Lista degli articoli:
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Lettera al Ministro della Sanità dalla Federazione Nazionale A.M.I.C.I
- I medicinali generici - Esenzione ticket - L'invalidità e la richiesta
di aggravamento nella malattia di Crohn - Attuali criteri valutativi in
ambito di invalidità civile - Nuove disposizioni di legge per congedi
per gravi motivi famigliari - Servizio militare - Assicurazioni -
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Lettera
al Ministro dalla Federazione Nazionale A.M.I.C.I.
Questo il testo della lettera inviata dalla Federazione
Nazionale A.M.I.C.I al Ministro della Sanità Sirchia
Oggetto: Farmaci generici
Egregio Sig. Ministro Sirchia,
L'Associazione A.M.I.C.I. raccoglie ammalati di
colite ulcerosa e malattia di Crohn. Sono malattie croniche riconosciute
sia dal decreto del febbraio 91 sia dal più recente 429/99.
Come Lei saprà non esiste una cura risolutiva
ma le attuali terapie consentono , anche se non sempre, di tenere sotto
controllo le nostre malattie.
L'introduzione dei farmaci generici sta provocando
problemi assurdi nell'acquisto dei nostri farmaci.
Le segnalo quanto segue:
AZATIOPRINA
Tale molecola, salva vita, (generico da alcuni
anni), di largo uso anche dagli ammalati di M.I.C.I., è venduta
in Italia esclusivamente dalla Wellcome - 50 compresse da 50 mg.
NON esiste altra azatioprina in commercio in
Italia, tuttavia i farmacisti chiedono una differenza di prezzo facendo
riferimento a un prodotto che, a richiesta, non può essere consegnato.
Secondo il DL 347/01 art.7 - comma 3 "il farmacista
consegna il farmaco avente prezzo più basso, disponibile nel normale
ciclo regionale". Se ne deduce che, non esistendo alternativa, il farmacista
deve consegnare l'unico prodotto in commercio SENZA oneri per l'assistito.
Purtroppo ho avuto segnalazioni che viene fatta
pagare la differenza di € 3,37 a confezione.
MESALAZINA USO RETTALE
Esistono varie formulazioni per uso rettale
- SUPPOSTE 20 unità da 500 mg
Il prezzo attuale di varie case farmaceutiche
è di € 21,64
La ditta Errekappa Euroterapici spa propone un
prezzo di € 19,21, ma NON E' IN COMMERCIO.
Pertanto vale quanto detto sopra.
- CLISMI 7 UNITA' 2000 MG SOSPENSIONE RETTALE
Il farmaco Mesaflor - sospensione rettale - è
venduto a € 32,74 ed è sovrapponibile a quelli in commercio
a € 36,15 pertanto è corretto chiedere la differenza.
Esistono tuttavia formulazioni in schiuma o gel
che NON sono sovrapponibili al prodotto sopraddetto, pertanto non può
essere né sostituito dal farmacista né essere a carico dell'assistito
la differenza di prezzo.
- CLISMI 7 UNITA' 4000 MG SOSPENSIONE RETTALE
Identica situazione con un prezzo Mesaflor di
€ 48,44 contro un prezzo di altri prodotti di € 54,49
Anche in questo dosaggio esistono formulazioni
in schiuma o gel non sovrapponibili al prodotto Mesaflor.
MESALAZINA Compresse
Esistono in cormmercio compresse di mesalazina
da 400 e 800 mg, non comprese nell'elenco dei generici riportato dal sit
web ww.sanita.it poiché il loro rivestimento é ancora coperto
da brevetto e pertanto non possono essere ricondotte al generico. Tuttavia
in alcune regioni viene richiesta una differenza di prezzo.
Le chiedo di voler cortesemente trasmettere urgenti
chiarimenti a chi di competenza.
La nostra lotta quotidiana contro la malattia
è già sufficiente a renderci la vita molto faticosa per usare
un eufemismo, vorremmo non dover combattere anche per i nostri diritti.
La ringrazio a nome di tutti noi ammalati e formulo
i più vivi auguri di buon lavoro.
La Federazione Nazionale AM.I.C.I.
14 gennaio 2001
I
medicinali generici e gli ammalati di M.I.C.I.
Articolo emesso da: A.M.I.C.I. - Federazione Italia -Dicembre 2001
Dal l' dicembre 2001 tutti i farmaci che contengono il principio attivo
il cui brevetto è scaduto (per gli ammalati di MICI è la
MESALAZINA)
possono essere commercializzati da altre Case Farmaceutiche ad un costo
inferiore rispetto alle specialità attualmente in commercio aventi
la stessa molecola attiva.
