendosi in tratta per due terzi delle fave nere.
Per spese oltre le lire sei, deve decidere tutto il corpo di compagnia, vincendosi per due terzi delle fave nere.
IV CAPITOLO
Del nostro padre governatore.
Debba essere benigno, onesto, costumato, dare buon esempio e non soggiogare nessun fratello, sollecitare i fratelli alla confessione e invitarli a venire al luogo. Mettere pace tra i fratelli, far osservare i capitoli, cercare l'utile e l'onore della compagnia.
XV CAPITOLO
Dei suoi consiglieri.
Debbono essere obbedienti in rune le cose che sono ragionevoli, consigliare al governatore buone opere e raccomandargli i fratelli e le loro anime. Se il governatore volesse far cosa che non fosse lecita ne onesta non debbono consentirlo, e non rendere le fave nere se la coscienza ne rimordessi.
XVI CAPITOLO
Provveditore o scrivano.
Deve tenere tutte le nostre scritture, acciocché i nostri fratelli possano vederle e cioè: un libro dei partiti, un libro dei debitori annui, un libro dei morti, un libro delle entrate e uscite della compagnia, un libro con gli inventar! degli arredi fatti con l'aiuto dei sacrestani.
Infine un libro per mettere a debito chi non venisse a visitare il luogo nei giorni stabiliti di soldi uno; se ufficiale soldi due.
Inoltre dovrà mettere allo specchio nel corpo di compagnia tutti coloro che non si saranno confessati al governatore nei tempi stabiliti dai capitoli, o che fossero in debito di soldi cinque o più con la compagnia.
XVII CAPITOLO
Del nostro camarlingo.
Il nostro camarlingo "abbia sotto la sua custodia la pecunia" e deve ascrivere i denari ppartenenti alla compagnia.
Non abbia facoltà di pagare se prima i soldi non siano stati stanziati e vinta la tratta in corpo di compagnia.
A fine mandato, con la testimonianza di due mallevadori consegnerà e renderà buon conto al nuovo camarlingo.
XVIII CAPITOLO
Dei sacrestani.
I sacrestani devono tenere le chiavi del luogo, fare guardia e tenervi spazzato. Devono fare l'inventario delle nostre masserizie. Devono tenere la cassetta delle elemosine dei poveri e daranno i soldi ai visitatori d'infermi quando ne avranno bisogno, tenendone buon conto con la testimonianza di un mallevadore.
XIX CAPITOLO
De maestri dei novizi.
Devono aiutare il governatore indagando sulle intenzioni e la provenienza del novizio, cercando di raccogliere più informazioni utili possibili prima che avvenga la tratta di accoglienza nel corpo di compagnia.
Riflessione al 19° capitolo:
È uno dei capitoli più delicati, essendo la compagnia aperta oltre alla sua parrocchia, a popolani di ogni provenienza fatto salvo lo spirito cristiano del richiedente e l'osservanza dei capitoli.
Questa libertà ineccepibile nella filosofia dei fondatori si è poi prestata durante la storia secolare delle compagnie a incomprensioni con la chiesa canonica e con il potere dello stato, risultando spesso all'interno delle compagnie forze ostili a entrambi i due poteri istituiti.
Un fenomeno che nel 1785 porterà alla soppressione di tutte le compagnie esistenti privandole poi di ogni autonomia decisionale e obbligandole ad associare al loro interno i soli parrocchiani di competenza.
XX CAPITOLO
Dei visitatori degli infermi.
Quando un nostro fratello è malato, il visitatore deve andarlo a trovare con zelo e amore di carità "e dire: io vado a vedere Cristo". I visitatori devono accompagnare il confessore dall'infermo, devono visitarlo durante tutte le feste e la domenica portargli 15 soldi di elemosina come contributo della compagnia.
In caso di aggravamento del malato devono assisterlo di giorno e di notte, una coppia o due secondo il bisogno.
XXI CAPITOLO
Del correttore e i confessori.
Dalle labbra del sacerdote esce la scienza e a lui si deve domandare della legge divina perché egli è l'angelo di Dio.
Perciò la nostra compagnia deve sempre disporre di un correttore per confessarci nel nostro luogo e per accompagnarlo dai fratelli infermi alle loro case. Per questo servizio il correttore riceverà lire tre annue. Verrà eletto annualmente dal governatore e i suoi consiglieri presente il corpo di compagnia, vincendosi per due terzi delle fave nere.
Riflessione al 21° capitolo:
La libertà di eleggere annualmente come correttore un sacerdote esterno alla prioria o anche un religioso di ordine diverso, può diventare un fattore destabilizzante, prestarsi a incomprensioni sociali, alimentare la conflittualità tra la chiesa canonica e gli ordini minori.
XX CAPITOLO
Delle nostre tornate.
Dice Cristo che "dove ci sono più congregati nel mio nome io sono in mezzo a loro". Dunque se noi ci raduneremo nel nostro oratorio a pregare potremo dire di essere nella casa del Signore.
Vogliamo che le nostre tornate siano di buona mattina, la seconda e la quarta domenica di ogni mese.
