diffida al sindaco di Manziana (RM)

Contro il ripetitore della Omnitel fatto istallare dall'amministrazione comunale le cittadine ed i cittadini di Manziana, il Comitato per il diritto alla salute (gia' Comitato contro il ripetitore Ominitel), il Coordinamento Territoriale Magma/Uscita di Sikurezza tramite la sua "Associazione Senza Frontiere", hanno deciso anche di adire le vie legali:

Al Sindaco del Comune di Manziana Le Sig.re e i Sig.ri ...............(omissis)................................ .............
elettivamente domiciliati in Roma, V.le XXI Aprile 61, presso lo studio dell'Avv. Claudio Giangiacomo e dell'Avv. Vincenzo Caponera che controfirmano il presente ai soli fini della domiciliazione.
PREMESSO CHE
1) la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha presentato al Comune di Manziana domanda finalizzata ad ottenere la necessaria autorizzazione all'installazione di una stazione di telefonia cellulare GSM, presso l'area, di proprietà dell'ente locale, sita in Manziana, Viale dei Platani, loc. Campo Sportivo e distinta ai foglio 8, particella 459, del catasto di Roma;
2) in data 3 novembre 1999, la Giunta comunale, del COMUNE DI MANZIANA, ha posto in essere delibera, n. 622, prot. 13025, per mezzo della quale 'esprimeva il proprio assenso alla installazione di una stazione di telefonia cellulare GSM da parte della Omnitel Pronto Italia SpA, alla condizione che unitamente ai progetti esecutivi dell'intervento venissero presentate adeguate documentazioni e certificazioni riguardanti il rispetto della normativa vigente in tema di emissioni elettromagnetiche . ..
3) l'Omnitel Italia S.p.A. provvedeva, nonostante il mancato conseguimento da parte dell'ente locale delle necessarie certificazioni, all'ATTIVAZIONE della stazione di telefonia cellulare;
4) in data 2 maggio 2000, il Sindaco del Comune di MANZIANA, a mezzo telegramma inviato alla Omnitel, disponeva "l'immediata disattivazione del ripetitore non risultando esistere "le dovute autorizzazioni";
5) la Omitel Pronto Italia S.p.A., a mezzo telegramma, del giorno 8 maggio 2000, inviato al Sindaco del COMUNE DI MANZIANA, poneva in essere rifiuto in ordine alla richiesta disattivazione dell'impianto;
6) solo in un momento temporalmente successivo pervenivano all'ente locale, in persona del Sindaco in carica, le risultanze delle dovute misurazioni afferenti il livello di campo magnetico effettuate unicamente da un terrazzo privato, sito in V. IV Novembre 55, II piano;
7) la predetta rilevazione, di cui si contesta la parzialità, si concludeva, comunque, sulla necessità di ulteriori verifiche da effettuare in un momento successivo;
8) il Comune di Manziana, con lettera, prot. 6302, del 17 maggio 2000, richiedeva all'I.S.P.E.S.L.L. di effettuare un sopralluogo sul posto al fine di verificare la regolarità dell'impianto;
9) l'I.S.P.E.S.L.L., a tutt'oggi, non ha ancora provveduto ad effettuare il sopralluogo. RITENUTO CHE
10) La GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MANZIANA ha posto in essere la delibera, contraddistinta al n. 622, prot. 13025, omettendo da un lato, dì considerare che l'installazione dell'impianto sarebbe avvenuto in un area contigua al centro abitato e dall'altro lato, di individuare siti alternativi idonei a ridurre al massimo possibile l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
11) il rispetto del principio del minimo rischio possibile si concreta non solo nel rispetto dei valori soglia ma anche nell'installazione degli impianti di ripetizione di telefonia cellulare in luoghi non adiacenti al centro urbano;
13) la stazione di telefonia cellulare GSM, in oggetto, risulta essere situata nelle immediate adiacenze del centro urbano in posizione contigua con gli edifici pubblici e privati e con i punti di ritrovo della popolazione;
