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Legge 30 dicembre 1971, n.
1204
Tutela delle lavoratrici madri (G.U.
n. 14 del 18/1/1972)
Legenda:
sottolineato tra parentesi quadre,
articoli abrogati da successive modificazioni
tra asterischi rossi, note.
TITOLO
I
Norme protettive
Articolo
1
Le disposizioni del
presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di
privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti
pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di
queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si
applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli
4, 5, 6, 8 e 9.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior
favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni
altra disposizione.
Articolo
2
Le lavoratrici non
possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché
fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo
stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha
diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro
mediante presentazione, entro novanta giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni
che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa
è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella
annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma
della lettera b) del terzo comma del presente articolo,
hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa
stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle
riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché
il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Articolo
3
È vietato adibire al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il
periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. [In
attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione
della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri restano determinati dalla tabella annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.
568.] *vedi Regolamento di
esecuzione: DPR
1026/76.*
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma
precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei
casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a
quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale.
Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite
a mansioni equivalenti o superiori.
Articolo
4
È vietato adibire al
lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato
di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
Articolo
5
L'ispettorato del
lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi,
la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per
i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo
3.
Articolo
6
I periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4
e 5 della presente legge devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi
quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia e alle ferie.
Articolo
7
La lavoratrice ha
diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo
4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno
di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà
conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia.
Articolo
8
Le ferie e le essenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non
possono essere godute contemporaneamente ai periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e
5, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'art. 7
della presente legge.
Articolo
9
Alle lavoratrici,
spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso
il quale sono assicurate per il trattamento di malattia,
anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro,
purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale
rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera
anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità
previste dalle norme vigenti.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite
sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il
quale sono assicurate.
Le norme di cui, al presente articolo si applicano anche
alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza
sanitaria.
Articolo
10
Il datore di lavoro
deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei
ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e in tal caso
non comportano il diritto ad uscire, dall'azienda, quando la
lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o
dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da
quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile
1934, n. 653, i sulla tutela. dei lavoro delle donne.
Articolo
11
In sostituzione delle
lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni
della presente legge, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato in conformità
al disposto dell'art. 1, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge
stessa.
Articolo
12
In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è
previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso
di licenziamento.
TITOLO
II
Trattamento economico
Articolo
13
Le disposizioni del
presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui
all'art. 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette
ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal.
successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle provincie, dal
comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento
economico previsto dai relativi ordinamenti salve le
disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente
legge.
Articolo
14
A decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, al fine di consentire, nel
periodo immediatamente precedente e seguente il parto,
l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro
dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e
il concedente, nei casi di provata necessità, sono temuti a
concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui
spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e
colone spetta, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per
le salariate e braccianti agricole, una indennità
giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari
all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico.
Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni
due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria; per la prima applicazione della presente legge
tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle colone e
mezzadre la norma di cui all'art. 9 della presente legge.
Articolo
15
Le lavoratrici hanno
diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
A partire dal l° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse
quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e
familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità
giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione, per
tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista
dal primo comma dell'art. 7 della presente legge.
Le indennità di cui ai commi precedenti, sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il qual
la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa.
Articolo
16
Agli effetti della
determinazione della misura delle indennità previste
nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la
retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo
di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per
l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo
precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o
mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Nel confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio
effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda o per particolari ragioni di carattere
personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente
praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto
di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro
previste dal contratto stesso. Nel casi in cui i contratti
di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario
di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana
e un orario ridotto per il -sesto giorno, l'orario
giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il
numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite,
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di
giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal
periodo stesso.
Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media
globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene
dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del
mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione.
Articolo
17
L'indennità di cui
al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2,
lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di
interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della
presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate,
sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purchè tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60
giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o
ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli
enti gestori delle relative assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria. dal lavoro abbia inizio
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della
astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento
dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel
precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità
di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di
maternità, purchè al momento dell'astensione
obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180
giorni dalla data di risoluzione del rapporto e,
nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di
malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal
lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal
lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione
obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,
all'indennità giornaliera di maternità.