In più, per la festa del nostro avvocato s.Sebastiano, la prima domenica dopo il 22 gennaio.
Ancora sia tornata il giovedì santo dopo desinare quando dovremo fare il lavaggio dei piedi.
Ancora tornata sia il dì di calende di giugno.
I fratelli che non partecipano alle dette tornate siano appuntati per soldi tre.
Sia anche tornata, quando sembrerà necessaria al nostro governatore e coloro che non venissero siano appuntati per soldi uno.
Quando dovremo andare fuori "vestiti" a portare i nostri segni, chi mancasse sia appuntato per soldi tre.
XXIII CAPITOLO
Dell'onesta vita e buoni costumi.
Vogliamo che i fratelli imparino quello che è scritto a specchio sulle tavole del nostro luogo, cioè:
i 12 articoli della fede cristiana;
i 10 comandamenti di Dio;
i 7 peccati capitali.
Vogliamo che ogni fratello si confessi perlomeno tre volte l'anno, di cui una volta nella cura sua, per la Pasqua di resurrezione.
Le altre due volte nel nostro luogo e cioè: una per la Pasqua di Spirito Santo e l'altra per la dona di mezzo agosto.
Vogliamo che i fratelli dicano le preghiere quotidiane e ogni lunedì preghino per le anime del purgatorio, e quando si entra nel nostro luogo si dica: lodato Iddio e si vada all'altare inginocchiandosi, e lì si resti fino a quando il governatore con la campanuzza faccia cenno di alzarsi; allora si dirà: la pace sia con voi, e i presenti risponderanno: sempre.
XXIV CAPITOLO
Di chi tenesse disonesta vita.
Dice S.Pietro che è bene separare chi si vuole salvare da chi non vuole essere salvo. E però ordiniamo che chi bestemmiasse Iddio e la Vergine Maria sia raso dalla nostra compagnia.
E chi bestemmiasse gli altri santi sia ripreso due volte e alla terza volta sia raso dalla compagnia.
E chi commettesse peccato di sodomia sia raso. E chi picchiasse padre e madre sia ripreso una volta o due e se non si ravvede sia raso. Che nessuno possa tenere una concubina e chi l'avesse sia ripreso due volte e non emendandosi sia raso.
E chi giocasse ai dadi, carte o gioco disonesto sia ripreso due volte e alla terza sia raso. E se dei nostri fratelli dovessero questionare tra loro, siano rappacificati dal governatore e i suoi consiglieri. Chi dopo la chiarificazione avuta con gli ufficiali dovesse rimanere in disaccordo non può tornare nel nostro luogo fino a quando non si è rappacificato.
Chi stesse quattro mesi senza venire al nostro luogo perlomeno due volte sia raso eccetto chi fosse infermo o in prigione, viaggio, pellegrinaggio o fosse discosto dal luogo più di dieci miglia. E chi usasse troppo andare alla taverna, sia ripreso e corretto dal governatore.
XXV CAPITOLO
Della nostra festa.
Vogliamo che per la festa di S. Sebastiano, i sacrestani ordinino il nostro luogo diligentemente, o che si dicano perlomeno quattro messe, cioè tre piane e una cantata. Che ogni fratello sia al luogo la mattina presto, per dire l'uffizio nostro con devozione senza dar tedio alla festa.
XXVI CAPITOLO
Delle imposte e pagamenti.
A mantenimento della nostra compagnia ogni fratello paghi otto soldi l'anno, cioè quattro ogni sei mesi.
Ad ogni nostra tornata ciascun fratello metta denari quattro nella cassetta dei poveri.
In più si paghi soldi uno ogni qual volta muore un nostro fratello per il consumo della cera.
Inoltre è obbligo pagare ogni imposta la quale si ponesse per il bisogno della compagnia.
XXVII CAPITOLO
Dell'infermo e dei morti.
Ogni nostro fratello infermo con febbre ha obbligo di accettare nelle sue mani la limosina portatagli dai visitatori d'infermi sotto pena, se non l'accettasse, di essere raso dalla compagnia.
Il fratello che morisse vogliamo che sia vestito con la sua vesta e che i fratelli tutti partecipino alla sua sepoltura portando i nostri torchi e il nostro cataletto. E ogni fratello paghi soldi uno, per la messa e l'uffizio per l'anima del morto. E per i seguenti otto giorni, ogni fratello deve dire ogni giorno dieci Pater Noster e dieci Ave Maria per quell'anima.
XXVIII CAPITOLO
Di S. Maria Candellaia.
Ordiniamo che la mattina della purificazione, cioè di S. Maria Candellaia, il nostro provveditore faccia fare tante candele di cera bianca di Venezia quante crede che servano e cioè:
due di tre once, che daremo al nostro governatore e al nostro correttore;
due candele di due once, che daremo ai consiglieri; agli altri ufficiali daremo candele da un oncia.
A tutti gli altri fratelli daremo candele che siano dodici per libbra, e benedette si diano all'altare per mano del correttore.
Chi non si trovasse al luogo in tale mattina, potrà ritirare la sua candela durante
il mese di febbraio, se non è a specchio con la compagnia per soldi tre o più.
