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Assegni & Bonifici |
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BONIFICO Il bonifico è un ordine di pagamento a favore del creditore, che il debitore dispone tramite banca . FASI : 1- il debitore ordinante presenta alla sua banca l’ ordine di bonifico a favore del creditore beneficiario , 2- la banca inoltra il bonifico alla banca del beneficiario , 3- la banca del beneficiario provvede a dare comunicazione al proprio cliente dell’accredito effettuato. I bonifici vengono eseguiti fra le banche con procedure elettroniche, che consentono rapidità e sicurezza nell’ invio delle disposizioni . Per migliorare il servizio dell’ intero ciclo dell’ operazione ( dalla data dell’ ordine a quella dell’accredito) è stato creato un circuito veloce dei bonifici . Circuito veloce dei bonifici E’ importante che l’ordinante : - comunichi con l’ordine di bonifico le coordinate bancarie complete del beneficiario , - presenti gli ordini di bonifico urgente entro le ore 10 , - presenti gli ordini di bonifico che prevedano la richiesta di valuta fissa per il beneficiario nei termini concordati con la banca, - invii direttamente al beneficiario l’eventuale documentazione relativa al pagamento, infatti l’inoltro tramite banca, insieme al bonifico, impedisce l’ esecuzione per via elettronica degli ordini , con inevitabili riflessi negativi sulla tempestività dell’ accredito del beneficiario . Il circuito veloce funziona secondo alcune regole che vengono applicate ai bonifici nei quali il beneficiario sia individuato in maniera chiara ed esatta mediante le coordinate bancarie, cioè gli elementi identificativi di ciascun correntista bancario . L’ accredito al beneficiario viene effettuato : a) nel caso di bonifico ordinario , entro 4 giorni lavorativi dalla data dell’ordine; b) nel caso di bonifico urgente , entro il giorno dell’ ordine , se la disposizione viene presentata entro le ore 10 . Il beneficiario può verificare il rispetto dei tempi indicati poiché le banche comunicano , fra le altre informazioni , anche la data dell’ ordine . In caso di esecuzione oltre i tempi stabiliti , le banche : 1) restituiscono all’ ordinante la commission e percepita per l’operazione; 2) accreditano il conto del beneficiario con valuta non successiva al termine massimo stabilito per l’ esecuzione . Non sono trattati nel “circuito veloce” i bonifici da e per l’estero, i bonifici la cui esecuzione sia soggetta a particolari condizioni e quelli accompagnati da documenti, non sono altresì compresi nel circuito i trasferimenti di fondi di importo superiore a 500 milioni di lire , per i quali devono essere concordati con la banca tempi e modalità di esecuzione . |