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La legislazione in merito alle armiArmi
e strumenti atti a offendere Le armi, vere, presunte o potenziali che siano, sono da sempre state oggetto di attenzione da parte degli organi di governo che si sono succeduti nel nostro Paese. La storia recente ci ricorda periodi di forti tensioni sociali, di conflitti fra classi, di complicati rapporti fra esigenze lavorative e di ordine pubblico, rapporti che restano a tuttora poco aperti. Senza entrare nel merito o esprimere giudizi di qualsiasi genere, cerchiamo di distinguere alcune informazioni che ci possono essere utili. I riferimenti principali saranno la Legge 110/75 e il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da qui in poi chiamato TULPS. Armi e strumenti atti ad offendereDa un punto di vista tecnico sono considerate armi tutti quegli strumenti atti ad offendere, sia per la loro naturale disposizione (armi proprie) sia per il possibile uso improprio. La definizione giuridica, invece, è quella che si desume dal combinato disposto delle norme del Cod. Pen. (artt. 585 e 704) e del TULPS (art.30), della legislazione vigente in materia ed in particolare della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per una prima e fondamentale distinzione , dunque, si deve risalire alla destinazione dello strumento in specie e cioè capire a quale scopo è stato costruito e a quale uso è esplicitamente votato. In poche parole è chiaro, storicamente accertato, socialmente e culturalmente condiviso che pugnali, stiletti, daghe, spade, sciabole, tanto per fare degli esempi, sono sempre stati prodotti a scopo di offesa alla persona se non esplicitamente per la guerra. E' altrettanto chiaro e accettato in modo uniforme (anche dalla giurisprudenza e dalle autorità di P. S.), indirettamente sopportato dalla legislazione vigente, che i coltelli (a serramanico o a lama fissa) sono normali strumenti, capaci comunque di offendere, alla pari di tanti altri come le accette, le seghe, le roncole, le forbici e tutti quelli variamente destinati alle diverse attività umane. Non sempre però tale classificazione è così netta; ad esempio, recentemente, la Corte di Cassazione, con più sentenze, ed a ruota il Ministero dell'interno, hanno classificato il coltello a scatto come arma comune non da sparo, cioè arma bianca propria; inoltre, anche il machete è considerato arma bianca propria, anche se ciò contrasta nettamente con il principio fin qui adottato, relativo alla naturale destinazione dello strumento in specie, il quale, comunque lo si guardi, è da ritenersi decisamente uno strumento destinato allattività agricola e non all'offesa alla persona. In Italia, almeno, è certamente così, ed è questo che interessa. L'articolo quattro della legge nr. 1 1 0 del 1975, pur dovendo in sostanza regolare soltanto il porto di armi e strumenti atti ad offendere, in qualche modo invece li classifica; ne riporto ampi stralci: "non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, armii, mazze ferrate, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"; "Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazione e nei cortei, ne gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti". Quando la legge parla di "circostanze di tempo e di luogo", ci sono situazioni che in maniera intuitiva ed ovvia sono ricomprese nella predetta definizione, per esempio "durante" la partita "allo stadio" o "durante" un comizio "in luogo pubblico" e via di seguito. Pertanto, deve essere chiaro a tutti che tutto è relativo. Non solo ogni oggetto è valutabile come arma o come strumento da lavoro, ma va visto anche in relazione al luogo e alla situazione in cui ci si trova. Trasporto e detenzioneTutto il discorso precedente su cosa va considerato arma e cosa no riguarda gli effetti giuridici della detenzione e trasporto di un oggetto. Un oggetto classificato definitivamente come arma (bianca, cioè non da sparo) non può essere acquistato da tutti nè venduto ovunque, serve un porto d'armi o autorizzazione alla collezione di armi storiche, va denunciato all'autorità, non può essere PORTATO ma solo TRASPORTATO da un luogo all'altro previo avviso dell'autorità, ecc. Diversamente, un oggetto definito come "semplicemente atto ad offendere", cioè pericoloso di per sè se usato impropriamente ma concepito per usi diversi dall'offesa personale, può essere liberamente venduto e acquistato, non serve la denuncia di possesso, può essere sempre liberamente trasportato e può essere portato quando ve ne sia fondato motivo. Distinguiamo intanto: in sostanza si tratta di "porto" quando lo strumento, pur non essendo addosso al soggetto , si trovi comunque nella pronta disponibilità per un uso quasi immediato, mentre sì configura il trasporto quando lo strumento stesso non è suscettibile di pronta utilizzazione e viene preso in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro. Quindi, facciamo