Sommario
POLIZIA MUNICIPALE
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Ufficio Contravvenzioni MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE INFRAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (O.Giliberti)
1. Premessa Le norme che disciplinano la circolazione stradale sono complesse e soggette a continui aggiornamenti (adeguamento alla normativa europea, circolari, veicoli nuovi immessi sul mercato, norme tese a garantire la sicurezza in determinati periodi, ordinanze degli enti locali territoriali). L'applicazione del sistema sanzionatorio e' poi particolarmente complessa perche' presuppone la conoscenza ed il corretto utilizzo di diverse norme, degli orientamenti giurisprudenziali ed e' soggetta al vaglio sia della autorita' amministrativa che dalla autorita' giudiziaria in sede civile a fronte dei numerosi ricorsi. Vi e' poi il rilevante problema dell'applicazione delle sanzioni accessorie che spesso incidono su trasgressore ed obbligati in solido in misura maggiore delle sanzioni pecuniarie. Per queste e per altre ragioni ritengo utile indicare in modo il piu' possibile organico le modalita' con le quali si accertano le violazioni amministrative in tema di circolazione stradale.
2. Poteri degli agenti di polizia stradale L'articolo 11 del vigente c.d.s. indica che costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni b) la rilevazione degli incidenti stradali c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi per la regolazione del traffico d) la scorta per la sicurezza della circolazione e) la tutela ed il controllo delle strade f) le operazioni di soccorso e di rilevazione del traffico. L'articolo 12 del c.d.s. indica che l'espletamento dei servizi di polizia stradale, oltre alle forze di polizia dello Stato, compete: 1 - ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nei territori di competenza; 2 - al personale di Stato, regioni, province e comuni che ha suprato l'esame prescritto dall'art. 23 del regolamento limitatamente alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni ed alla tutela ed al controllo delle strade; 3 - a personale del comune o a societa' di gestione (limitatamente ad aree soggette a concessione) per funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta mentre al personale ispettivo delle aziende pubbliche sono conferite anche funzioni in materia di sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dei commi 132/133 dell'art. 17 legge 15.5.1997, n. 127 come interpretati dall'art. 68 legge 488 del 23.12.1999. Gli atti d'accertamento che gli agenti possono o debbono adottare per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di c.d.s. sono definiti dall'art. 13 legge 24.11.1981, n. 689 e consistono in "rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica e nell'assunzione di informazioni e nell'ispezione o perquisizione di luoghi diversi dalla privata dimora (accertamenti possibili soltanto ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - art. 57 codice di procedura penale - e nella ipotesi di perquisizione soltanto fuori dalla privata dimora previa autorizzazione del giudice presso il tribunale civile competente). L'articolo 24 del regolamento recita "il segnale distintivo e' usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento ed in situazioni di emergenza per le segnalazioni dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente". Gli organi di polizia quando non in uniforme, per intimare l'alt a coloro che circolano, esibiscono in modo chiaro e visibile il segnale distintivo e successivamente prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la tessera di riconoscimento. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'alt oltre che con il distintivo anche facendo uso di fischietto o segnali manuali o luminosi. L'articolo 192 del c.d.s. indica che gli ufficiali ed agenti di polizia stradale possono: - procedere ad ispezionare il veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'equipaggiamento ed alle caratteristiche dello stesso; - ordinare di non proseguire la marcia ai conducenti di veicoli con dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o con pneumatici che presentino difetti od irregolarita' tali da costituire pericolo; - ordinare di fermarsi ai conducenti non muniti di mezzi antisdrucciolevoli quando prescritti; - disporre posti di blocco per consentire il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'intimazione. Nota: l'inottemperanza all'invito a fermarsi di un agente di polizia stradale o la mancata esibizione dei documenti di circolazione comporta per il conducente del veicolo una sanzione per la quale non e' ammesso il pagamento ridotto. Ne consegue che andra' trasmesso al competente prefetto il rapporto (comprendente il verbale e la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione) per l'ordinanza ingiunzione. Detto verbale, che andra' accompagnato da una nota di trasmissione, dovra' indicare: 1 - la posizione dell'agente e le modalita' con le quali ha intimato l'alt. Il comportamento del trasgressore sia nel caso di mancato arresto che nel caso di rifiuto dei documenti di circolazione; 2 - se il trasgressore e' stato poi identificato (vanno indicate le modalita') o se si procede a carico del proprietario del veicolo o dell'intestatario del contrassegno per i ciclomotori.
