DPR
25 NOVEMBRE 1976 N. 1026
Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n.
1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della Legge 30 dicembre 1971 n.1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri; Udito il parere del
Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale;
Decreta:
Art. 1
Le norme che vietano
il licenziamento non escludono il licenziamento per esito
negativo della prova.
Art. 2
Nel caso che il
bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di
interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento, cessa
alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo
il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno
di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Art. 3
Ricorre il caso di
colpa grave previsto dalia lettera a) dell'art. 2 della
legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella
fattispecie di cui all'art. 2119 del Codice Civile. La
riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a
domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 della
legge, è correlata con il divieto di effettuare prestazioni
nei periodi di interdizione dal lavoro sicché il relativo
rapporto permane a tutti gli effetti. La lavoratrice che
venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma
dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente
sezione di collocamento il certificato medico di gravidanza
di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza
al parto di cui al successivo art. 15, primo comma,
necessari all'esercizio del diritto di precedenza nella
riassunzione. Il divieto di sospensione disposto dall'ultimo
comma dell'art. 2 della legge opera anche nei casi di
riduzione dell'orario di lavoro. La lavoratrice, per tutto
il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, nel
caso di sospensione del reparto al quale è addetta non
avente autonomia funzionale, sarà spostata ad altro reparto
attivo dell'azienda e potrà essere adibita a mansioni
differenti da quelle originarie, con l'osservanza del
disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.
Art. 4
Per la determinazione
dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti
dall'art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il
concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del
parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo
art. 14. Il termine di 90 giorni fissato per la
presentazione della certificazione decorre dal giorno
successivo a quello nel quale si è determinata la
cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La mancata
prestazione di lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data di cessazione effettiva del
rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione
non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia
computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, o
gratifica natalizia.
Art. 5
Il divieto
di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito
al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote
su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori
faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
articolo, sono i seguenti:
A)
Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante
la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri
ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i
quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati
4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione alle
radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più
di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al
termine di interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga
un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei
sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie
nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e
l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni,
dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
Il periodo
per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3
della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre
mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche
rinnovabili, su disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto
anche conto dello stato di salute dell'interessata.
L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni
ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e
dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano
periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di
lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione,
specie in periodi di epidemia. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà
essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo,
eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti
derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano
operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.
Art. 6
Il computo
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c),
della legge decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Art. 7
I periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si
computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Art. 8
La
lavoratrice che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal
lavoro disposto dall'articolo 7, primo comma, della legge, deve
darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto
assicuratore ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la
relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è
frazionabile.
Art. 9
I periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli
articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli
effetti del diritto alla pensione e della determinazione della
misura di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito con
modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1970, n. 1288.
Art. 10
Fermo
restando che i riposi di cui all'articolo 10 della legge devono
assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere
all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione
dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e
il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del
servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei
riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro. Non è
consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Art. 11
Le
dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto, a
norma dell'art. 2 della legge, il divieto di licenziamento
devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'ispettorato
del lavoro, che le convalida. A detta convalida è condizionata
la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 12
Ai fini
dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione
spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi
prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si
considera aborto. E' considerata invece come parto, a tutti gli
effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della
gestazione. Per il computo dei periodi di cui ai precedenti
commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza
è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art.
4 del presente lavoro.
Art. 13
Le
lavoratrici agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15
della legge, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con
la iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere,
rispettivamente, dalla data di pubblicazione degli elenchi e del
rilascio del certificato.
Art. 14
Nel
certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
a) le generalità della lavoratrice;
b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove
l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle
quali è addetta, dell'istituto presso il quale è assicurata
per il trattamento di malattia;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel
certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice,
che ne risponde della veridicità.
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in tre
copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della
lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto
assicuratore.
Qualora il certificato non risulti redatto in conformità al
disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore
di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la
regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria quando nel
certificato non è indicata la data presunta del parto.
Art. 15
Per
i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre,
entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto
presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il
certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data
dell'evento medesimo.
Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la
lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni, il certificato
medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'aborto e
quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
Si prescinde dall'invio delle certificazioni indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle di cui al precedente articolo,
agli istituti assicuratori, per le lavoratrici dipendenti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri
enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il
trattamento economico di maternità.
Art. 16
Il datore di
lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei
certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa
prodotta.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le
certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del
lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta
alla tutela della legge.
Art. 17Il
datore di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il
certificato medico di gravidanza, può chiedere una visita
medica di controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuerà
a propria discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario
affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici, le
relative spese sono a carico del richiedente.
Art. 18
La
lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a),
della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal
lavoro, dovrà produrre all'ispettorato del lavoro una domanda
corredata del certificato medico di gravidanza di cui al
precedente art. 14, del certificato medico attestante le
condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonché ogni
altra documentazione che ritenga utile.
Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30
della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione
della documentazione completa.
All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del
lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle
quali verrà prodotta al datore di lavoro a cura della
lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al
precedente comma non sia stato emanato il provvedimento
dell'ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.
L'ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il
provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la
durata della astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il
provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto la
lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine
indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il
provvedimento decorrerà, in ogni caso dalla data di inizio
dell'astensione dal lavoro.
Ai fini dei precedenti commi del presente articolo,
l'ispettorato provinciale competente è quello nel cui ambito
territoriale la lavoratrice risiede abitualmente. Le visite di
controllo per il caso considerato nella lettera a) dell'art. 5
della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto
assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali
ricerche di laboratorio.
Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e
c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il
datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo
comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento
dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso essere adottato entro
il termine di cui al secondo comma del presente articolo.
L'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per la
astensione dal lavoro, che decorrerà dalla data del
provvedimento stesso.
Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti,
l'ispettorato del lavoro può disporre immediatamente
l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche
tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c)
dell'articolo 5 della legge, produca una dichiarazione di
quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di
elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la
impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere
comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al
datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai
fini del trattamento economico.
Art. 19
La
lavoratrice a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria
dal lavoro, deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre
al certificato di gravidanza redatto nei termini indicati al
precedente art. 14, una dichiarazione del committente dalla
quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste
dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali
condizioni dovrà altresì risultare dal libretto di controllo
di cui all'art. 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 20
Non sono
computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da
regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale
di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia
determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi
previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da
puerperio.
Art. 21
Il periodo
durante il quale, ai sensi dell'articolo 14 della legge, il
mezzadro, o il concedente, è tenuto, nei casi di provata
necessità, a concordare l'assunzione di una unità lavorativa,
non può avere durata superiore a quella fissata dalle lettere
a), b) e c) dell'art. 4 della legge stessa.
Art. 22
In caso di
permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della
lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di
interdizione, ferma restando la penalità per il datore di
lavoro prevista dall'art. 31 della legge, l'istituto
assicuratore non corrisponde le indennità di cui all'art. 15,
primo comma, della legge medesima relativamente al periodo di
permanenza al lavoro vietato.
L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite
dalla lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel
comma precedente dovrà essere rimborsato all'istituto
assicuratore.
Parimenti la lavoratrice che, assente dal lavoro ai sensi
dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga attività comunque
retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto all'indennità
di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed è tenuta a
rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennità
indebitamente percepita.
Art. 23
E' abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.
568, recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto
1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti
dai privati datori di lavoro.
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