Sommario

 

POLIZIA MUNICIPALE

 

 

 

Ufficio Contravvenzioni 

MODALITA'   DI   ACCERTAMENTO    DELLE    VIOLAZIONI

AMMINISTRATIVE  PER  LE  INFRAZIONI  ALLE  NORME  SULLA   CIRCOLAZIONE

STRADALE (O.Giliberti)

 

1. Premessa

Le norme che disciplinano la circolazione stradale  sono  complesse  e soggette  a  continui  aggiornamenti (adeguamento   alla   normativa europea, circolari, veicoli nuovi immessi sul mercato,  norme  tese  a garantire la sicurezza in determinati periodi,  ordinanze  degli  enti locali territoriali). L'applicazione del sistema sanzionatorio e'  poi particolarmente complessa  perche'  presuppone  la  conoscenza  ed  il corretto   utilizzo   di    diverse    norme,    degli    orientamenti giurisprudenziali  ed  e'  soggetta  al  vaglio  sia  della  autorita' amministrativa che  dalla  autorita'  giudiziaria  in  sede  civile  a fronte dei numerosi ricorsi.

Vi e' poi  il  rilevante  problema  dell'applicazione  delle  sanzioni accessorie che spesso incidono su trasgressore ed obbligati in  solido in misura maggiore delle sanzioni pecuniarie. Per queste e  per  altre ragioni ritengo utile indicare in modo il piu' possibile  organico  le modalita' con le quali si accertano le  violazioni  amministrative  in tema di circolazione stradale.

 

 2. Poteri degli agenti di polizia stradale

L'articolo 11 del vigente c.d.s. indica che costituiscono  servizi  di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni

b) la rilevazione degli incidenti stradali

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi  per  la  regolazione

del traffico

d) la scorta per la sicurezza della circolazione

e) la tutela ed il controllo delle strade

f) le operazioni di soccorso e di rilevazione del traffico.

L'articolo 12 del c.d.s. indica  che  l'espletamento  dei  servizi  di polizia stradale, oltre alle forze di polizia dello Stato, compete:

1 - ai corpi ed ai servizi di  polizia  municipale  nei  territori  di competenza;

2 - al personale di Stato, regioni, province e comuni che ha  suprato l'esame prescritto dall'art. 23  del  regolamento  limitatamente  alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni ed alla tutela ed  al controllo delle strade;

3 - a personale del comune o a societa' di gestione (limitatamente  ad aree  soggette  a  concessione)  per   funzioni   di   prevenzione   e accertamento delle violazioni in materia di sosta mentre al  personale ispettivo delle aziende pubbliche sono  conferite  anche  funzioni  in materia di sosta sulle  corsie  riservate  al  trasporto  pubblico  ai sensi dei commi 132/133 dell'art. 17  legge  15.5.1997,  n.  127  come interpretati dall'art. 68 legge 488 del 23.12.1999.

Gli atti d'accertamento che gli agenti possono o debbono adottare  per l'applicazione delle sanzioni  amministrative  in  materia  di  c.d.s. sono definiti dall'art. 13 legge 24.11.1981, n. 689  e  consistono  in "rilievi  segnaletici,  descrittivi,   fotografici   ed   ogni   altra operazione tecnica e nell'assunzione di informazioni e  nell'ispezione o perquisizione di luoghi diversi dalla privata  dimora  (accertamenti possibili soltanto ad ufficiali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  -

art. 57 codice di procedura penale - e nella ipotesi di  perquisizione soltanto fuori dalla privata dimora previa autorizzazione del  giudice presso il tribunale civile competente).

L'articolo 24 del regolamento recita "il segnale distintivo  e'  usato esclusivamente  per  intimare  l'alt  agli  utenti  della  strada   in movimento ed in situazioni di emergenza per le segnalazioni dirette  a regolare il traffico. L'uso del  segnale  distintivo  fuori  dai  casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente".