3. Contestazione o notificazione L'articolo 200 c.d.s. pone all'agente l'obbligo della immediata contestazione che si concretizza con la redazione e la consegna di copia del verbale. La violazione, per quanto possibile deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto agli obbligati ed il verbale deve contenere anche le dichiarazioni che gli interessati intendono inserire, copia del verbale deve essere consegnata a trasgressore ed obbligati che sono invitati a sottoscriverla per attestarne la consegna. L'articolo 383 del regolamento indica che il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' ove e' avvenuta la violazione le generalita' e la residenza di trasgressore ed obbligati, gli estremi del documento di riconoscimento del conducente ed i dati del veicolo, una sommaria ma chiara descrizione della violazione nonche' la citazione della norma violata con l'indicazione del comma contestato. L'accertatore deve fornire la copia del verbale che deve contenere ragguagli circa le modalita' di pagamento in misura ridotta, l'indicazione della somma da pagare sia in lire che in euro, i termini di pagamento e le autorita' alle quali e' possibile presentare ricorso contro l'accertamento. A fronte di errori od omissioni nella compilazione e' possibile sanare l'atto con notifica di successivo verbale corretto che sostituisce l'originale. I termini per il pagamento decorrono dalla data della seconda notifica e le spese sono a carico del comando accertatore. Si rammenta che le norme sulla circolazione stradale non consentono il pagamento a mani dell'agente salvo il caso di veicoli immatricolati esteri (art. 207). In questo caso, il trasgressore deve versare la somma a titolo di pagamento in misura ridotta od in mancanza deve attestare documento fidejussorio pari ad una somma doppia di quanto dovuto. Se il trasgressore non ottempera agli obblighi indicati sopra, l'agente operante provvede al ritiro della patente di guida od in mancanza, procede al fermo del veicolo. Dell'avvenuto pagamento va rilasciata ricevuta e ne va fatta menzione nel verbale di contestazione. L'articolo 201 c.d.s. dal titolo "notificazione delle violazioni" indica che qualora la contestazione non avvenga immediatamente, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione deve essere notificato nel termine di 150 giorni dall'accertamento al proprietario del veicolo od al titolare del contrassegno se si tratta di ciclomotore (360 giorni se il trasgressore risiede all'estero). L'articolo 384 del regolamento indica, a titolo esemplificativo, i casi di impossibilita' della immediata contestazione individuando: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di intersezione col semaforo indicante luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento del rispetto dei limiti con misuratore di velocita'; e) accertamento in assenza di trasgressore e proprietario. La mancata contestazione va sempre giustificata precisandone i motivi nel verbale cosi' come vanno indicati nell'atto quanti piu' elementi possibili per individuare il veicolo ed eventualmente il trasgressore. Quando la violazione e' accertata a veicolo in sosta va indicato il numero civico e se il conducente si presenta e si qualifica allo stesso va immediatamente contestata l'infrazione mediante compilazione del verbale di contestazione. Quando il trasgressore e' minore di anni 18 il verbale va notificato ai genitori od al tutore. La notifica degli atti a mezzo posta non puo' avvenire per compiuta giacenza (sentenza n. 346/98 Corte costituzionale) quindi quando l'obbligato e' assente e non ritira il plico, l'ufficio postale procede con una successiva notifica con spese a carico dell'ente che ha disposto la notifica. In questo caso la notifica e' legittima anche se l'efficacia di tale metodo e' dubbia. La