L'ITER della LEGGE SULLA OBIEZIONE Dl COSCIENZA

    [Approvazione della legge] [critiche di Domenico Gallo]
    [il fronte degli OdC]

    FINALMENTE: E' stata approvata la nuova legge, porta il numero 230 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1998.


    La storia...

    In Marzo, l’Aula di Montecitorio ha approvato i primi 10 articoli della nuova legge sull’obiezione di coscienza.
    Tre sono state le sedute dedicate alla discussione della riforma della 772: 24, 25 e 26 marzo. I primi 3 articoli della legge sono stati approvati senza alcuna modifica. Agli articoli 4 e 5, invece, sono state apportate alcune modifiche relative ai tempi di presentazione della domanda di obiezione e delle pratiche per il riconoscimento.
    I deputati, infatti, hanno modificato il testo in discussione armonizzandolo col Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 che rivoluziona dal 1999 (dal 2000 per gli obiettori) i tempi per la visita di leva e per ottenere il rinvio/ritardo. Con la modifica apportata, dal 1 gennaio 2000, la domanda di obiezione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla visita, mentre l’assegnazione dovrà avvenire entro i successivi 6 mesi (come previsto dal decreto di cui sopra).
    Dall’articolo 5 sono sparite invece le norme relative all’accoglimento o reiezione della domanda, compreso il “silenzio-assenso”: sembrerebbe, così, che dal 2000 la domanda di obiezione si trasformerà in dichiarazione di obiezione, non soggetta ad accoglimento o reiezione. La novità più rilevante è data dall’articolo 8: il Governo ha presentato un maxi-emendamento per creare l’Agenzia nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio quale organo gestore (invece del Dipartimento Affari Sociali).
    Tuttavia, dato che è in corso la riforma della Presidenza del Consiglio, si dovrà attendere questa riforma prima della nascita dell’Agenzia. Nel frattempo, è stato creato un Ufficio nazionale presso la Presidenza del Consiglio, con ampi compiti. All‘articolo 9, i deputati hanno introdotto la possibilità per le convenzioni di prevedere un periodo di formazione aggiuntivo e hanno eliminato la “riserva geografica” per prestare servizio civile all’estero: quindi non solo i paesi dell’Unione Europea.
    Inoltre, è stata introdotta una sanatoria per tutti quegli obiettori che in passato si sono recati all’estero senza autorizzazione e che sono sotto processo.

    Infine, il 16 giugno è stata approvata la NUOVA LEGGE-OBIETTORI al Senato.
    Soddisfacente la votazione: solo Alleanza Nazionale contraria, Lega astenuta , tutti gli altri a favore. Manca solo la firma del presidente Scalfaro, che non dovrebbe riservare sorprese. La gioia e' temperata da una certa amarezza per un pacchetto di emendamenti presentati dal Governo e accolti dalla Camera, emendamenti che sono a dir poco problematici. Cio' significa che, vinta questa tappa, ne restano altre prima di giungere al traguardo finale di un’alternativa al sistema militare di guerra.
    E’ gia' pronto un fascicolo, dal titolo “OBIETTORI DI COSCIENZA”, che raccoglie gli “atti” della “Festa per il XXV del GAVCI”: relazione del vescovo Agostino Superbo (assistente nazionale dell’Azione Cattolica), omelia e lettera agli obiettori del vescovo di Modena Benito Cocchi (presidente della Caritas Italiana), introduzione di p. A. Cavagna (Presidente del GAVCI), testimonianze di Berardino Guarino (Azione Cattolica), Giuseppe Gozzini (primo obiettore cattolico), Moffa – Rondini e Agnese Gozzi del GAVCI. In appendice vi sono alcuni testi importanti sulla DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA, sui CASCHI BIANCHI, con l’aggiunta del testo approvato della NUOVA LEGGE-OBIETTORI, seguito da un ampio commento critico della stessa legge da parte di Angelo Cavagna.
    Il fascicolo puo' essere richiesto in offerta libera presso il GAVCI telefonicamente al 051/6344671 o inviando una mail all' indirizzo
    gavci@iperbole.bologna.it

