diffida al sindaco di Manziana (RM)
Contro il ripetitore della Omnitel fatto istallare
dall'amministrazione comunale
le cittadine ed i cittadini di Manziana, il Comitato
per il diritto alla
salute (gia'
Comitato contro il ripetitore Ominitel), il
Coordinamento Territoriale
Magma/Uscita
di Sikurezza tramite la sua "Associazione Senza
Frontiere", hanno deciso anche
di adire le vie legali:
Al Sindaco del Comune di Manziana
Le Sig.re e i
Sig.ri
...............(omissis)................................
.............
elettivamente domiciliati in Roma, V.le XXI Aprile 61,
presso lo studio
dell'Avv.
Claudio Giangiacomo e dell'Avv. Vincenzo Caponera che
controfirmano il
presente ai
soli fini della domiciliazione.
PREMESSO CHE
1) la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha presentato
al Comune di Manziana domanda
finalizzata ad ottenere la necessaria autorizzazione
all'installazione di una
stazione di telefonia cellulare GSM, presso l'area, di
proprietà dell'ente
locale,
sita in Manziana, Viale dei Platani, loc. Campo
Sportivo e distinta ai
foglio 8,
particella 459, del catasto di Roma;
2) in data 3 novembre 1999, la Giunta comunale,
del COMUNE DI MANZIANA, ha
posto in essere delibera, n. 622, prot. 13025, per
mezzo della quale
'esprimeva il
proprio assenso alla installazione di una stazione di
telefonia cellulare
GSM da
parte della Omnitel Pronto Italia SpA, alla condizione
che unitamente ai
progetti
esecutivi dell'intervento venissero presentate adeguate
documentazioni e
certificazioni riguardanti il rispetto della normativa
vigente in tema di
emissioni
elettromagnetiche . ..
3) l'Omnitel Italia S.p.A. provvedeva, nonostante
il mancato conseguimento da
parte dell'ente locale delle necessarie certificazioni,
all'ATTIVAZIONE
della stazione
di telefonia cellulare;
4) in data 2 maggio 2000, il Sindaco del Comune di
MANZIANA, a mezzo telegramma
inviato alla Omnitel, disponeva "l'immediata
disattivazione del ripetitore non
risultando esistere "le dovute autorizzazioni";
5) la Omitel Pronto Italia S.p.A., a mezzo
telegramma, del giorno 8 maggio
2000,
inviato al Sindaco del COMUNE DI MANZIANA, poneva in
essere rifiuto in
ordine alla
richiesta disattivazione dell'impianto;
6) solo in un momento temporalmente successivo
pervenivano all'ente locale, in
persona del Sindaco in carica, le risultanze delle
dovute misurazioni
afferenti il
livello di campo magnetico effettuate unicamente da un
terrazzo privato,
sito in V.
IV Novembre 55, II piano;
7) la predetta rilevazione, di cui si contesta la
parzialità, si concludeva,
comunque, sulla necessità di ulteriori verifiche da
effettuare in un momento
successivo;
8) il Comune di Manziana, con lettera, prot. 6302,
del 17 maggio 2000,
richiedeva
all'I.S.P.E.S.L.L. di effettuare un sopralluogo sul
posto al fine di
verificare la
regolarità dell'impianto;
9) l'I.S.P.E.S.L.L., a tutt'oggi, non ha ancora
provveduto ad effettuare il
sopralluogo.
RITENUTO CHE
10) La GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MANZIANA ha
posto in essere la delibera,
contraddistinta al n. 622, prot. 13025, omettendo da un
lato, dì considerare
che
l'installazione dell'impianto sarebbe avvenuto in un
area contigua al centro
abitato e
dall'altro lato, di individuare siti alternativi idonei
a ridurre al massimo
possibile
l'esposizione della popolazione alle radiazioni
elettromagnetiche;
11) il rispetto del principio del minimo rischio
possibile si concreta non
solo nel
rispetto dei valori soglia ma anche nell'installazione
degli impianti di
ripetizione di
telefonia cellulare in luoghi non adiacenti al centro
urbano;
13) la stazione di telefonia cellulare GSM, in
oggetto, risulta essere situata
nelle immediate adiacenze del centro urbano in
posizione contigua con gli
edifici
pubblici e privati e con i punti di ritrovo della
popolazione;
13) il tredicesimo considerando della
raccomandazione, 8550-1999, prevede che
l'eventuale "adesione ai limiti e ai livelli di
riferimento raccomandati
..... non evita
necessariamente i problemi di interferenza o effetti
sul funzionamento di
dispositivi
medici
14) la misurazione del livello di campo
elettromagnetico, essendo stata
effettuata da
un unico punto di rilevazione, è stata realizzata in
contrasto con le
disposizioni
comunitarie e con quelle regolamentari, in quanto esse
prevedono che "le
misure andranno
effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione
ritenuti a maggior
rischio, mentre per
la verifica dei valori di cautela andranno effettuate
in primo luogo in
corrispondenza
degli edifici di maggior altezza e in prossimità delle
direzioni di massimo
irraggiamento
delle antenne considerate ed in corrispondenza di
ricettori particolarmente
sensibili".