Articolo
18
Durante il periodo di
assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della
presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a
carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al
precedente art. 15 in misura pari all'80 per cento del
salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella
provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica
operaia, della stessa industria. Qualora, per l'assenza
nella stessa provincia di industrie similari che
occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al
salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente,
si farà riferimento alla media dei salari
contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria
nella regione, e, qualora anche ciò non fosse
possibile, si farà riferimento alla media dei. salari
provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio
nazionale.
Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non
esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori
interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio
contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i
lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che
presenta maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell'indennità, di cui al primo
comma del presente articolo è subordinata alla condizione
che, all'inizio della astensione obbligatoria, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il
lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Articolo
19
Per le lavoratrici
addette al servizi domestici familiari, l'indennità di
maternità di cui all'art. 15 ed il relativo finanziamento
sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal
decreto delegato emanato ai sensi dell'art. 35, lettera d),
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del
decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano
ad applicarsi le disposizioni dei titolo III della legge 26
agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.
Articolo
20
L'interruzione della
gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella
procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia,
[salvo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568]. *sostitutito
da: salvo quanto disposto dal DPR
25 novembre 1976, n. 1026*
Articolo
21
Per la copertura
degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e
secondo della presente legge di competenza degli enti che
gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai
datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione. per il settore
dell'industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore
del commercio;
c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore
del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per
ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di
lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni
giornata di, donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e
compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro
accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di
cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive
modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi
predetti.
A partire dal lo gennaio 1973 è dovuto all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie un
contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa
unica assegni familiari.
Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un
contributo di lire 120 settimanali.
Per i giornalisti iscritti all'Istituto, nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola »
è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della
retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è dovuto un
contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è dovuto
un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per
cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per
il personale addetto alle autolinee extraurbane in
concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per
effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali
il contributo previsto a carico dei datori di lavoro
dall'art. 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo
dell'onere derivante dall'erogazione del trattamento
economico per le lavoratrici madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito contributi e le
prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun
istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Riguardo al versamento del contributo di cui al presente
articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a
quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano
le norme relative ai contributi per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti
dalla presente legge può essere modificata in relazione
alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Articolo
22
L'assicurazione di
maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per
le addette ai servizi domestici familiari, gestita
dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione
all'INAM.
TITOLO
III
Corresponsione di un assegno di natalità alle
coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle
lavoratrici esercenti attività commerciale
*Da
art. 23 a 27 ABROGATI dall'art. 9 della legge 29 dicembre
1987, n. 546.*
TITOLO
IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Articolo
28
Prima dell'inizio
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo
4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui
all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al
datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità
giornaliere di maternità il certificato medico indicante la
data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Articolo
29
Tutti i documenti
occorrenti per l'applicazione della presente legge sono
esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi
specie e natura.
Articolo
30
La vigilanza sulla
presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato
del lavoro.
Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente
legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici
condotti, i medici dell'istituto presso il quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità,
salvo quanto previsto dai commi successivi.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da
quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o
l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per
il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero, di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di
controllo.
Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di
cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge,
può essere redatto da un medico di libera scelta della
lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a),
della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro
in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato
del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o
di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti
specializzati di diritto pubblico.
In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 5 della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della
lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso
della propria attività di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre
mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della
presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia
di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui
all'ultimo comma
dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo
comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato
del lavoro.
I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a
quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo sono definitivi.
Articolo
31
- L'inosservanza
delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo,
secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto
fino a sei mesi.
- L'inosservanza
delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita
con sanzione amministrativa da lire due milioni a lire
cinque milioni
- L'inosservanza
delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della
presente legge sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni.
- L'autorità
competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad
emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'Ispettorato del
lavoro.
Articolo
32
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno
emanate norme regolamentari per l'applicazione della
presente legge.
Articolo
33
Sono abrogate le
disposizioni della legge 26 agosto 195.0, n. 860, sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e
successive modificazioni in contrasto con le norme della
presente legge.
Articolo
34
Le disposizioni
contenute negli articoli 11, 1 2 e 13 della legge 26 agosto
1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai
datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano
istituito camere di allattamento o asili nido aziendali
funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle
camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui
al precedente comma in relazione alle effettive esigenze
delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione
del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido
comunali con il concorso dello Stato.
Articolo
35
La presente legge
entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate dagli
articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo
comma.
Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della
presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'art. 5,
lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua
ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del
periodo di cui alla lettera stessa.
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