    Ma non mancano perplessità e critiche alla nuova legge: l'illustre costituzionalista prof. Domenico Gallo scrive:
    1.La durata del servizio civile sostitutivo: un problema controverso.
    Il comma 4 dell’art. 9 affronta il controverso problema della durata del servizio civile che gli obiettori di coscienza sono ammessi a prestare, in adempimento degli obblighi di leva, in sostituzione del servizio militare e stabilisce che: Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione ed un periodo di attivita' operativa. In attesa dell’Istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l’ espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l’Ente o l’ organizzazione in cui verra' prestata l’attivita' operativa.
    Il primo periodo pone un principio di carattere generale in ordine alla durata del servizio civile, che viene fissata per relationem attraverso l’ equiparazione a quella del servizio militare.
    Il secondo periodo specifica come deve essere articolato il servizio prevedendo un periodo di attivita' operativa ed un periodo di formazione preliminare. Quest’ultimo puo' essere differenziato per durata, a seconda del tipo di impiego a cui deve essere destinato l’obiettore, pur rimanendo la durata complessiva del servizio nell’ambito dell’equiparazione con il servizio militare, come sopra stabilita.
    Il terzo periodo introduce un’eccezione a questa disciplina, prevedendo che in taluni settori, ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, puo' essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l’ente o l’ organizzazione in cui verra' prestata l’attivita' operativa.
    La norma, pertanto consente che, in alcuni casi, la durata del servizio civile possa essere superiore a quella del servizio militare, introducendo un periodo di addestramento aggiuntivo e demandando alla Convenzioni (cioe' all’intesa fra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e gli enti interesati), tanto di stabilire la misura della durata aggiuntiva (alla quale non viene posto alcun limite), quanto di identificare le specifiche esigenze che la giustificano.
    Tale norma introduce, pertanto, un limite al principio della equiparazione della durata del servizio civile a quella del servizio militare, che rimane tuttavia indeterminato nella sua entita' effettiva e nella categoria dei destinatari.
    Si pone, a questo proposito, una delicata questione di costituzionalita', con riferimento al principio della riserva di legge, di cui agli art. 23 e 52, II comma, Cost. ed al principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3, I comma e 21 Cost). E’ necessaria, a questo punto, una breve premessa sul problema della natura e della pari dignita' del servizio civile e del servizio militare.
    2.Natura e pari dignita' dei due servizi
    Il disegno di legge in questione, accogliendo l’orientamento maturato sulla base della complessa ed evoluta giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha configurato il servizio civile, a cui sono ammessi gli obiettori di coscienza, come un diverso modus di adempimento degli obblighi di leva. Tale servizio e' diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria (art. 1). Il fondamento, pertanto, del servizio civile sostitutivo e' radicato nel dovere di difesa della patria che l’art. 52, I comma Cost. considera sacro e che pertanto, rientra nel novero di quei doveri di solidarieta' che l’art. 2 Cost. considera inderogabili.
    Ha osservato, infatti la Corte Costituzionale con la sentenza 24 maggio 1985 n. 164 che: Non e' fondata, in riferimento all’art. 52 Cost, la questione di legittimita' costituzionale della L. 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), sollevata sotto il profilo che tale norma contrasterebbe con il dovere di difesa della Patria, costituente un dovere inderogabile, ai sensi dell’art. 2 Cost. Invero non puo' ritenersi che la Costituzione abbia sancito come inderogabile l’obbligo di prestare servizio militare armato, essendo inderogabile per tutti i cittadini il dovere di difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicche' mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della Patria, previsto dall’art. 52, comma 1 Cost, in conformita' del comma 2 dell’art. 52, il servizio militare e' obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e la normativa impugnata, prevedendo per gli obbligati alla leva la possibilita' di essere ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, o servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