notifica di verbali in forma meccanizzata pone tre specifici problemi: a) la conformita' dell'atto al verbale originale; b) la sottoscrizione dell'atto meccanizzato da parte del verbalizzante; c) l'indicazione del responsabile del procedimento. La circolare del Ministero dell'interno n. 42 del 17.4.2000 precisa che il termine per la presentazione del ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria e' di 60 giorni, che l'amministrazione opposta puo' essere rappresentata in giudizio da propri dipendenti, che la firma autografa dell'organo accertatore puo' essere sostituita dall'indicazione stampa del nominativo del soggetto responsabile ma tuttavia e' necessario che esista nell'originale del provvedimento la sottoscrizione del soggetto abilitato in modo che non risulti equivoca la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
4. Pagamento ridotto L'articolo 202 disciplina il pagamento in misura ridotta e precisa che il trasgressore e gli obbligati possono pagare con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione una somma pari al valore minimo edittale della sanzione. Il pagamento puo' avvenire presso il comando dell'accertatore o con conto corrente postale o bancario. Il pagamento non e' ammesso a fronte di violazione ai commi 1 e 2 art. 192 (conducente che non si arresta all'alt o che rifiuta i documenti di circolazione), il pagamento non e' ammesso per le infrazioni che comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210/3) e per tutte le violazioni depenalizzate ai sensi art. 19 decreto legislativo 507/99.
5. Ricorsi L'articolo 203 c.d.s. indica i modi ed i termini per il ricorso al prefetto precisando che va presentato al comando dell'organo accertatore entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale e che detto comando ha 30 giorni di tempo per trasmettere gli atti (verbale, ricorso controdeduzioni ed altro) al competente ufficio della prefettura. Lo stesso articolo indica che, in caso di rigetto del ricorso, il prefetto con l'ordinanza ingiunzione applica una sanzione pari almeno al valore doppio del minimo edittale. La Corte costituzionale, con tre successive sentenze (nn. 311 e 255 del 1994 e n. 366), ha stabilito che trasgressore ed obbligati possono presentare direttamente il ricorso alla autorita' giudiziaria in sede civile (giudice di pace) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. Questa doppia possibilita' per trasgressore ed obbligati impone all'organo accertatore di utilizzare particolare cura sia nella attivita' d'accertamento che nella successiva fase gestionale del verbale. A fronte di ricorso del giudice di pace questi sospende l'esecutivita' del verbale ( in molti casi estendendola alla sanzione accessoria), dispone che il comando dell'organo accertatore depositi il verbale in copia, fissa la data dell'udienza e puo' citare i verbalizzanti come testi. Il comando deve depositare gli atti (che puo' integrare con documentazione come foto, planimetrie, memorie, sentenze) mentre l'amministrazione puo' costituirsi e stare in giudizio. In questo caso la giunta con atto deliberativo delega il sindaco a rappresentare l'amministrazione con facolta' di delegare funzionari o comunque suoi rappresentanti. Il sindaco delega con atto generale un suo rappresentante o, con specifiche deleghe nominali, un suo rappresentante per ogni singola causa. La delega e' trasmessa con gli altri atti alla cancelleria del giudice di pace ed il delegato rappresenta l'amministrazione comunale nella causa. Il giudice se ritiene fondato l'accertamento accoglie il ricorso ed annulla gli effetti del verbale mentre se rigetta il ricorso applica una sanzione pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale senza il vincolo del raddoppio (ordinanza Corte costituzionale n. 268 del 1996).
