[Approvazione della legge] [critiche
di Domenico Gallo]
[il fronte degli OdC]
La storia...
In Marzo, l’Aula di Montecitorio ha approvato i primi 10 articoli della
nuova
legge sull’obiezione di coscienza.
Tre sono state le sedute dedicate alla discussione della riforma della
772: 24, 25 e 26 marzo. I primi 3 articoli della legge sono stati approvati
senza alcuna modifica. Agli articoli 4 e 5, invece, sono state apportate
alcune modifiche relative ai tempi di presentazione della domanda di obiezione
e delle pratiche per il riconoscimento.
I deputati, infatti, hanno modificato il testo in discussione armonizzandolo
col Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 che rivoluziona dal 1999
(dal 2000 per gli obiettori) i tempi per la visita di leva e per ottenere
il rinvio/ritardo. Con la modifica apportata, dal 1 gennaio 2000, la domanda
di obiezione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla visita,
mentre l’assegnazione dovrà avvenire entro i successivi 6 mesi (come
previsto dal decreto di cui sopra).
Dall’articolo 5 sono sparite invece le norme relative all’accoglimento
o reiezione della domanda, compreso il “silenzio-assenso”: sembrerebbe,
così, che dal 2000 la domanda di obiezione si trasformerà
in dichiarazione di obiezione, non soggetta ad accoglimento o reiezione.
La novità più rilevante è data dall’articolo 8: il
Governo ha presentato un maxi-emendamento per creare l’Agenzia nazionale
per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio quale organo
gestore (invece del Dipartimento Affari Sociali).
Tuttavia, dato che è in corso la riforma della Presidenza del
Consiglio, si dovrà attendere questa riforma prima della nascita
dell’Agenzia. Nel frattempo, è stato creato un Ufficio nazionale
presso la Presidenza del Consiglio, con ampi compiti. All‘articolo 9, i
deputati hanno introdotto la possibilità per le convenzioni di prevedere
un periodo di formazione aggiuntivo e hanno eliminato la “riserva geografica”
per prestare servizio civile all’estero: quindi non solo i paesi dell’Unione
Europea.
Inoltre, è stata introdotta una sanatoria per tutti quegli obiettori
che in passato si sono recati all’estero senza autorizzazione e che sono
sotto processo.
Infine, il 16 giugno è stata approvata
la NUOVA LEGGE-OBIETTORI al Senato.
Soddisfacente la votazione: solo Alleanza Nazionale contraria, Lega
astenuta , tutti gli altri a favore. Manca solo la firma del presidente
Scalfaro, che non dovrebbe riservare sorprese. La gioia e' temperata da
una certa amarezza per un pacchetto di emendamenti presentati dal Governo
e accolti dalla Camera, emendamenti che sono a dir poco problematici. Cio'
significa che, vinta questa tappa, ne restano altre prima di giungere al
traguardo finale di un’alternativa al sistema militare di guerra.
E’ gia' pronto un fascicolo, dal titolo “OBIETTORI DI COSCIENZA”, che
raccoglie gli “atti” della “Festa per il XXV del GAVCI”: relazione del
vescovo Agostino Superbo (assistente nazionale dell’Azione Cattolica),
omelia e lettera agli obiettori del vescovo di Modena Benito Cocchi (presidente
della Caritas Italiana), introduzione di p. A. Cavagna (Presidente del
GAVCI), testimonianze di Berardino Guarino (Azione Cattolica), Giuseppe
Gozzini (primo obiettore cattolico), Moffa – Rondini e Agnese Gozzi del
GAVCI. In appendice vi sono alcuni testi importanti sulla DIFESA POPOLARE
NONVIOLENTA, sui CASCHI BIANCHI, con l’aggiunta del testo approvato della
NUOVA LEGGE-OBIETTORI, seguito da un ampio commento critico della stessa
legge da parte di Angelo Cavagna.
Il fascicolo puo' essere richiesto in offerta libera presso il GAVCI
telefonicamente al 051/6344671 o inviando una mail all' indirizzo
gavci@iperbole.bologna.it
Ma non mancano perplessità e critiche
alla nuova legge: l'illustre costituzionalista prof. Domenico Gallo
scrive:
1.La durata del servizio civile sostitutivo: un problema controverso.
