Art. 13. Gestione dei servizi.
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei vizi in questione sono a carico Comuni singoli o associati.
3.
Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2
e 1, i Comuni possono anche avvalersi
previa formale convenzione, di personale messo a disposizione,
a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e associazioni
protezioniste.