La prima risposta che la maggioranza di noi ha sulla bocca è che la compagnia di assicurazione ci ha " tirato la solita sola ".
A parte le battute, bisogna prima fare alcune considerazioni per valutare meglio il perchè una compagnia ci liquida meno di quanto ci si aspettava per un danno coperto dalla polizza, quindi si prende il libretto dove sono elencate le condizioni di copertura, che deve accompagnare la polizza, e lo si legge attentamente cercando di capire se ci possono essere dei termini che avevamo dimenticato come franchigia , scoperto, massimali di garanzia, tariffario di riferimento.
Se anche questo controllo si rivelasse infruttifero allora probabilmente siamo incappati in quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, il quale recita quanto segue: " Assicurazione parziale. - se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto ".
Questo articolo di legge, infatti, non viene solitamente citato in nessun documento, tranne che nel caso in cui la copertura venga data fino all'occorenza della somma assicurata in deroga ad esso in maniera esplicita.
Un esempio per comprenderne meglio il meccanismo :
a) un piccolo appartamento del valore di Lit. 100 milioni
b) valore assicurato per incendio Lit. 50 milioni
Ciò significa che abbiamo assicurato la metà (ovvero il 50%) del valore attuale dell'appartamento.
Supponiamo adesso che sia scoppiato un incendio e che ci vogliano c.ca Lit. 60 milioni per ripristinarne i danni.
Quindi se la polizza da noi sottoscritta prevedeva la deroga all'art. 1907 del C.C. la compagnia sarà tenuta ad indennizzarci Lit. 50 milioni meno le eventuali franchigie e/o scoperti eventualmente previsti.
Nel caso opposto invece bisognerà seguire il criterio di proporzionalità previsto dal Codice, liquidando una somma calcolata in base alla proporzione esistente tra il valore effettivo e la somma assicurata, perciò se questo rapporto è il 50%(vedi sopra) la somma liquidabile in questo caso saranno Lit. 30 milioni, che potrebbe aumentare fino a Lit. 50 milioni nel caso il danno fosse stato totale.
Bisogna perciò ricordarsi di chiedere quando si stipula una polizza ad esempio per l'incendio della propria casa o dell'auto di farsi indicare esattamente qual'è il criterio di valutazione usato dalla compagnia, e in caso di dubbio farselo mettere per iscritto, controllando così che le somme assicurate siano compatibili con i valori che si vuole garantire. Nonchè leggere attentamente le condizioni e le operatività delle garanzie prestate.
testo di :
Riccardo Roppoli
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