Gli organi di polizia quando non in uniforme,  per  intimare  l'alt  a coloro che circolano, esibiscono in modo chiaro e visibile il  segnale distintivo  e  successivamente  prima  di  qualsiasi  accertamento   o contestazione, esibiscono la tessera di riconoscimento. Gli organi di polizia stradale  in  uniforme  possono  intimare  l'alt oltre che con il distintivo anche facendo uso di fischietto o  segnali manuali o luminosi.

L'articolo 192 del c.d.s.  indica  che  gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia stradale possono:

-  procedere  ad  ispezionare  il  veicolo  al  fine   di   verificare l'osservanza  delle  norme  relative   all'equipaggiamento   ed   alle caratteristiche dello stesso;

- ordinare di non proseguire la marcia ai conducenti  di  veicoli  con dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di   illuminazione   o   con pneumatici che presentino difetti od irregolarita' tali da  costituire pericolo;

-  ordinare  di  fermarsi  ai   conducenti   non   muniti   di   mezzi antisdrucciolevoli quando prescritti;

- disporre posti di blocco per  consentire  il  graduale  arresto  dei veicoli che non si fermano nonostante l'intimazione.

Nota: l'inottemperanza all'invito a fermarsi di un agente  di  polizia stradale  o  la  mancata  esibizione  dei  documenti  di  circolazione comporta per il conducente del veicolo una sanzione per la  quale  non e' ammesso il pagamento ridotto. Ne consegue che andra'  trasmesso  al competente prefetto il rapporto (comprendente il verbale  e  la  prova dell'avvenuta   contestazione   o   notificazione)   per   l'ordinanza ingiunzione. Detto verbale, che andra' accompagnato  da  una  nota  di trasmissione, dovra' indicare:

1 - la posizione dell'agente e le modalita' con le quali  ha  intimato l'alt. Il comportamento del  trasgressore  sia  nel  caso  di  mancato arresto che nel caso di rifiuto dei documenti di circolazione;

2 - se il trasgressore e' stato poi identificato  (vanno  indicate  le modalita') o se si procede a carico del  proprietario  del  veicolo  o dell'intestatario del contrassegno per i ciclomotori.

 

 3. Contestazione o notificazione

L'articolo  200  c.d.s.  pone  all'agente  l'obbligo  della  immediata contestazione che si concretizza con la redazione  e  la  consegna  di copia del verbale. La violazione, per  quanto  possibile  deve  essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto agli  obbligati ed  il  verbale  deve  contenere  anche  le  dichiarazioni   che   gli interessati  intendono  inserire,  copia  del  verbale   deve   essere consegnata  a  trasgressore  ed  obbligati   che   sono   invitati   a

sottoscriverla per attestarne la consegna.

L'articolo 383 del regolamento indica che il  verbale  deve  contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della localita' ove  e'  avvenuta la violazione  le  generalita'  e  la  residenza  di  trasgressore  ed obbligati, gli estremi del documento di riconoscimento del  conducente ed i dati del  veicolo,  una  sommaria  ma  chiara  descrizione  della violazione nonche' la citazione della norma violata con  l'indicazione del comma contestato.

L'accertatore deve fornire la copia del  verbale  che  deve  contenere ragguagli  circa  le  modalita'  di  pagamento  in   misura   ridotta, l'indicazione della somma da  pagare  sia  in  lire  che  in  euro,  i termini  di  pagamento  e  le  autorita'  alle  quali   e'   possibile presentare ricorso contro l'accertamento.

A fronte di  errori  od  omissioni  nella  compilazione  e'  possibile sanare  l'atto  con  notifica  di  successivo  verbale  corretto   che sostituisce l'originale. I termini per il  pagamento  decorrono  dalla data della seconda notifica e le  spese  sono  a  carico  del  comando accertatore. Si rammenta che le norme sulla circolazione stradale  non consentono il pagamento a mani dell'agente salvo il  caso  di  veicoli immatricolati esteri (art. 207). In questo caso, il trasgressore  deve versare la somma a  titolo  di  pagamento  in  misura  ridotta  od  in mancanza deve attestare  documento  fidejussorio  pari  ad  una  somma doppia di  quanto  dovuto.  Se  il  trasgressore  non  ottempera  agli obblighi indicati sopra, l'agente operante provvede  al  ritiro  della patente di guida  od  in  mancanza,  procede  al  fermo  del  veicolo.

