Testo del Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 settembre 1999.

Ambito di applicazione

articolo 1

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dell'ENEL S.p.a., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 137.

1.2 Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria del 24 settembre 1999, è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Intervento in assemblea

articolo 2

2.1 Ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Società, per l'intervento nelle assemblee gli azionisti dovranno richiedere, in conformità alla normativa vigente, il rilascio dell'apposita certificazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

2.2 All'assemblea possono assistere, con il consenso del presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione che a tal fine dovranno far pervenire alla segreteria societaria ENEL, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

2.3 Possono assistere all'assemblea dipendenti della Società e delle società controllate, la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

articolo 3

3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'assemblea.

3.2 Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria ENEL, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

articolo 4

4.1 L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli azionisti ed alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno, da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

4.2 Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

4.3 Salvo diversa decisione del presidente dell'assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

articolo 5

5.1 Il presidente dell'assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata ad un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

5.2 Il presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

5.3 Il presidente dell'assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.

5.4 Ai sensi dell'art. 14 dello statuto della Società, spetta al presidente dell'assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

5.5 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il presidente dell'assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

5.6 Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il presidente dell'assemblea dichiara aperti i lavori.

Sospensione e rinvio dell'assemblea

articolo 6

6.1 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il presidente dell'assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

6.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Discussione

articolo 7

7.1 Il presidente dell'assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea, che delibera a maggioranza del capitale in essa rappresentato.

7.2 Spetta al presidente dell'assemblea dirigere i lavori, assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi. A tal fine il presidente dell'assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a dieci minuti. Il presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

7.3 La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente dell'assemblea non abbia aperto la discussione sullo specifico argomento interessato dall'intervento. Nel dare la parola, di norma, il presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

7.4 Il presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della Società e delle società controllate rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il presidente dell'assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultimate le risposte, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Votazioni

articolo 8

8.1 Il presidente dell'assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

8.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente dell'assemblea riammette all'assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

8.3 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

8.4 Il presidente dell'assemblea stabilisce le modalità di espressione e di rilevazione dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente dell'assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

8.5 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal presidente dell'assemblea sono nulli.

8.6 Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Disposizioni finali

articolo 9

9.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

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