Art. 18. Norme igienico-sanitarie.
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 19, nonché un servizio permanente di guardia veterinaria per interventi in caso d'urgenza.
3. I Servizi veterinari delle UU.SS.LL. esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
3 bis.
Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma
2, nonché in genere, per i farmaci i vaccini ed il materiale
ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.