Art. 13. Gestione dei servizi.

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.

2. Le spese per la gestione dei vizi in questione sono a carico Comuni singoli o associati.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 1, i Comuni possono anche avvalersi previa formale convenzione, di personale messo a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni protezioniste.


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