Il comma 4 dell’art. 9 affronta il controverso problema della durata
del servizio civile che gli obiettori di coscienza sono ammessi a prestare,
in adempimento degli obblighi di leva, in sostituzione del servizio militare
e stabilisce che: Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione ed un periodo di
attivita' operativa. In attesa dell’Istituzione del Servizio civile nazionale,
il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica
e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il
tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio.
Per l’ espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino
specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei
quali puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso
l’Ente o l’ organizzazione in cui verra' prestata l’attivita' operativa.
Il primo periodo pone un principio di carattere generale in ordine
alla durata del servizio civile, che viene fissata per relationem attraverso
l’ equiparazione a quella del servizio militare.
Il secondo periodo specifica come deve essere articolato il servizio
prevedendo un periodo di attivita' operativa ed un periodo di formazione
preliminare. Quest’ultimo puo' essere differenziato per durata, a seconda
del tipo di impiego a cui deve essere destinato l’obiettore, pur rimanendo
la durata complessiva del servizio nell’ambito dell’equiparazione con il
servizio militare, come sopra stabilita.
Il terzo periodo introduce un’eccezione a questa disciplina, prevedendo
che in taluni settori, ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione,
puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l’ente
o l’ organizzazione in cui verra' prestata l’attivita' operativa.
La norma, pertanto consente che, in alcuni casi, la durata del servizio
civile possa essere superiore a quella del servizio militare, introducendo
un periodo di addestramento aggiuntivo e demandando alla Convenzioni (cioe'
all’intesa fra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e gli enti interesati),
tanto di stabilire la misura della durata aggiuntiva (alla quale non viene
posto alcun limite), quanto di identificare le specifiche esigenze che
la giustificano.
Tale norma introduce, pertanto, un limite al principio della equiparazione
della durata del servizio civile a quella del servizio militare, che rimane
tuttavia indeterminato nella sua entita' effettiva e nella categoria dei
destinatari.
Si pone, a questo proposito, una delicata questione di costituzionalita',
con riferimento al principio della riserva di legge, di cui agli art. 23
e 52, II comma, Cost. ed al principio di eguaglianza e non discriminazione
(art. 3, I comma e 21 Cost). E’ necessaria, a questo punto, una breve premessa
sul problema della natura e della pari dignita' del servizio civile e del
servizio militare.
2.Natura e pari dignita' dei due servizi
Il disegno di legge in questione, accogliendo l’orientamento maturato
sulla base della complessa ed evoluta giurisprudenza della Corte Costituzionale,
ha configurato il servizio civile, a cui sono ammessi gli obiettori di
coscienza, come un diverso modus di adempimento degli obblighi di leva.
Tale servizio e' diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma
come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria
(art. 1). Il fondamento, pertanto, del servizio civile sostitutivo e' radicato
nel dovere di difesa della patria che l’art. 52, I comma Cost. considera
sacro e che pertanto, rientra nel novero di quei doveri di solidarieta'
che l’art. 2 Cost. considera inderogabili.
Ha osservato, infatti la Corte Costituzionale con la sentenza 24
maggio 1985 n. 164 che: Non e' fondata, in riferimento all’art. 52 Cost,
la questione di legittimita' costituzionale della L. 15 dicembre 1972 n.
772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), sollevata
sotto il profilo che tale norma contrasterebbe con il dovere di difesa
della Patria, costituente un dovere inderogabile, ai sensi dell’art. 2
Cost. Invero non puo' ritenersi che la Costituzione abbia sancito come
inderogabile l’obbligo di prestare servizio militare armato, essendo inderogabile
per tutti i cittadini il dovere di difesa della Patria, cui il servizio
militare obbligatorio si ricollega, differenziandosene concettualmente
ed istituzionalmente. Cosicche' mentre nessuna legge potrebbe esentare
dal dovere di difesa della Patria, previsto dall’art. 52, comma 1 Cost,
in conformita' del comma 2 dell’art. 52, il servizio militare e' obbligatorio
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e la normativa impugnata, prevedendo
per gli obbligati alla leva la possibilita' di essere ammessi a prestare,
in luogo del servizio militare armato, o servizio militare non armato o
servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga
al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso
la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
Quanto ai rapporti con il servizio militare obbligatorio - osserva
ancora la Corte - il fatto che sia stata demandata al legislatore ordinario
la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo, ovviamente
nel rispetto degli altri precetti costituzionali, consente di affermare
che, a determinate condizioni, il servizio militare armato puo' essere
sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili,
anch’ esse all’idea di difesa della Patria. In una successiva sentenza
(n. 113 del 1986) la Corte ha approfondito il tema della diversa natura
del servizio civile sostitutivo rispetto al servizio militare di leva,
rilevando che: Le ragioni che impediscono di considerare militari in servizio
gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
escludono, altresi', che nel servizio sostitutivo civile in atto si possa
ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio militare di
leva. Nell’ottica dei modi si dovrebbe, caso mai, parlare di un diverso
modo - dai contenuti non militari - di adempiere l’obbligo del servizio
militare. Ma, piu' che all’ ottica dei modi, e' all’ottica dei limiti del
servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge
dall’art. 52, secondo comma, della Costituzione, che deve ricondursi il
discorso sull’ ammissione al servizio sostitutivo civile. Ed in quanto
limite all’ adempimento dell’obbligo del servizio militare, essa non puo'
non tradursi in una alternativa profondamente diversa.
