Art. 15. Ricoveri e custodia dei cani.
1. Spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, assicurare:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non e possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture. Alla gestione di tali strutture possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni aventi finalità zoofile.
3.
L'azione dei Comuni e coordinata dalle Province e a tal fine i
Comitati provinciali di cui al precedente art. 3,
entro 60 giorni dal loro insediamento, definiscono le esigenze
strutturali ed organizzative sul territorio e indicano gli interventi
necessari.