Art. 26. Protezione dei gatti.
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
3. Le associazioni protezioniste possono richiedere al Comune, di intesa con la Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà e consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni protezioniste convenzionate, che abbiano frequentato gli appositi corsi regionali.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi Veterinari della Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'articolo 20. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
6.
La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà
può avvenire solo alle condizioni e con le modalità
di cui al comma 4 dell'art. 19.
Torna alla Home Page dell'E.N.P.A.