Una volta assodato che il servizio civile prestato dagli obiettori,
in alternativa al servizio militare costituisce adempimento dell’obbligo
di difesa della Patria e, nello stesso tempo, limite all’obbligatorieta'
del servizio militare, la Corte ha affrontato direttamente il problema
della equivalenza e quindi della pari dignita' dei due servizi, con la
sentenza 31 luglio 1989 n. 470.
Investita di numerose ordinanze che dubitavano della legittimita'
costituzionale della norma di cui all’art. 5 della L. 15 dicembre 1972
n. 772 nella parte in cui prevedeva che i giovani ammessi all’obiezione
di coscienza dovessero prestare un servizio sostitutivo civile per un periodo
superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti,
la Corte ha dichiarato:
a) l’illegittimita' costituzionale dell'art. 5 1º comma, l.
15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che la durata del servizio
militare non armato sia superiore a quella del servizio di leva;
b) l’illegittimita' costituzionale dell'art. 5 1º comma, l.
15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che la durata del servizio
civile sostitutivo sia superiore di otto mesi a quella del servizio di
leva.
La Corte ha effettuato una differenziazione concettuale fra il servizio
militare non armato, ed il servizio civile, entrambi sostitutivi del servizio
militare di leva per i chiamati alla leva riconosciuti come obiettori.
Con riferimento al primo servizio la Corte ha dichiarato seccamente
incostituzionale, in quanto discriminatoria (e quindi contraria agli artt.
3 e 21 Cost.), ogni previsione di diversa durata fra i due servizi, posto
che il servizio militare non armato ed il servizio militare armato sono
assolutamente equivalenti. Con riferimento al servizio civile, la Corte
ha effettuato un ragionamento piu' complesso, tenendo conto della non omogeneita'
dei due servizi. Ha osservato, infatti la Corte che:
trattandosi di un servizio dai contenuti non militari e, percio',
ben diversi dai contenuti del servizio militare armato, data la mancanza
fra di essi di qualsiasi nucleo di vita ed attivita' comuni, proprio perche',
nell’ opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto dell’uso delle
armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina
militare.
Per vagliare la denunzia di irragionevole disparita' di trattamento
mossa alla diversita' di durata fra servizio militare armato e servizio
sostitutivo civile occorrerebbe prendere in attenta considerazione i vari
aspetti del servizio sostitutivo civile, verificando, anzitutto, se le
relative prestazioni abbiano una portata effettivamente equivalente a quella
del servizio militare armato, potendo l’equiparazione nella durata ritenersi
imprescindibile soltanto in presenza di condizioni di reale equivalenza.
Ma soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente
organizzato, consentirebbe una comparazione univoca e precisa. Non lo consente
invece la pluralita' disarticolata di enti, organizzazioni o corpi di assistenza,
di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio
forestale presso cui il servizio sostitutivo civile continua ad essere
prestato, nell’ormai eccessivo protrarsi di una situazione transitoria
dovuta proprio alla mancata istituzione del servizio sostitutivo nazionale.
(...) Allo stato, essendo impraticabile ogni sicuro, univoco raffronto,
in termini di gravosita' del servizio, di organizzazione e di orari, l’unica
giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non
irrazionale, della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nell’eventuale
necessita', rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente
allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e
capacita' pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti,
certo piu' personalizzate che non quelle del servizio di truppa. (...)