Dell'avvenuto pagamento va rilasciata ricevuta e ne va fatta  menzione nel verbale di contestazione.

L'articolo 201 c.d.s.  dal  titolo  "notificazione  delle  violazioni" indica che qualora la contestazione  non  avvenga  immediatamente,  il verbale con gli estremi precisi e dettagliati  della  violazione  deve essere notificato nel  termine  di  150  giorni  dall'accertamento  al proprietario del veicolo od al titolare del contrassegno se si  tratta di ciclomotore (360 giorni se il trasgressore risiede all'estero).

L'articolo 384 del regolamento indica,  a  titolo  esemplificativo,  i casi di impossibilita' della immediata contestazione individuando:

a) impossibilita' di raggiungere  un  veicolo  lanciato  ad  eccessiva velocita';

b) attraversamento di intersezione col semaforo indicante luce rossa;

c) sorpasso in curva;

d) accertamento del rispetto dei limiti con misuratore di velocita';

e) accertamento in assenza di trasgressore e proprietario.

La mancata contestazione va sempre giustificata precisandone i  motivi nel verbale cosi' come vanno indicati nell'atto quanti  piu'  elementi possibili   per   individuare   il   veicolo   ed   eventualmente   il trasgressore. Quando la violazione e' accertata a veicolo in sosta  va indicato il numero  civico  e  se  il  conducente  si  presenta  e  si qualifica  allo  stesso  va  immediatamente  contestata   l'infrazione mediante compilazione del verbale di contestazione.

Quando il trasgressore e' minore di anni 18 il verbale  va  notificato ai genitori od al tutore. La notifica degli atti  a  mezzo  posta  non puo'  avvenire  per  compiuta  giacenza  (sentenza  n.  346/98   Corte costituzionale) quindi quando l'obbligato e' assente e non  ritira  il plico, l'ufficio postale  procede  con  una  successiva  notifica  con spese a carico dell'ente che ha disposto la notifica. In  questo  caso la notifica e' legittima  anche  se  l'efficacia  di  tale  metodo  e'

dubbia.

La notifica di  verbali  in  forma  meccanizzata  pone  tre  specifici problemi:

a) la conformita' dell'atto al verbale originale;

b)   la   sottoscrizione   dell'atto   meccanizzato   da   parte   del verbalizzante;

c) l'indicazione del responsabile del procedimento.

La circolare del Ministero dell'interno n. 42  del  17.4.2000  precisa che  il  termine  per  la  presentazione  del  ricorso   all'autorita' giudiziaria ordinaria e' di 60 giorni, che  l'amministrazione  opposta puo' essere rappresentata in giudizio da  propri  dipendenti,  che  la firma  autografa  dell'organo  accertatore  puo'   essere   sostituita dall'indicazione stampa del nominativo del  soggetto  responsabile  ma tuttavia e' necessario che esista nell'originale del provvedimento  la

sottoscrizione  del  soggetto  abilitato  in  modo  che  non   risulti equivoca la provenienza dell'atto dall'ufficio  competente.

 

 4. Pagamento ridotto

L'articolo 202 disciplina il pagamento in  misura  ridotta  e  precisa che il  trasgressore  e  gli  obbligati  possono  pagare  con  effetto liberatorio entro 60 giorni dalla contestazione  o  notificazione  una somma pari al valore minimo  edittale  della  sanzione.  Il  pagamento puo' avvenire presso il comando dell'accertatore o con conto  corrente postale o bancario.

