Art. 19. Condizioni per la soppressione.

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.

2. I cani e i gatti catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità.

4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo nonché dall'art. 22.

6. Chi per errore o involontariamente uccide un cane tatuato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui e avvenuto il fatto.


Torna alla pagina precedente

Torna alla Home Page dell'E.N.P.A.