Al di fuori di una previsione del genere, e, comunque, in caso di una maggiorazione
avente la consistenza attuale, la differente durata del servizio sostitutivo,
a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita
civile, rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti
degli obiettori, che gia' si e' stigmatizzato, ledendo, altresi', i fondamentali
diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art.
21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita'
di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico
e, nello stesso tempo freno alla libera manifestazione del pensiero.
Questa fondamentale sentenza contiene numerosi ed importanti principi
su cui occorre riflettere, e precisamente:
a) pari dignita' dei due servizi;
b) assoluta inammissibilita' di ogni disparita' di durata a fronte
di prestazioni equivalenti;
c) ammissibilita' della differenziazione della durata, purche' sostanzialmente
contenuta e non irrazionale, soltanto con riferimento all’ obiettiva esigenza
di maggiori esigenze formative sottostanti al servizio civile;
d) rimessione al legislatore (quindi riserva di legge) in ordine
alla determinazione di una eventuale maggior durata del periodo formativo,
nei limiti di cui sopra;
e) inaccettabilita', in ogni caso, della maggiore durata di otto
mesi stabilita dalla normativa originaria in materia di odc.
3. La riserva di legge.
Il principio della riserva di legge, con riferimento alla durata,
ed alle modalita' del servizio militare e' del tutto scontato. In particolare
la Corte Costituzionale, con la sentenza 2 febbraio 1990 n. 41, ha osservato
che: il servizio militare, pur collegandosi al sacro dovere di difesa della
Patria solennemente affermato nel comma 1 dell’art. 52 Cost - rispetto
al quale tuttavia ha una autonomia concettuale e istituzionale - costituisce
la piu' gravosa prestazione personale che possa ammettersi in una societa'
civile e democratica e in uno Stato di diritto. Conseguentemente: Il servizio
militare costituisce una prestazione personale obbligatoria, in relazione
al quale gli art. 23 e 52 Cost., prevedono una riserva di legge relativa
ai limiti ed ai modi del servizio.
Deve pertanto ritenersi che, essendo assodata la pari dignita' e
l’ equivalenza dei due servizi, la riserva di legge prevista dagli art.
23 e 52 della Costituzione per quella particolare e gravosa prestazione
obbligatoria rappresentata dal servizio militare si estende anche al servizio
civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza. Nell’ambito di
questa riserva di legge, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470/89
cit., ha ulteriormente precisato che la valutazione della necessita' di
una eventuale maggior durata (sempre che sia sostanzialmente contenuta)
del periodo di formazione deve essere rimessa al prudente apprezzamento
del legislatore.
4. Osservazioni e rilievi.
La prima osservazione che si puo' sollevare rispetto alla disciplina
introdotta dal terzo periodo del 4 comma dell’art. 9 e' che essa introduce
una deroga al principio della equivalenza dei due servizi, consentendo
una maggior durata, non ancorata al criterio, posto dalla Corte, secondo
cui la differenziazione - ove ammissibile - deve essere sostanzialmente
contenuta (Sent. n.470/89). La norma infatti attribuisce alle Convenzioni
la facolta' di determinare un periodo di maggiore durata della formazione
e quindi un allungamento della durata del servizio civile sostitutivo nel
suo complesso, senza porre alcun limite temporale ragionevole alla maggior
durata, cosi' determinata. Sotto un secondo profilo, va rilevato che delegando
ad un accordo fra l’Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti,
la facolta' di determinare la maggior durata complessiva del servizio civile,
viene violata la riserva di legge, posta dagli art. 23 e 52 Cost. ed espressamente
riconosciuta dalla Corte nelle sentenze n. 470/89 e 41/90.
Ulteriori perplessita' possono infine sorgere con riferimento al
principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3, 1° comma, e
21 Cost.). Cio' perche', in adempimento del mededimo obbligo di leva, taluni
obiettori si troverebbero a prestare un servizio civile sostitutivo di
durata maggiore (e quindi piu' gravoso) del servizio militare e di durata
maggiore dello stesso servizio civile sostitutivo espletato da altre categorie
di obiettori, senza che cio' derivi da una loro esplicita richiesta, come
e' previsto, invece, per il prolungamento del servizio civile all’estero
(art. 9, comma 12).
Pistoia 11 maggio 1998
Domenico Gallo