Il pagamento non e' ammesso a fronte di violazione  ai  commi  1  e  2 art. 192 (conducente che non  si  arresta  all'alt  o  che  rifiuta  i documenti di  circolazione),  il  pagamento  non  e'  ammesso  per  le infrazioni che comportano la sanzione accessoria  della  confisca  del veicolo (art. 210/3) e per tutte le violazioni depenalizzate ai  sensi  art. 19 decreto legislativo 507/99.

 

 5. Ricorsi

L'articolo 203 c.d.s. indica i modi ed i termini  per  il  ricorso  al prefetto  precisando  che  va  presentato   al   comando   dell'organo accertatore entro 60 giorni dalla contestazione  o  notificazione  del verbale e che detto comando ha 30 giorni di tempo per trasmettere  gli atti  (verbale,  ricorso  controdeduzioni  ed  altro)  al   competente ufficio della prefettura.

Lo stesso articolo indica che, in caso  di  rigetto  del  ricorso,  il prefetto con l'ordinanza ingiunzione applica una sanzione pari  almeno al valore doppio del minimo edittale.  La  Corte  costituzionale,  con tre successive sentenze (nn.  311  e  255  del  1994  e  n.  366),  ha stabilito   che   trasgressore   ed   obbligati   possono   presentare direttamente il ricorso alla  autorita'  giudiziaria  in  sede  civile (giudice  di   pace)   entro   60   giorni   dalla   contestazione   o

notificazione.

Questa  doppia  possibilita'  per  trasgressore  ed  obbligati  impone all'organo  accertatore  di  utilizzare  particolare  cura  sia  nella attivita' d'accertamento che  nella  successiva  fase  gestionale  del verbale.

A  fronte  di  ricorso   del   giudice   di   pace   questi   sospende l'esecutivita' del verbale ( in molti casi estendendola alla  sanzione accessoria), dispone che il comando dell'organo  accertatore  depositi il verbale in copia, fissa  la  data  dell'udienza  e  puo'  citare  i verbalizzanti come testi. Il comando deve  depositare  gli  atti  (che puo' integrare con documentazione  come  foto,  planimetrie,  memorie, sentenze)  mentre  l'amministrazione  puo'  costituirsi  e  stare   in

giudizio. In questo caso la giunta con  atto  deliberativo  delega  il sindaco a rappresentare l'amministrazione  con  facolta'  di  delegare funzionari o comunque suoi rappresentanti. Il sindaco delega con  atto generale un suo rappresentante o, con specifiche deleghe nominali,  un suo rappresentante per ogni singola causa. La delega e'  trasmessa  con  gli  altri  atti  alla  cancelleria  del giudice di pace ed il delegato rappresenta l'amministrazione  comunale nella causa. Il giudice se ritiene fondato l'accertamento accoglie  il ricorso ed annulla gli  effetti  del  verbale  mentre  se  rigetta  il ricorso applica una sanzione pecuniaria tra il minimo  ed  il  massimo edittale   senza   il   vincolo   del   raddoppio   (ordinanza   Corte costituzionale n. 268 del 1996).

 

 6. Le sanzioni accessorie

Le sanzioni  accessorie  sono  sanzioni  complementari  alle  sanzioni principali si applicano di diritto e si distinguono in:

a) sanzioni relative all'obbligo di  compiere,  sospendere  o  cessare una determinata attivita';

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e  la  patente  di guida.

 

 7. Ritiro dei documenti di circolazione

Per quanto attiene il ritiro dei documenti di circolazione - ai  sensi degli articoli 216, 217,  218  c.d.s.  -  ne  va  fatta  menzione  nel verbale nel quale andra' specificato che il documento sara'  trasmesso entro 5 giorni al competente ufficio (prefettura  per  la  patente  di guida e M.c.t.c.  per  la  carta  di  circolazione)  e  che  raggiunga l'abitazione (o la sede dell'impresa o societa') non  sara'  possibile utilizzare il documento od il veicolo fino  all'adempimento  omesso  o

fino alla scadenza del periodo di sospensione. E' poi corretto ed utile annotare le sanzioni a carico del  conducente

che utilizzi documento o veicolo in periodo di  ritiro  o  sospensione che si possono cosi' riassumere:

1 - conducente con  patente  ritirata  o  con  carta  di  circolazione ritirata. Sanzione amministrativa  ai  sensi  dell'art.  216  comma  6 c.d.s. come modificato ai sensi art. 19 decreto legislativo 507/99.