XXIX CAPITOLO
Del giovedì santo.
Ordiniamo di fare tornata il giovedì santo la sera di notte. Si dica prima i salmi penitenziali senza altra cerimonia. Poi il governatore lavi i piedi nel modo consueto.
Si faccia ancora una leggera colazione in similitudine di Cristo con gli apostoli. In ultimo si abbraccino tutti i fratelli tra loro e si chieda perdono a vicenda per i torti fattisi e poi si dia licenza a ogni uno.
XXX CAPITOLO
Delle cassette dei poveri.
Dice il profeta Daniele che dobbiamo compensare i peccati con le limosine, perché la limosina spegne il peccato, siccome l'acqua spegne il fuoco. Ordiniamo che la nostra compagnia abbia una cassetta per i poveri nella quale si mettino tutti i denari delle limosine, delle appuntature e delle offerte. Questi denari saranno per i nostri infermi e per altre cose. La cassetta per i poveri avrà due chiavi diverse che daremo: una al governatore e una ai sacrestani che terranno anche buon conto delle entrate e delle uscite.
XXXI CAPITOLO
Delle nostre orazioni.
Ordiniamo che le nostre tornate siano di buona ora. Il governatore proporrà l'ufficio e cioè: salmi penitenziali o salmi graduali o l'ufficio della dona o quale ufficio gli piaccia dicasi. Seguirà il credo, la magnificat, l'orazione dello spirito santo, l'orazione di S. Sebastiano, benediciamus domino, salve regina; poi si faccia l'offerta e si dia licenza se non c'è altro partito e poi si suoni la Ave Maria e ogni uno sia licenziato.
XXXII CAPITOLO
Dell'osservanza dei capitoli.
Ordiniamo che i nostri fratelli s'ingegnino di avere ogni virtù, in particolare la perseveranza, considerando i nostri capitoli ispiraci dallo Spirito Santo. Vogliamo siano osservati con purità e semplicità senza ragione alcuna di mutazione o modifica.
Quando paresse fare alcuna novità o riformulazione, la modifica deve andare a partito in tre tratte consecutive avendo sempre una maggioranza di tre quarti delle fave nere.
Debba poi avere il consenso del nostro vescovo di Fiesole, che potrà a suo arbitrio togliere o aggiungere secondo che a lui parrà, per la salute delle nostre anime.
XXXIII CAPITOLO
Della confermazione al nostro vescovo di Fiesole.
Supplichiamo umilmente nostro Padre e Pastore di approvare e confermare i nostri capitoli giudicando lecito a chi li osserverà di partecipare a messe e uffici nel nostro luogo. E che qualunque sacerdote possa dire messa e amministrare i sacramenti nel nostro luogo senza incorrere in nessuna censura ecclesiastica. Ancora preghiamo la S. V. Maria di concedere ai nostri fratelli che partecipano alle tornate essendo confessati e comunicali 40 giorni di indulgenza per ogni tornata. Preghiamo ancora la S.V. Maria che la confermazione dei nostri capitoli dalla vostra reverenda mano apparisca sul presente libro, "e perché questo possiamo sempre adoperare bene per infinita Secula Seculorum".
RISPOSTA DI CONFERMAZIONE DEL VESCOVO
Noi Roberto Folchi (1481-1504) vescovo di Fiesole veduti e letti detti capitoli per nostro vicario e quegli trovati tutti onesti e santi e buoni e in alcuna cosa deviare dalla santa madre chiesa, con l'autorità nostra confermiamo e approviamo e così diamo e concediamo 40 dì di indulgenza per ogni tornata a detta compagnia a chi sarà confesso e pentito dei suoi peccati a lode e gloria di Dio e del glorioso martire S. Sebastiano per infinita Secula Seculorum. Amen.
Non è un caso che i capitoli finiscano col 33° come gli anni di Cristo; segue, chiaramente aggiunto, il 34°.
XXXIV CAPITOLO
Della rafferma che mancava.
Ordiniamo che ogni anno nel periodo di quaresima sia fatta una tornata per riconfermare i fratelli a far parte della compagnia. "acciocché ogni uno stia con tremore e in disposizione sempre di far bene". Ogni fratello sarà imborsato e andrà a partito in segreto, consegnando poi la borsa a un sacerdote e a un secolare di massima probità scelti da noi esterni alla compagnia. Finita la tratta, due esterni comunicheranno al nostro governatore per iscritto chi dei fratelli ha vinto il partito e chi no.
I non raffermati, saranno informati il giorno dopo da un fratello inviategli dallo stesso governatore, il quale gli dirà di pazientare un anno a iniziare dal dì della tratta. Passato l'anno di ammonimento potranno partecipare a un nuovo partito.
LEGGE DI SUA ALTEZZA REALE DEL DI XXL MARZO MDCCLXXXV
Riguardante la Soppressione delle Compagnie, e refezione delle nuove COMPAGNIE DI CARITÀ, con i Capitoli Generali da osservarsi dalle medesime, e Regolamento per le Doti da conferirsi.
FIRENZE MDCCLXXXV - Per Gaetano Cainbiagi Stampatore Granducale.
