Statuto dell'Associazione Ludico Culturale AVATAR
I) COSTITUZIONE E SCOPI.
Art. 1
E' costituita in BARI un'associazione che assume denominazione di Associazione Ludico Culturale AVATAR (A.L.C. AVATAR ).
Art. 2
L'Associazione svolge attivita' ludiche e culturali senza alcuna finalita' di lucro.
Art. 3
Sono propositi dell'Associazione:
a) promuovere e diffondere il gioco in tutte le sue forme;
b) facilitare i contatti fra gli appassionati;
c) organizzare partite dimostrative e di avviamento al gioco;
d) organizzare seminari e incontri su argomenti inerenti i suddetti giochi;
e) organizzare tornei (individuali e a squadre);
f) istituire servizi di ludoteca, biblioteca e videoteca a disposizione dei soci (solo per consultazione: e' vietata la riproduzione in qualsiasi maniera del materiale prestato);
g) organizzare la distribuzione amatoriale del materiale ludico autoprodotto dai soci;
h) organizzare tornei letterari;
i) pubblicare un bollettino ed una fanzine aperiodici con i migliori contributi letterari dei soci;
II) MODALITA' DI ADESIONE. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI.
Art. 4
Il numero dei soci e' illimitato.
Art. 5
L'Associazione sara' formata da tre tipi di soci:
-soci ordinari
-soci onorari
-soci sostenitori.
Art.6
Per essere ammessi a socio ordinario e' necessario presentare domanda al Settore di Presidenza, che si preoccupera' di fornire un modulo prestampato. Tale domanda dovra' essere approvata da tale Settore.
Art.7
Soci onorari saranno coloro che per la loro personalita' o posizione artistica o culturale possono contribuire al prestigio dell' Associazione.I soci onorari non hanno diritto di voto.
Art.8
La qualifica di socio sostenitore sara' attribuita a colui il quale versera' un contributo a fondo perduto costituito in denaro,servizio o in beni. Sara' altresi' attribuita a coloro che presteranno la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione. A questi ultimi sara' consentito l' utilizzo delle strutture e dei servizi dell' Associazione per il periodo durante il quale presteranno la loro opera. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Art.9
I soci ordinari hanno il diritto di utilizzare le strutture dell' Associazione con le modalita' definite dal Settore di Presidenza e dal Consiglio di Coordinamento dei Settori
Art.10
I soci ordinari sono tenuti:
1. al pagamento della tessera sociale;
2. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali (comprese eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie:ved. Art.20).
Art. 11
I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Settore di Presidenza a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella successiva Assemblea Generale.
I soci radiati per morosita' potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.
III) PATRIMONIO SOCIALE.
Art. 12
Il patrimonio sociale e' indivisibile ed e' costituito:
1. dal patrimonio di proprieta' dell'associazione;
2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
Art. 13
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
IV) CONTABILITA'.
Art. 14
La contabilita' consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'Assemblea Generale entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
V) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.
Art.15
Gli organi dell' Associazione sono:
A) L'Assemblea Generale
B) I Settori di Lavoro ed il Consiglio di Coordinamento dei Settori
A) L'Assemblea Generale
Art. 16
Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso esposto in bacheca entro sette giorni prima dell' assemblea.
Art.17
L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 31 Marzo successivo.
Art.18
L'Assemblea Generale Straordinaria e' convocata:
-tutte le volte che il Settore di Presidenza lo reputi necessario;
-allorche' ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci o due responsabili di settore.
L'Assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art.19
L'Assemblea Generale:
-approva le linee generali del programma di attivita' per l'anno sociale;
-approva la contabilita' preventiva;
-prende visione della contabilita' consuntiva;
-elegge i responsabili dei Settori di Lavoro
-puo' sfiduciare il Settore di Presidenza e i Responsabili dei Settori
-e' l'organo a cui puo' fare appello un socio espulso.
Art. 20
Eventuali integrazioni della cassa sociale mediante il versamento di quote una-tantum devono essere decise dall'Assemblea Generale all'unanimita' della totalita' dei soci.
Art. 21
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita con la meta' piu' uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.
Art. 22
Ciascun socio ha un voto. Ogni socio puo' farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. E' fatto espresso divieto di rappresentare piu' di un socio.
Art. 23
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su decisione del Presidente, per appello nominale o a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese con il voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei partecipanti.
Art. 24
In caso di parita' il voto del Presidente contera' doppio.
Art.25
L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, e' presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
B) I Settori di Lavoro ed il Consiglio di Coordinamento
Art. 26
I Settori di Lavoro sono gli organi preposti all'organizzazione ed alla gestione delle attività dell'Associazione. Ogni Settore si occuperà del proprio campo di interesse con la massima libertà possibile. Ogni Settore sarà gestito da un responsabile eletto dall'Assemblea e la cui carica sarà a scadenza annuale (tranne per il Settore di Presidenza, ved. Art. 28). Gli specifici Settori vengono di volta in volta creati o accorpati in base alle necessita' del momento, a cura del Consiglio di Coordinamento dei settori stessi. Tra i Settori deve essere sempre presente il Settore di Presidenza.
Art. 27
I Settori presenti al momento della stesura di questo statuto sono:
- Settore di Presidenza
- Settore Gioco di Ruolo e Ruolo dal Vivo
- Settore Giochi da Tavolo e Boardgames
- Settore Wargames Tridimensionali
- Settore Giochi di Carte
Art. 28
Il Settore di Presidenza, il cui Responsabile è il Presidente dell'Associazione, comprende il Vice Presidente, il Segretario. Tali cariche non sono cumulabili. La carica di Presidente e dei suoi collaboratori è triennale.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono l'ufficio di Presidenza.