13) il tredicesimo considerando della raccomandazione, 8550-1999, prevede che l'eventuale "adesione ai limiti e ai livelli di riferimento raccomandati ..... non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici
14) la misurazione del livello di campo elettromagnetico, essendo stata effettuata da un unico punto di rilevazione, è stata realizzata in contrasto con le disposizioni comunitarie e con quelle regolamentari, in quanto esse prevedono che "le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggior altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili".
15)nelle predette misurazioni, non è stato affatto specificato a quale livello dì potenza stava trasmettendo, la radio base Omnitel, durante la misurazione, con conseguente impossibilità di commisurare i valori di campo magnetico misurato ai valori possibili in condizioni di trasmissione alla massima potenza
16) in relazione alle rilevazioni effettuate dal personale dell'Azienda ASL RM/A, l'Azienda ASL RM/F comunicava al Sindaco del Comune di Manziana l'opportunità di ulteriori accertamenti;
17) allo stato attuale, non solo, non risulta essere stato effettuato dall'I.S.P.E.S,L.L il sopralluogo richiesto a mezzo lettera, prot. 630'2, del 17 maggio 2000, ma, risultano altresì parziali e non verificabili i dati rilevati dall'ASL;
18)la questione attinente la rilevazione dei valori di campo elettromagnetico è della massima rilevanza, visto che le attuali conoscenze scientifiche confermano, e di più, la grave nocività dei campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, come quelli generati dalla radio base di MANZIANA;
19) studi epidemiologici effettuati a valori di intensità assai inferiori a quelli stabiliti, come valori soglia, dall'attuale normativa, nazionale e regionale, hanno rilevato un aumento dei tumori infantili;
20)la tutela della salute dei cittadini è un obbligo fondamentale del Sindaco;
21)in ogni caso, la delibera di concessione del Comune di Manziana, di cui si contesta la legittimità e l'opportunità stante l'enorme rischio a cui si sottopone la popolazione, non appare, allo stato, essere rispettata in virtù dell'assenza delle condizioni ivi contemplate;
22)nella zona limitrofa alla radio base si è già verificato, nella popolazione infantile, un aumento dei casi di emicrania e cefalee. A seguito di quanto premesso le Sig.re ed i Sig.ri ...(omissis).............
CHIEDONO
Che gli vengano comunicate nel domicilio eletto di Roma, V.Ie XXI Aprile 61, le ragioni per le quali l'Amministrazione, a seguito della comunicazione dell'Azienda ASL RM/F, prot. 1407/3.3 e del mancato accertamento, da parte dell'I.SP.E.S.LL., della regolarità dell'impianto, non abbia ancora provveduto ad ordinare e far eseguire la preventiva disattivazione della stazione di telefonia cellulare della Omnitel Italia S.pA. sita nell'area di proprietà del Comune di Manziana e distinta al foglìo 8, particella 459, del catasto di Roma;
DIFFIDANO
Il Comune di Manziana, in persona del Sindaco in carica, nel procedere a disattendere la normativa vigente in materia di protezioni da radiazione elettromagnetiche e a disporre l'immediata sospensione della deliberazione delta Comunale, del Comune di Manziana, del 3 novembre 1999, ti. 622, prot.13025
COMUNICANO
Altresì, che trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della presente, saranno costretti ad adire le opportune via giudiziarie anche al fine di individuare, ex legge 241-1990, i funzionari responsabili del mancato adempimento per gli effetti previsti dall'articolo 328 c.p come novellato dall'articolo 16 della Legge 26 aprile 1990 m 86. Roma li 20 giugno 2000
  • diffida al sindaco di Manziana (RM) new
  • Elettrosmog a Manziana, Cesano e Anguillara new
  • Atto di denuncia-querela nei confronti del sindaco di Manziana new



  • Al sito
    ELETTROSMOG.COM