    Quanto ai rapporti con il servizio militare obbligatorio - osserva ancora la Corte - il fatto che sia stata demandata al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo, ovviamente nel rispetto degli altri precetti costituzionali, consente di affermare che, a determinate condizioni, il servizio militare armato puo' essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili, anch’ esse all’idea di difesa della Patria. In una successiva sentenza (n. 113 del 1986) la Corte ha approfondito il tema della diversa natura del servizio civile sostitutivo rispetto al servizio militare di leva, rilevando che: Le ragioni che impediscono di considerare militari in servizio gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile escludono, altresi', che nel servizio sostitutivo civile in atto si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva. Nell’ottica dei modi si dovrebbe, caso mai, parlare di un diverso modo - dai contenuti non militari - di adempiere l’obbligo del servizio militare. Ma, piu' che all’ ottica dei modi, e' all’ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall’art. 52, secondo comma, della Costituzione, che deve ricondursi il discorso sull’ ammissione al servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all’ adempimento dell’obbligo del servizio militare, essa non puo' non tradursi in una alternativa profondamente diversa.
    Una volta assodato che il servizio civile prestato dagli obiettori, in alternativa al servizio militare costituisce adempimento dell’obbligo di difesa della Patria e, nello stesso tempo, limite all’obbligatorieta' del servizio militare, la Corte ha affrontato direttamente il problema della equivalenza e quindi della pari dignita' dei due servizi, con la sentenza 31 luglio 1989 n. 470.
    Investita di numerose ordinanze che dubitavano della legittimita' costituzionale della norma di cui all’art. 5 della L. 15 dicembre 1972 n. 772 nella parte in cui prevedeva che i giovani ammessi all’obiezione di coscienza dovessero prestare un servizio sostitutivo civile per un periodo superiore di 8 mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti, la Corte ha dichiarato:
    a) l’illegittimita' costituzionale dell'art. 5 1º comma, l. 15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che la durata del servizio militare non armato sia superiore a quella del servizio di leva;
    b) l’illegittimita' costituzionale dell'art. 5 1º comma, l. 15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui prevede che la durata del servizio civile sostitutivo sia superiore di otto mesi a quella del servizio di leva.
    La Corte ha effettuato una differenziazione concettuale fra il servizio militare non armato, ed il servizio civile, entrambi sostitutivi del servizio militare di leva per i chiamati alla leva riconosciuti come obiettori.
    Con riferimento al primo servizio la Corte ha dichiarato seccamente incostituzionale, in quanto discriminatoria (e quindi contraria agli artt. 3 e 21 Cost.), ogni previsione di diversa durata fra i due servizi, posto che il servizio militare non armato ed il servizio militare armato sono assolutamente equivalenti. Con riferimento al servizio civile, la Corte ha effettuato un ragionamento piu' complesso, tenendo conto della non omogeneita' dei due servizi. Ha osservato, infatti la Corte che:
    trattandosi di un servizio dai contenuti non militari e, percio', ben diversi dai contenuti del servizio militare armato, data la mancanza fra di essi di qualsiasi nucleo di vita ed attivita' comuni, proprio perche', nell’ opzione per il servizio sostitutivo civile, al rifiuto dell’uso delle armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina militare.
    Per vagliare la denunzia di irragionevole disparita' di trattamento mossa alla diversita' di durata fra servizio militare armato e servizio sostitutivo civile occorrerebbe prendere in attenta considerazione i vari aspetti del servizio sostitutivo civile, verificando, anzitutto, se le relative prestazioni abbiano una portata effettivamente equivalente a quella del servizio militare armato, potendo l’equiparazione nella durata ritenersi imprescindibile soltanto in presenza di condizioni di reale equivalenza. Ma soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato, consentirebbe una comparazione univoca e precisa. Non lo consente invece la pluralita' disarticolata di enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale presso cui il servizio sostitutivo civile continua ad essere prestato, nell’ormai eccessivo protrarsi di una situazione transitoria dovuta proprio alla mancata istituzione del servizio sostitutivo nazionale. (...) Allo stato, essendo impraticabile ogni sicuro, univoco raffronto, in termini di gravosita' del servizio, di organizzazione e di orari, l’unica giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale, della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nell’eventuale