Art. 4. Competenze delle UU.SS.LL.

1. Le Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;

b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;

c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;

d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e custoditi nelle strutture di ricovero;

e) attuano gli opportuni accertamenti e indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;

f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

h) partecipano all'attuazione dei programmi di informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

h bis) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 20;

h ter) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate di ricovero, sulla base dei programmi di cui all'art. 20;

h quater) concordano, insieme ai Comuni competenti e alle associazioni e gruppi protezionisti che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.


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