15)nelle predette misurazioni, non è stato affatto
specificato a quale
livello dì potenza
stava trasmettendo, la radio base Omnitel, durante la
misurazione, con
conseguente
impossibilità di commisurare i valori di campo
magnetico misurato ai valori
possibili in
condizioni di trasmissione alla massima potenza
16) in relazione alle rilevazioni effettuate dal
personale dell'Azienda ASL
RM/A,
l'Azienda ASL RM/F comunicava al Sindaco del Comune di
Manziana
l'opportunità di ulteriori
accertamenti;
17) allo stato attuale, non solo, non risulta essere
stato effettuato
dall'I.S.P.E.S,L.L
il sopralluogo richiesto a mezzo lettera, prot. 630'2,
del 17 maggio 2000,
ma, risultano
altresì parziali e non verificabili i dati rilevati
dall'ASL;
18)la questione attinente la rilevazione dei valori di
campo
elettromagnetico è della
massima rilevanza, visto che le attuali conoscenze
scientifiche confermano,
e di più, la
grave nocività dei campi elettromagnetici a
radiofrequenza e microonde, come
quelli
generati dalla radio base di MANZIANA;
19) studi epidemiologici effettuati a valori di
intensità assai inferiori a
quelli
stabiliti, come valori soglia, dall'attuale normativa,
nazionale e
regionale, hanno
rilevato un aumento dei tumori infantili;
20)la tutela della salute dei cittadini è un obbligo
fondamentale del Sindaco;
21)in ogni caso, la delibera di concessione del Comune
di Manziana, di cui
si contesta
la legittimità e l'opportunità stante l'enorme rischio
a cui si sottopone la
popolazione,
non appare, allo stato, essere rispettata in virtù
dell'assenza delle
condizioni ivi
contemplate;
22)nella zona limitrofa alla radio base si è già
verificato, nella
popolazione infantile,
un aumento dei casi di emicrania e cefalee.
A seguito di quanto premesso le Sig.re ed i Sig.ri
...(omissis).............
CHIEDONO
Che gli vengano comunicate nel domicilio eletto di
Roma, V.Ie XXI Aprile
61, le ragioni
per le quali l'Amministrazione, a seguito della
comunicazione dell'Azienda
ASL RM/F,
prot. 1407/3.3 e del mancato accertamento, da parte
dell'I.SP.E.S.LL., della
regolarità
dell'impianto, non abbia ancora provveduto ad ordinare
e far eseguire la
preventiva
disattivazione della stazione di telefonia cellulare
della Omnitel Italia
S.pA. sita
nell'area di proprietà del Comune di Manziana e
distinta al foglìo 8,
particella 459, del
catasto di Roma;
DIFFIDANO
Il Comune di Manziana, in persona del Sindaco in
carica, nel procedere a
disattendere
la normativa vigente in materia di protezioni da
radiazione
elettromagnetiche e a
disporre l'immediata sospensione della deliberazione
delta Comunale, del
Comune di Manziana,
del 3 novembre 1999, ti. 622, prot.13025
COMUNICANO
Altresì, che trascorsi inutilmente trenta giorni dal
ricevimento della
presente, saranno
costretti ad adire le opportune via giudiziarie anche
al fine di
individuare, ex legge
241-1990, i funzionari responsabili del mancato
adempimento per gli effetti
previsti
dall'articolo 328 c.p come novellato dall'articolo 16
della Legge 26 aprile
1990 m 86.
Roma li 20 giugno 2000
diffida al sindaco di Manziana (RM)
Elettrosmog a Manziana, Cesano e Anguillara
Atto di denuncia-querela nei confronti del sindaco di Manziana