2 - Conducente che circola in periodo di sospensione della patente  di guida   con   provvedimento   opportunamente   notificato.    Sanzione amministrativa ai sensi art. 218 comma 6  c.d.s.  come  modificato  ai sensi art. 19 decreto  507/99  e  comunicazione  alla  prefettura  per provvedimento di revoca.

3 - Nel caso d'accertamento di reato ai sensi art.  186  (ebbrezza  da sostanze alcoliche) od art. 187 (ebbrezza  da  sostanze  stupefacenti) c.d.s. si toglie al conducente la disponibilita' del veicolo. L'articolo 159 del c.d.s.  disciplina  la  rimozione  dei  veicoli  ed indica che tale sanzione accessoria si applica:

a) nei tratti di strada in cui l'ente proprietario  ha  stabilito  con ordinanza e con conseguente pannello integrativo di divieto  di  sosta con rimozione;

b) nei casi previsti dagli articoli 157 comma 4 e 158 commi 1, 2 e 3;

c) in tutti i casi in cui la sosta e' vietata e  costituisce  pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo e'  in  sosta  in  violazioni  alle  disposizioni emanate dall'ente per ragioni di manutenzione o pulizia delle  strade, (e'  necessario  verificare  che  i   segnali   mobili   siano   stati posizionati almeno 48 ore prima dell'accertamento).

Per la rimozione si puo' utilizzare un carro  attrezzi  del  comune  o privato convenzionato. Il veicolo va depositato presso la  depositeria o  presso  la  ditta  privata.  Della  rimozione  va  data   opportuna comunicazione al comando ed alle altre forze di polizia  indicando  in particolare il luogo di deposito. Il verbale va  notificato  nel  piu' breve  tempo  possibile  ed  il  proprietario   o   chi   ne   ha   la disponibilita' rientra  in  possesso  del  veicolo  pagando  spese  di

intervento,  di  rimozione  e  custodia.  Qualora  dopo  la  richiesta d'intervento del carro attrezzi sopraggiunga il  trasgressore,  questi deve pagare le spese di intervento ed eventualmente di  rimozione  (se gia' operata) per rientrare in possesso del veicolo  mentre  le  spese di custodia sono  rapportate  al  periodo  ed  alle  condizioni  della

stessa custodia.

Ai sensi comma 4 art. 354 del regolamento e' vietata la rimozione  dei veicoli di:

- servizi di polizia anche se privati;

- vigili del fuoco;

- veicoli  di  soccorso  e  di  medici  in  visita  in  situazioni  di emergenza;

- invalidi purche' muniti di apposito contrassegno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA NUOVE SANZIONI, TABELLA IMPORTI APPLICABILI, ARTICOLI DEL CDSLE CUI SANZIONI PECUNIARIE NON SONO STATE OGGETTO DI ADEGUAMENTO 

TABELLA NUOVE SANZIONI 

SANZIONI PRECEDENTI(fino al 31 dicembre 2000)

SANZIONI AGGIORNATE(in vigore dal 1° gennaio 2001)

MINIMO

MASSIMO

MINIMO

MASSIMO

36.360

145.440

38.100

152.420

60.600

242.400

63.510

254.030

72.720

145.440

76.210

152.420

121.200

484.800

127.020

508.070

145.440

290.880

152.420

304.840

181.800

363.600

190.530

881.050

242.400

969.600

254.030

1.016.140

606.000

2.424.000

635.090

2.540.350

1.212.000

4.848.000

1.270.180

5.080.700

TABELLA IMPORTI APPLICABILI 

SANZIONI PRECEDENTI

NUOVE CIFRE DA APPLICARE

LIRE

LIRE

EURO

36.360

38.100

19,68

60.600

63.510

32,80

72.720

76.210

39,36

121.200

127.020

65,60

145.440

152.420

78,72

181.800

190.530

98,40

242.400

254.030

131,20

606.000

635.090

328,00

1.212.000

1.270.180

655,99

ATTENZIONE: 

