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STATUTO

Articolo 1

L'A.I.S.E. - Associazione Italiana Scacchi Eterodossi è costituita per raggruppare gli appassionati di giochi di scacchiera con particolare riferimento al gioco scacchistico eterodosso, qualunque sia il modo in cui tale eterodossia si manifesta (per corrispondenza, a tavolino, con problemi, ecc.).

Articolo 2

L'A.I.S.E. si suddivide in sezioni a seconda del tipo di eterodossia e del modo in cui l'attività si esplica. Ciascuna sezione è retta da un Responsabile.

La quota di associazione all'AISE è unica e consente l'attività nelle varie sezioni. Le quote di iscrizione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La sede dell'A.I.S.E. è presso il domicilio del Presidente

Articolo 4

Possono iscriversi all'A.I.S.E. tutti i cittadini italiani e stranieri.

Articolo 5

L'A.I.S.E. non persegue scopi di lucro ed ogni provento verrà utilizzato per finanziare le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 6

Organi dell'A.I.S.E. sono:

  • l'Assemblea costituita da tutti i soci in regola col pagamento della quota di iscrizione annuale alla Associazione.
  • Il Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti tra gli associati dall'Assemblea ed aventi mandato biennale
  • Articolo 7

    Organo Ufficiale dell'A.I.S.E. è il periodico ETEROSCACCO

    Articolo 8

    L'Assemblea elegge liberamente per presenza personale e/o per referendum i membri del Consiglio Direttivo.

    Articolo 9

    Le candidature ed il sistema di elezione sono contemplati dagli appositi articoli del Regolamento.

    Articolo 10

    Il Consiglio Direttivo è composto di:

  • Ufficio di Presidenza composto dal presidente stesso e da un ufficio di segreteria a sua volta composto da uno o più associati liberamente scelti dal Presidente ma senza diritto di voto nel C.D.
  • 6 (sei) Consiglieri con funzioni organizzative e tecniche.Tutte le quote di associazione alla A.I.S.E. ed alle sue manifestazioni dovranno pervenire al citato Ufficio di Presidenza con le modalità stabilite dal Regolamento.
  • Articolo 11

    In caso di qualsiasi impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di quest'ultimo verranno svolte dal membro più anziano tra i presenti nel C.D. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, subentra nel C.D. il primo dei non eletti nell'ultima votazione di elezione del C.D. ed il C.D. così ricostituito procede all'elezione denuovo Presidente.
    Qualora possa essere ravvisata in futuro la necessità di uno stabile Ufficio di vice-Presidenza, tali funzioni verranno svolte dal membro del C.D. che abbia riscosso il maggior numero di preferenze nella ultima votazione di elezione del C.D. dell'Assemblea.

    Articolo 12

    Qualora in caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più Consiglieri, venga a mancare il previsto numero di 6 (sei) come previsto dal precedente articolo 10, subentreranno nel C.D. i non eletti della votazione precedente nell'ordine dei voti conseguiti.

    Articolo 13

    Qualora nonostante l'immissione dei non eletti ai sensi dell'articolo 12 il numero dei Consiglieri permanga inferiore a 5 (cinque) si procederà d'ufficio alla convocazione di una nuova Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
    Le sedute di quest'ultimo sono comunque valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

    Articolo 14

    Assemblea e sua convocazione.
    L'Assemblea per presenza personale e quella per referendum hanno unica convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delle risposte pervenute entro i termini stabiliti (in caso di Assemblea per referendum). Le deleghe non sono ammesse.
    Le risposte alla Assemblea per Referendum dovranno pervenire possibilmente a mezzo raccomandata e comunque, pena la loro nullità, entro i termini stabiliti dalla lettera di convocazione.

    Articolo 15

    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla nomina di un legale rappresentante dell'Associazione.

    Articolo 16

    L'associazione pubblicherà annualmente sull'Organo Ufficiale ETEROSCACCO un rendiconto generale degli incassi e delle spese sostenute.

    Articolo 17

    Lo scioglimento dell'A.I.S.E. potrà essere decretato esclusivamente dall'Assemblea che raggiunga tale decisione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. In questo caso, eventuali somme di denaro giacenti presso l'Ufficio di Presidenza-Tesoreria verranno devolute ad Associazioni od Enti decisi dall'Assemblea.

    Articolo 18

    Tutta l'attività nazionale ed internazionale della Associazione è disciplinata dal Regolamento e ad esso si rimanda per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto.

    Articolo 19

    Modifiche allo Statuto.
    Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere decise dal C.D. riunito con la presenza dei sette membri con votazione unanime a favore della modifica proposta.

     

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