Art. 17. Requisiti delle strutture.

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti reparti:

a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea; c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.

1 bis. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

a) ubicazione salubre e protetta;

b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

1 ter. I requisiti e i criteri generali previsti dai commi 1 e 1 bis riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.


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