SONO ESCLUSE DALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO:- le sanzioni introdotte dal DLGS 507/1999 (depenalizzazione)- le sanzioni introdotte dall'articolo 28 della L 472/1999 (modifiche art.10 cds)- le sanzioni previste dall'articolo 17 della L 449/1997 (modifiche art 94 cds) 

ARTICOLI DEL CDS LE CUI SANZIONI PECUNIARIENON SONO STATE OGGETTO DI ADEGUAMENTO 

Art. 10, commi 18, 19, 25ter e tutte le norme che a questi fanno riferimentoArt. 74, comma 6Art. 94, commi 3, 4Art. 97, comma 9Art. 100, comma 18 e le norme che ad esso fanno riferimentoArt. 116, comma 13 e le norme che ad esso fanno riferimentoArt. 124, comma 4Art. 168, comma 8Art. 176, comma 19Art. 192, comma 7Art. 213, comma 4Art. 216, comma 6Art. 217, comma 6Art. 218, comma 6 

 

 

Un aumento medio del 4,8 per cento Le nuove sanzioni previste dal Codice della Strada  

(Dm Giustizia 29.12.2000)  

Il Codice della Strada si adegua al costo della vita per la terza volta in otto anni. A deciderlo è stato il decreto del ministro della Giustizia del 29 dicembre 2000. Dal ’92,data originaria della formulazione,le sanzioni per gli automobilisti indisciplinati sono mediamente aumentate del venticinque per cento, ma rispetto all’ultimo ritocco di due anni fa cresceranno appena del 4,8 per cento. E’questa la variazione del costo della vita,calcolata dall’Istituto nazionale di statistica. Ad esempio chi era sorpreso a passare col rosso pagava 100.000 lire nel’92, ben 121.200 nel ’98, e da quest’anno sarà costretto a sborsare 127.020 lire. La contravvenzione per eccesso di velocità (superamento del limite di 40 chilometri) punita nel ’92 con una sanzione da 500.000 a 2 milioni di lire, cresciuta nel ’98 da un minimo di 606.000 al massimo di 2.424.000 lire, adesso prevede un esborso tra le 635.090 e 2.540.350 lire. (4 gennaio 2001)

 

Ministero della Giustizia - Decreto 29 dicembre 2000 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada - Articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Il Ministro della Giustizia 

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; 

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale); 

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2000 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2000 rispetto a novembre 1998 in misura pari al 4,8 per cento; 

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e il Ministro dei trasporti e della navigazione; 

Decreta: 

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorre dal 1° gennaio 2001. 

Roma, 29 dicembre 2000 

Allegato 

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste previste dal Codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: 

ove era originariamente[1] previsto l'importo "da L. 30.000 a L. 120.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 38.100 a L. 152.420"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 50.000 a L. 200.000" lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 63.510 a L. 254.030"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 60.000 a L. 120.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello " da L. 76.210 a L. 152.420"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 100.000 a L. 400.000" lo stesso deve intendersi sostituito con quello " da 127.020 a L. 508.070"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 120.000 a L. 240.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 152.420 a L. 304.840"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 150.000 a L. 300.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 190.530 a L. 381.050"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 200.000 a L. 800.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 254.030 a L. 1.016.140"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 500.000 a L. 2.000.000" lo stesso deve, intendersi sostituito con quello "da L. 635. 090 a L. 2.540.350"; 

ove era originariamente previsto l'importo "da L. 1.000.000 a L. 4.000.000" lo stesso deve intendersi sostituito con quello "da L. 1.270.180 a L. 5.080.700". 

 

 

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