Art. 22. Cani inselvatichiti. Interventi.
1.
Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati
di cui al precedente art. 3, attuano interventi
per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei
cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre.
Quando la presenza dei cani inselvatichiti e di quelli randagi
in ambiente silvestre assume carattere di comprovata pericolosità
per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico,
è possibile ricorrere ad abbattimenti attuati in modo mirato.
Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati mediante
personale specificamente specializzato e addestrato.
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