IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita';
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre
1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare
l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli
aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 novembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
Art. 1.
Liberalizzazione e trasparenza societaria
1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti
nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento
sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia
elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi
attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di
fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso.
3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in
funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo
5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive
ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilita' da
parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del
gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le
attivita' di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere
attivita' diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed
amministrativa, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti
produttivi.
5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le
attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle
regioni e agli enti locali.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della
trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il
coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 e' unica
sul territorio nazionale.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la
utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla
medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di
fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli
acquirenti finali di energia elettrica.
4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica
esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia
elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi
dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del
presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei
clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il
distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle
condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due
operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione
e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei
servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata
secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente
da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti
elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di
distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei
prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di
produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996,
ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e
delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite
unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione
collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di
trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della
rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti
di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di
interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica
sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai
distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da
una rete di trasmissione o distribuzione.
Titolo II
DISCIPLINA DEL SETTORE ELETTRICO
Art. 3.
Gestore della rete di trasmissione nazionale
1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "gestore",
esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha
l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti
responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la
rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti
interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i
relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce
l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita',
l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete
senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui al comma 8, in modo
da assicurare la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo
della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di
soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa
vigente con riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il gestore della rete
di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate
acquisite nel corso dello svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a
tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento.
Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu' efficiente
utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico
nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre,
l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprieta' delle reti, i rapporti
giuridici inerenti all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti
afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attivita' di
competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta
giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori
conferimenti necessari all'attivita' del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo
stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la societa' assume la
titolarita' e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima
data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi
strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile del
corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attivita' di
dispacciamento nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle attivita' di trasmissione e
dispacciamento; la concessione e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere
obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli
impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente
connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la
piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica
la conformita' delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa
emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono
essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a
coloro che ne abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni
di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non puo' comunque
comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del
Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto
l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o
superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da
individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il
gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione
del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale
rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa'
di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente
i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di energia
elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione
delle suddette societa', anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti
gli operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le societa' che dispongono delle reti di
trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e
dei dispositivi di interconnessione con altre reti. Le suddette convenzioni, sono
stipulate in conformita' ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' dell'energia
elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione
e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli investimenti, tenuto conto degli
obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle
conseguenti sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di eventuali
indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di
localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono efinite e rese
efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4, i
soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e
funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi relativi possono
essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della
relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in
esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate
pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene
data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e' dovuto al gestore un
corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti
di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori.
La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli
oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore allo
svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli
oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto
consumo di energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo
22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo
evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttricidistributrici, l'energia
elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n.
6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di
messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico
il gestore, restando garante del rispetto delle lausole contrattuali, cede l'energia
acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi
sostenuti al gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas include egli oneri di
sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti
dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3
dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata dalle
competenti amministrazioni, previo parere conforme del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti
relativi all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con opportune soluzioni
organizzative, del supporto tecnico del gestore. Per assicurare la continuita' operativa,
l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
rinnovabile due volte.
Art. 4.
Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni denominata
"acquirente unico". La societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al
fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di
energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di
continuita', sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento,
anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con
l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si
attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle
fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia
prodotta mediante cogenerazione.
3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno
sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi
nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase
di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare
direttamente al proprio distributore la volonta' di essere transitoriamente compresi nel
mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.
4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della
domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle
forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la
propria attivita'. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la
previsione si intende definita.
5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per
un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di
lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie.
Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a
norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.
6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non
discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti
vincolati, nel comtempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere quote azionarie
della societa' a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti
significative delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi
ultimi soggetti puo' controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci
per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto
capitale.
8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della
fornitura dei clienti vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a
tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti
contratti e modalita'.
9. La misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'acquirente unico e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la
stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di
efficienza economica.
Art. 5.
Funzioni di gestore del mercato
1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato.
Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione
economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria
costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in
particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato
in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento
passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di
produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti
i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11,
secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato,
il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. Fino alla medesima data il gestore
di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei
contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede
sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme all'originale.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso
alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
Art. 6.
Contrattazione bilaterale
Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con
riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni
tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da
inserire nei contratti stessi. La medesima Autorita', su richiesta degli interessati e
previo conforme parere del gestore della rete, puo' autorizzare contratti bilaterali, in
deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del
mercato assuma la gestione di sua competenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo per motivi
di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi
1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente
la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti
negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, per i
contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5,
determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei
conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello
di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi
sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati,
in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto
corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il
dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del
mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in
contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 7.
Piccole reti isolate
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il
regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
a) sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
e) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.
Art. 8.
Attivita' di produzione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o importare,
direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del totale dell'energia elettrica
prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base
triennale, sia superata, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo,
entro la stessa data l'ENEL S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacita'
produttiva. A tal fine l'ENEL S.p.a. predispone entro centoventi gioni dall'entrata in
vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del
suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita' di alienazione sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire
sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani
industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e
deve tener conto delle esigenze relative alle attivita' di sviluppo, di innovazione, di
ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL S.p.a.
2. Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le
condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' disporre, su richiesta del soggetto
interessato, una proroga non superiore a un anno.
3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonche' la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per disciplinare
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione
dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti,
alimentati da fonti convenzionali.
4. I regolamenti si conformano ai seguenti principi:
a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e
semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonche' mediante il rilascio, in
tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;
b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico
solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto
esistente.
5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non
discriminatori, e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del
provvedimento e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano
le norme e le procedure attualmente vigenti.
Art. 9.
L'attivita' di distribuzione
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e
purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di
produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni
rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono
individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che
devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni
e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030,
previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non
superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di
gare da indire, nelrispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti
pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una
sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi,
attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro
aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si
intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici
accordi di programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo
nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di
cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa'
servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che
avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di
personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo
entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre
qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti,
che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che
chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti
locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al
medesimo comma 3.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri
economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali
proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare
la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino piu' di 300.000
clienti finali costituiscono una o piu' societa' per azioni, alle quali, entro i
successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le
passivita', relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti
vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.
Art. 10.
Attivita' di importazione ed esportazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche
della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati,
distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresi' al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica
nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento
della rete.
2. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono individuati
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le
capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra
mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalita'
e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a
beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia
riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.
3. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme
sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non
appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocita'.
Art. 11.
Energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli
impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno
successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o
ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di
energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle
esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita
nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in
tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purche'
immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di
compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e
vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva
disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di
diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia
elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili,
sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste
ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di
quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al
comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al
rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con
particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con
deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle
risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con
proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e
provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.
Art. 12.
Concessioni idroelettriche
1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione
d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti
organizzativi e finanziari, puo' chiedere il rilascio della medesima concessione a
condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza.
2. In presenza di una o piu' richieste, l'amministrazione competente ne valuta
l'idoneita' e provvede a notificarne il contenuto al concessionario; tale notifica ha
valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro
tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio
programma per migliorare la produttivita' dell'impianto, puo' comunicare
all'amministrazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto
identico o migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei. La mancata comunicazione
determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il
mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo
trentennale, preferendo, a parita' di condizioni, il precedente concessionario.
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli
alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti
locali, e con le priorita' di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi
della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonche' con i deflussi ad
uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo
2 della legge 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.
5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e
fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara
pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto
alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara e' indetta non oltre cinque anni antecedenti la
scadenza. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di
trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e
finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.
6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche
scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a
quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessita' di alcun atto
amministrativo, proseguono l'attivita' dandone comunicazione all'amministrazione
concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto
salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si
applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono
modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso
costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e
integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1,
lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora cio' comporti riduzione
della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun
indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio
delle concessioni di cui al presente articolo e' conferita alle regioni e alle province
autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da
emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo
decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione
regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai
fini energetici e le modalita' per una articolata programmazione energetica di settore a
livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si
applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dall'articolo 2, comma 12, lettere
b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalita' per la
fissazione dei canoni demaniali di concessione.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
DEL MERCATO ELETTRICO
Art. 13.
Assetto societario dell'ENEL S.p.a.
1. L'ENEL S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento
dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea
dell'ENEL S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. L'ENEL S.p.a. costituisce societa' separate per lo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) la produzione di energia elettrica;
b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
c) la vendita ai clienti idonei;
d) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle
linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse
attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del
combustibile e le attivita' connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti
pubblici o societa' che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita'.
3. Alle costituende societa' sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi
all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al
patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'ENEL S.p.a. puo' transitoriamente
continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2.
4. Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima societa' si attiene
agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai
fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si
chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente.
Art. 14.
Clienti idonei
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi
alla propria rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui
hanno stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere
contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica
di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia
elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito
indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio
nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili
il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei
singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi,
ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree
individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso
comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi noninferiori a 20 GWh, con
dimensione minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con
dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh
in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti
di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi,
risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000,
al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle Regioni, nuovi
limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del
processo di riequilibrio del sistema tariffario.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili
dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della
qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni
successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore
apertura del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei
autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e
verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.
Art. 15.
Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili
1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' improrogabilmente stabilita nelle
convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto
indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati
rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle
incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un
coerente piano di realizzazione.
2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, e' fatto obbligo
ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in
esercizio. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la decadenza da ogni diritto
alle incentivazioni medesime.
3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti
locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al
medesimo comma puo' essere modificata a condizione che la funzionalita' della rete
elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende
alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo
pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli
dei predetti enti locali.
4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, rinunciano espressamente alle facolta' e agli obblighi sottoscritti
negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e
l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione
prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere modificata previa comunicazione
dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse
modalita' i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di
potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote
di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende
alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.
Art. 16.
Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento
e Bolzano
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16
dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le
norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' demandato ad apposite norme di
attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' al decreto legislativo da emanare ai sensi
dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.
2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche
indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.
Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi 16 marzo 1999
SCALFARO
|
D'Alema, Presidente del consiglio dei Ministri |
Letta, Ministro per le politiche comunitarie |
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
Dini, Ministro degli esteri |
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia |
Visco, Ministro delle finanze |
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica |
Visto, il guardasigilli: Diliberto |