La legge, infatti, per tutelare gli investimenti fatti in ricerche dalle
aziende produttrici, prevede che per un certo numero d'anni ogni nuovo
farmaco sia coperto da brevetto che garantisca la vendita ad un prezzo
idoneo al recupero delle spese sostenute.
Per definizione (Decreto Legge 18 sett.2001, n.347 art.7) il farmaco
generico dovrà avere uguale composizione in principi attivi, forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero
d'unità posologiche e dosi unitarie uguali alle specialità
orali a base di mesalazina attualmente in commercio.
Studi rigorosi devono dimostrare che il generico ha gli stessi effetti
sull'organismo di quelli dimostrati dalle varie specialità attualmente
in commercio.
Questo impegnativo compito deve essere svolto dal Ministero della Salute.
Attualmente i preparati di 5 ASA, venduti con vari nomi commerciali
: Asacol capsule, Asamax, Enterasin, Lextrasa, Xaiazin - per citare i più
conosciuti, hanno lo stesso prezzo del generico (es. Mesalazina RK)
poiché le case farmaceutiche hanno allineato il loro prezzo a quello
imposto dalla legge. Pertanto per gli ammalati di MICI NON CAMBIA
NULLA, possono continuare ad assumere lo stesso prodotto fin qui usato.
I dati sopraddetti sono stati desunti dal sito internet del ministero della
salute www.sanita.it/farmaci/qenerici/liste.html
I preparati che hanno dosaggio diverso da 400 o 800 mg (Pentasa, Claversal,
Mesaflor, Salofalk), o le cui confezioni hanno quantità diverse
da 24 o 50 unità (Pentacol, Asalex), NON CORRISPONDENDO ALLE
DEFINIZIONI DEL GENERICO quindi NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL
FARMACISTA. Anche in questo caso l'ammalato non dovrà
pagare nulla.
La specialità da 400 e 800 mg compresse di Asacol non rientra
nella legge del generico, in quanto coperta da un brevetto di rivestimento
che consente il rilascio selettivo di mesalazina a livello del colon.
Anche in questo caso l'ammalato paziente NON DOVRA' PAGARE NULLA
e la prescrizione non potrà essere sostituita dal farmacista.
Bisogna sottolineare l'importanza della tipologia del rivestimento della
compressa, nel determinare in quale tratto dell'intestino il principio
attivo sarà rilasciato, permettendone un uso mirato in rapporto
alla localizzazione della infiammazione.
ESENZIONE
TICKET
Gazzetta Ufficiale -- Supplemento ordinario al n°226 del 25
Settembre 1999 -- Serie Generale
Esenzione dal ticket: le ultime norme per Morbo di Crohn e Colite
Ulcerosa
D.M. 28 maggio 1999 n°329: "Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera
a), del D.Lgs.29 aprile 1998 n°124"; tabella degli esami di laboratorio
e clinici per i quali è concessa l'esenzione dal ticket.
Decreto del ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329
(in supplemento ordinario 174/L alla "Gazzetta Ufficiale" 226 del 25
settembre 1999), concernente: "Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
ARTICOLO 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie croniche
e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo
per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di
assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del Dlgs 29
aprile 1998, n. 124. L'eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti
livelli essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle
singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto
dall'articolo 6 del presente regolamento.
ARTICOLO 2
Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni
1. L'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento,
reca l'elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria
dallo stesso indicate.
2. Per consentire l'identificazione univoca delle condizioni e delle
malattie ai fini dell'esenzione e ferma restando la vigente normativa in
materia di tutela dei dati personali dei soggetti affetti, a ciascuna malattia
e condizione è associato uno specifico codice identificativo. Il
codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione
progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono
al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale
delle malattie "International classification of diseases-IX-Clinical modification
(Icd-9-Cm)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie
riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone
delle sole prime tre cifre.
3. Per ciascuna condizione e malattia l'allegato 1 elenca le prestazioni
di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo monitoraggio e
della prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni sono da
erogarsi in esenzione dalla partecipazione al costo agli aventi diritto
ai sensi dell'articolo 4. Nell'allegato 1 sono altresì indicate
le prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto
in regime di esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell'articolo
3, comma 9 del Dlgs 124/98 e successive modificazioni.
ARTICOLO 3
Modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni
1. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione
al costo ai sensi del presente regolamento reca l'indicazione delle prime
tre cifre del codice identificativo della condizione o della malattia,
come risultanti dall'attestato di esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità di cui alla legge
25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, ciascuna ricetta non
può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili
in regime di esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento
e di altre prestazioni non erogabili in regime di esenzione.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione
ai sensi del presente regolamento è effettuata secondo criteri di
efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali
e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 1.