necessita', rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacita' pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo piu' personalizzate che non quelle del servizio di truppa. (...) Al di fuori di una previsione del genere, e, comunque, in caso di una maggiorazione avente la consistenza attuale, la differente durata del servizio sostitutivo, a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile, rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori, che gia' si e' stigmatizzato, ledendo, altresi', i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell’art. 3 e dal primo comma dell’art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita' di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo freno alla libera manifestazione del pensiero.
    Questa fondamentale sentenza contiene numerosi ed importanti principi su cui occorre riflettere, e precisamente:
    a) pari dignita' dei due servizi;
    b) assoluta inammissibilita' di ogni disparita' di durata a fronte di prestazioni equivalenti;
    c) ammissibilita' della differenziazione della durata, purche' sostanzialmente contenuta e non irrazionale, soltanto con riferimento all’ obiettiva esigenza di maggiori esigenze formative sottostanti al servizio civile;
    d) rimessione al legislatore (quindi riserva di legge) in ordine alla determinazione di una eventuale maggior durata del periodo formativo, nei limiti di cui sopra;
    e) inaccettabilita', in ogni caso, della maggiore durata di otto mesi stabilita dalla normativa originaria in materia di odc.
    3. La riserva di legge.
    Il principio della riserva di legge, con riferimento alla durata, ed alle modalita' del servizio militare e' del tutto scontato. In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza 2 febbraio 1990 n. 41, ha osservato che: il servizio militare, pur collegandosi al sacro dovere di difesa della Patria solennemente affermato nel comma 1 dell’art. 52 Cost - rispetto al quale tuttavia ha una autonomia concettuale e istituzionale - costituisce la piu' gravosa prestazione personale che possa ammettersi in una societa' civile e democratica e in uno Stato di diritto. Conseguentemente: Il servizio militare costituisce una prestazione personale obbligatoria, in relazione al quale gli art. 23 e 52 Cost., prevedono una riserva di legge relativa ai limiti ed ai modi del servizio.
    Deve pertanto ritenersi che, essendo assodata la pari dignita' e l’ equivalenza dei due servizi, la riserva di legge prevista dagli art. 23 e 52 della Costituzione per quella particolare e gravosa prestazione obbligatoria rappresentata dal servizio militare si estende anche al servizio civile sostitutivo prestato dagli obiettori di coscienza. Nell’ambito di questa riserva di legge, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470/89 cit., ha ulteriormente precisato che la valutazione della necessita' di una eventuale maggior durata (sempre che sia sostanzialmente contenuta) del periodo di formazione deve essere rimessa al prudente apprezzamento del legislatore.
    4. Osservazioni e rilievi.
    La prima osservazione che si puo' sollevare rispetto alla disciplina introdotta dal terzo periodo del 4 comma dell’art. 9 e' che essa introduce una deroga al principio della equivalenza dei due servizi, consentendo una maggior durata, non ancorata al criterio, posto dalla Corte, secondo cui la differenziazione - ove ammissibile - deve essere sostanzialmente contenuta (Sent. n.470/89). La norma infatti attribuisce alle Convenzioni la facolta' di determinare un periodo di maggiore durata della formazione e quindi un allungamento della durata del servizio civile sostitutivo nel suo complesso, senza porre alcun limite temporale ragionevole alla maggior durata, cosi' determinata. Sotto un secondo profilo, va rilevato che delegando ad un accordo fra l’Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti, la facolta' di determinare la maggior durata complessiva del servizio civile, viene violata la riserva di legge, posta dagli art. 23 e 52 Cost. ed espressamente riconosciuta dalla Corte nelle sentenze n. 470/89 e 41/90.
    Ulteriori perplessita' possono infine sorgere con riferimento al principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3, 1° comma, e 21 Cost.). Cio' perche', in adempimento del mededimo obbligo di leva, taluni obiettori si troverebbero a prestare un servizio civile sostitutivo di durata maggiore (e quindi piu' gravoso) del servizio militare e di durata maggiore dello stesso servizio civile sostitutivo espletato da altre categorie di obiettori, senza che cio' derivi da una loro esplicita richiesta, come e' previsto, invece, per il prolungamento del servizio civile all’estero (art. 9, comma 12).
    Pistoia 11 maggio 1998
    Domenico Gallo
     


    [inizio pagina]  [home]