Alle elezioni si accettano le candidature degli interi gruppi che comporranno l'ufficio di Presidenza, piuttosto che del singolo candidato Presidente.
In caso di dimissioni del Vicepresidente o del Segretario, sarà il Presidente ad eleggere un sostituto.
Art. 29
I compiti del Settore di Presidenza sono:
-compilare i progetti per la contabilita' dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea;
-redigere la contabilita' consuntiva da presentare all'Assemblea;
-stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale;
-deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
-favorire la partecipazione dei soci alle attivita' dell'associazione;
-controllare le pubblicazioni fatte a nome dell'A.L.C.AVATAR;
-promuovere le attivita' interne;
-stabilire l'ammontare della quota di tesseramento e le relative modalita';
-preparare l'Assemblea Generale;
-regolare le materie non contemplate in questo Statuto.
-occuparsi dei contatti con l'esterno.
In generale, il Settore di Presidenza si occupa della gestione dell'Associazione in generale e di ciò che non ricada specificatamente nella competenza degli altri Settori.
In caso di decisioni che riguardino sia il Settore di Presidenza che altri Settori, si riunisce per discuterne il Consiglio di Coordinamento allargato al Settore di Presidenza.
Art. 30
I Settori diversi dal Settore di Presidenza sono gestiti da un responsabile che si occuperà a sua completa discrezione di organizzare le attività dell'Associazione per quanto riguarda il proprio campo di competenza, con il solo limite di coordinare le attività con gli altri responsabili tramite il Consiglio di Coordinamento.
Art. 31
Il Consiglio di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta almeno due dei consiglieri e comunque almeno tre volte all'anno.
Art. 32
Il Consiglio di Coordinamento dei Settori è composto dai responsabili dei singoli Settori. Esso si occupa del coordinamento delle attività dei singoli Settori, cercando di ottimizzare le risorse economiche, di tempi e di spazi a disposizione dell'Associazione, riportando le deliberazioni su di un'apposita agenda.
Art. 33
Il Settore di Presidenza e i Responsabili dei Settori possono essere sfiduciati qualora votino in tal senso, nel corso di un'Assemblea Generale, la metà più uno dell'intero corpo sociale. Se cio' dovesse avvenire si procederà alla rielezione.
Art.34
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l'Ufficio di Presidenza.
Art.35
I Membri dei diversi Settori eserciteranno le loro funzioni senza ricevere alcun compenso. Le spese legittime e ragionevoli sostenute nell'esercizio delle loro funzioni saranno tuttavia loro rimborsate dal fondo dell'Associazione.
VI) MOZIONI ED EMENDAMENTI.
Art. 36
Ogni socio o gruppo di soci puo' proporre mozioni o emendamenti a questo Statuto da esaminare nell'Assemblea Generale. Le proposte dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere indirizzate al Settore di Presidenza, il quale potra' approvarle o meno (ved. anche Art.34)
Art.37
Le proposte di emendamenti a questo Statuto approvate dal Consiglio Direttivo e quelle sottoscritte da almeno la metà più uno dei soci, indipendentemente dal parere del Consiglio, saranno all'ordine del giorno della successiva Assemblea Generale. Se sara' necessario, un'Assemblea Straordinaria sara' appositamente convocata.
Art.38
Gli emendamenti a questo Statuto saranno ritenuti validi allorche' abbiano espresso il loro voto in tal senso almeno la metà più uno dell'intero corpo sociale.
VII) NORME GENERALI.
Art. 39
1) L'associazione non ha scopi di lucro per l'uso improprio o non autorizzato del nome, delle attività e dei luoghi dell'associazione da parte dei singoli soci verra' punito con l'espulsione. L'associazione potra' rivalersi sui colpevoli per gli eventuali danni, morali o materiali, sostenuti.
2) Le responsabilita' nei confronti della legge sono divise equamente tra i componenti Settore di Presidenza. In seguito ad azioni legali legate a problemi causati dai singoli, l'associazione potra' rivalersi a norma di legge sui colpevoli. Indipendentemente da eventuali azioni legali l'associazione espellera' elementi che volutamente ne ostacolino le attivita'.
3) Non e' permesso senza autorizzazione scritta del Presidente, accettare denaro a nome dell'associazione.
4) Il comportamento dei membri dell'associazione dovra' essere improntato alla massima serieta' ed al rispetto reciproco oltre che essere conforme ai dettami della societa' civile.
5) Eventuali prestazioni dei soci non saranno ricompensate; l'associazione rimborsera', comunque, nei limiti del possibile e del ragionevole, ogni spesa opportunamente documentata sostenuta dai soci per l'Associazione. Nessun rimborso o compenso potra' essere preteso per iniziative personali estemporanee, non autorizzate per iscritto o comunque lontane dallo spirito e dai fini dell'associazione.
6) L'associazione non fa sua alcuna ideologia di carattere politico o religioso. L'associazione non fa alcuna discriminazione di razza, sesso, credo religioso o politico.
VIII) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.
Art. 40
La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti all'Assemblea di cui la validita' e' data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
Art. 41
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 37 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passivita', per uno o piu' scopi stabiliti dal presente Statuto.
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