6. Le sanzioni accessorie Le sanzioni accessorie sono sanzioni complementari alle sanzioni principali si applicano di diritto e si distinguono in: a) sanzioni relative all'obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata attivita'; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
7. Ritiro dei documenti di circolazione Per quanto attiene il ritiro dei documenti di circolazione - ai sensi degli articoli 216, 217, 218 c.d.s. - ne va fatta menzione nel verbale nel quale andra' specificato che il documento sara' trasmesso entro 5 giorni al competente ufficio (prefettura per la patente di guida e M.c.t.c. per la carta di circolazione) e che raggiunga l'abitazione (o la sede dell'impresa o societa') non sara' possibile utilizzare il documento od il veicolo fino all'adempimento omesso o fino alla scadenza del periodo di sospensione. E' poi corretto ed utile annotare le sanzioni a carico del conducente che utilizzi documento o veicolo in periodo di ritiro o sospensione che si possono cosi' riassumere: 1 - conducente con patente ritirata o con carta di circolazione ritirata. Sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 216 comma 6 c.d.s. come modificato ai sensi art. 19 decreto legislativo 507/99. 2 - Conducente che circola in periodo di sospensione della patente di guida con provvedimento opportunamente notificato. Sanzione amministrativa ai sensi art. 218 comma 6 c.d.s. come modificato ai sensi art. 19 decreto 507/99 e comunicazione alla prefettura per provvedimento di revoca. 3 - Nel caso d'accertamento di reato ai sensi art. 186 (ebbrezza da sostanze alcoliche) od art. 187 (ebbrezza da sostanze stupefacenti) c.d.s. si toglie al conducente la disponibilita' del veicolo. L'articolo 159 del c.d.s. disciplina la rimozione dei veicoli ed indica che tale sanzione accessoria si applica: a) nei tratti di strada in cui l'ente proprietario ha stabilito con ordinanza e con conseguente pannello integrativo di divieto di sosta con rimozione; b) nei casi previsti dagli articoli 157 comma 4 e 158 commi 1, 2 e 3; c) in tutti i casi in cui la sosta e' vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo e' in sosta in violazioni alle disposizioni emanate dall'ente per ragioni di manutenzione o pulizia delle strade, (e' necessario verificare che i segnali mobili siano stati posizionati almeno 48 ore prima dell'accertamento). Per la rimozione si puo' utilizzare un carro attrezzi del comune o privato convenzionato. Il veicolo va depositato presso la depositeria o presso la ditta privata. Della rimozione va data opportuna comunicazione al comando ed alle altre forze di polizia indicando in particolare il luogo di deposito. Il verbale va notificato nel piu' breve tempo possibile ed il proprietario o chi ne ha la disponibilita' rientra in possesso del veicolo pagando spese di intervento, di rimozione e custodia. Qualora dopo la richiesta d'intervento del carro attrezzi sopraggiunga il trasgressore, questi deve pagare le spese di intervento ed eventualmente di rimozione (se gia' operata) per rientrare in possesso del veicolo mentre le spese di custodia sono rapportate al periodo ed alle condizioni della stessa custodia. Ai sensi comma 4 art. 354 del regolamento e' vietata la rimozione dei veicoli di: - servizi di polizia anche se privati; - vigili del fuoco; - veicoli di soccorso e di medici in visita in situazioni di emergenza; - invalidi purche' muniti di apposito contrassegno.
TABELLA NUOVE SANZIONI, TABELLA IMPORTI APPLICABILI, ARTICOLI DEL CDSLE CUI SANZIONI PECUNIARIE NON SONO STATE OGGETTO DI ADEGUAMENTO TABELLA NUOVE SANZIONI
TABELLA IMPORTI APPLICABILI
ATTENZIONE: SONO ESCLUSE DALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO: - le sanzioni introdotte dal DLGS 507/1999 (depenalizzazione)- le sanzioni introdotte dall'articolo 28 della L 472/1999 (modifiche art.10 cds)- le sanzioni previste dall'articolo 17 della L 449/1997 (modifiche art 94 cds)ARTICOLI DEL CDS LE CUI SANZIONI PECUNIARIENON SONO STATE OGGETTO DI ADEGUAMENTO Art. 10, commi 18, 19, 25ter e tutte le norme che a questi fanno riferimentoArt. 74, comma 6Art. 94, commi 3, 4Art. 97, comma 9Art. 100, comma 18 e le norme che ad esso fanno riferimentoArt. 116, comma 13 e le norme che ad esso fanno riferimentoArt. 124, comma 4Art. 168, comma 8Art. 176, comma 19Art. 192, comma 7Art. 213, comma 4Art. 216, comma 6Art. 217, comma 6Art. 218, comma 6
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