Art. 22. Cani inselvatichiti. Interventi.

1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati di cui al precedente art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre assume carattere di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, è possibile ricorrere ad abbattimenti attuati in modo mirato. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante personale specificamente specializzato e addestrato.


Torna alla pagina precedente

Torna alla Home Page dell'E.N.P.A.