Art. 4 bis. Competenze della Regione.
1. Per determinare i programmi regionali in attuazione della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche, la Regione, con cadenza almeno annuale, consulta in forma congiunta tutti i Comitati provinciali in particolare in relazione a:
a) iniziative di informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/91 e successive modifiche;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/91 e successive modifiche;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero temporaneo o permanente per cani e gatti ai sensi degli articoli 17 e 18.