un esempio pratico. L'accetta è uno strumento atto ad offendere (si può uccidere con una accetta) ma non classificato come arma perchè l'offesa non è il suo scopo primario. Pertanto, può essere liberamente trasportata da chiunque, a patto che sia chiaramente trasportata, cioè inserita nel suo fodero protettivo e impossibilitata a procurare danni accidentali. Può altresì essere portata da chiunque negli ambiti previsti, ovvero nel bosco o dove ce ne sia evidente possibilità e necessità d'uso. Il coltelloConsiderazioni analoghe a quelle fatte per l'accetta valgono per il coltello; si devono usare le stesse precauzioni, quindi vietato entrare nella piazza del paese con coltellacci appesi alla gamba, pronti a "uccidere". Quindi, quando siete in Hike, ve lo ricordo: stile, uniforme perfetta e coltelli nello zaino, da dove li potrete comodamente togliere nel momento del bisogno effettivo. La legislazione italiana, caso unico che io sappia, distingue per definizione il coltello (strumento) dal pugnale (arma) nel seguente modo: Si dice coltello una lama metallica piatta o a cuneo, della quale uno dei due lati è tagliente e si chiama filo; l'altro lato non affilato si chiama dorso o costa della lama e può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. La seghettatura non è prevista per rendere lo strumento più lesivo ma per utilizzarlo come seghetto o per il taglio di lamiere o di corde. La lama può terminare in una punta, rettilinea o ricurva verso lalto od il basso, od essere più o meno arrotondata oppure tronca. Anche la punta arrotondata o tronca può essere, o meno, affilata. La punta che è affilata per un breve tratto anche sulla costa in prossimità della punta stessa, si dice falso filo. Il filo inizia dalla punta e termina al tallone, che è la parte più robusta della lama su cui si appoggiano i fornimenti (elso, manico, ecc.). Dopo il tallone inizia il codolo e cioè il prolungamento della lama su cui viene montato il manico. I pugnali si differenziano dai coltelli per avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire simmetrica su entrambi i lati. Talvolta la lunghezza di uno dei taglienti occupa solo metà della lama che presenta quindi, su di un lato, sia una costa che un tagliente. Quindi, la costituzione della lama può già escludere la possibilità di possedere un coltello che possa definirsi come pugnale, perchè la doppia affilatura presuppone un uso offensivo. Come fate a fare un cucchiaio di legno con un coltello affilato da entrambi i lati? Dove appoggiate il pollice? Una distinzione non prevista dalla legislazione ma definita da sentenze di cassazione riguarda i coltelli a serramanico, nei quali la lama scatta dalla posizione di riposo tramite un meccanismo a molla di vario genere. Questo, indipendentemente dalla forma della lama, viene considerato arma, con quel che ne consegue. Un'altra distinzione
viene fatta per i coltelli a lama bloccabile, che in alcune sentenze
sono stati assimilati ad armi. Di fatto è un errore tecnico,
perchè il fatto di poter fissare la lama in posizione estratta
non comporta l'aumento della offensività del coltello, ma un
aumento della sicurezza di chi lo usa. L'esempio classico è
il coltello Opinel, molto diffuso fra gli scout e i campeggiatori,
considerabile come arma alla luce di quelle sentenze di cui sopra
ma venduto liberamente come strumento da campeggio. Il consiglio, come al solito, è quello di usare il massimo buon senso, perchè è lo stesso criterio che usa un giudice nel valutare se il comportamento di un indiziato fosse in buona o cattiva fede. Considerazioni finali
I coltelli (tutti, di qualsiasi misura) possono essere portati per "giustificato motivo". A proposito della misura, pare che non valga la vecchia regola degli 8 cm di lunghezza della lama; tuttavia, meglio non esagerare e restare dalla parte della ragione. Il cacciatore è, per legge, in situazione di giustificato motivo dal momento in cui parte da casa a quando vi ritorna. Però non può salire in corriere o in treno con un fiero coltello alla cintura! Meglio se lo tiene nel sacco da montagna o nascosto. In tutti gli altri casi bisogna trovarsi in una situazione in cui sia dimostrabile che si è portato o si sta portando il coltello per uno scopo preciso: cercatore di funghi per tagliare i funghi, escursionista o campeggiatore o scout per le necessità di campagna, artigiano per lavori attinenti al suo mestiere, ecc. Non è considerato valido il motivo generico: perché lo uso per fare la punta alla matita e per pulirmi le unghie! Non è valido il motivo di difesa perché la legge vuole proprio evitare che si porti il coltello per bucare la pelle altrui. Si può sempre trasportare il coltello impacchettato (anche se si può ferire una persona senza aprire il pacchetto!). E' meglio quindi che chi "porta" il coltello abbia un buon motivo per farlo; diversamente è sempre meglio "trasportarlo". |