ARTICOLO 4
Riconoscimento del diritto all'esenzione
1. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito
riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, ai sensi
del presente regolamento, sulla base della certificazione attestante la
specifica condizione o malattia, come definita all'articolo 2. La certificazione
deve essere rilasciata dai presìdi delle aziende unità sanitarie
locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo
4, comma 12, del Dlgs 502/92, le successive modifiche e integrazioni o
da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun assistito
avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica,
un attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione della
condizione o della malattia per la quale è riconosciuto il diritto
all'esenzione. In caso di accertamento di più malattie o condizioni
individuate dall'articolo 2 del presente regolamento l'azienda unità
sanitaria locale rilascia al soggetto avente diritto un unico attestato
di esenzione che reca l'indicazione in forma codificata di tutte le malattie
o condizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione.
3. Le Regioni, sulla base di linee guida definite dal ministro della Sanità,
fissano, per le condizioni di malattia per le quali è prevedibile
risoluzione, la validità temporale massima dell'attestato.
ARTICOLO 5
Controlli
1. Le modalità di controllo sulle esenzioni sono disciplinate
dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29 aprile 1998,
n. 124.
ARTICOLO 6
Aggiornamento
1. Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici
di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
ARTICOLO 7
Norme finali e transitorie
1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare
ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i contenuti
del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
le aziende unità sanitarie locali sottopongono a verifica le attestazioni
di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1^
febbraio 1991 e comunicano agli interessati la conferma del diritto all'esenzione,
la sua cessazione o l'esigenza di ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma
del diritto all'esenzione le aziende unità sanitarie locali comunicano
altresì le prestazioni fruibili in regime di esenzione dalla partecipazione
al costo ai sensi del presente regolamento. Nei casi in cui la conferma
del diritto all'esenzione sia subordinata a ulteriori accertamenti, i soggetti
interessati hanno diritto alla fruizione in esenzione dalla partecipazione
al costo delle prestazioni individuate dal decreto 1^ febbraio 1991 per
la specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento degli accertamenti
e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione
dell'azienda.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di esenzione
già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1^ febbraio 1991,
riferite a malattie e condizioni non incluse nell'allegato 1 al presente
regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione
dell'azienda unità sanitaria locale e comunque non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino a
tale data le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di esenzione
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal
decreto ministeriale 1^ febbraio 1991.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124, le attestazioni di esenzione
già rilasciate per: angioedema ereditario, dermatomiosite, pemfigo
e pemfigoidi, anemie congenite, fenilchetonuria ed errori congeniti del
metabolismo, miopatie congenite, malattia di Hansen, sindrome di Turner,
spasticità da cerebropatia e retinite pigmentosa, danno diritto
alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1^ febbraio 1991.
5. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base
della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29 aprile
1998, n. 124, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
ESTRATTO DELL'ALLEGATO 1 - I Parte
con la sezione riguardante COLITE ULCEROSA e MORBO DI CROHN
CODICE IDENTIFICATIVO ESENZIONE MALATTIA O CONDIZIONE
009.555;556 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN
CODICE IDENTIF. ESENZIONE PRESTAZIONE
89.01 Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia
e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima
90.62.2 Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L.
90.04.5 Alanina Aminotransferasi (ALT)(GPT)
90.22.5 Ferro
91.49.2 Prelievo di Sangue Venoso
90.25.5 Gamma Glutamil Transpeptidasi (gamma GT)
90.37.4 Potassio
90.38.4 Proteine (Elettroforesi delle). Incluso dosaggio Proteine totali
90.40.4 Sodio
90.72.3 Proteina C Reattiva (PCR) (quantitativa)
90.82.5 Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
87.65.2 Clisma con doppio contrasto
87.65.3 Clisma del tenue con doppio contrasto
88.76.1 Ecografia addome completo
45.13 Esofagogastroduodenoscopia (EGD) Endoscopia
dell'intestino tenue
45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile
45.14 Biopsia endoscopica dell'intestino tenue
45.25 Biopsia endoscopica dell'intestino crasso
48.24 Biopsia endoscopica del retto
91.41.4 Esame istocitopatologico apparato digerente: biopsia endoscopica
(Sedi multiple)
L'invalidità
e la richiesta di aggravamento nella malattia di Crohn
L'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili
"i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro età".
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita
tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio
1992.
Nella stessa legge, inoltre, l'invalidità è trattata
per apparati: per quello che riguarda l'apparato digerente, la malattia
di Crohn è ciassificata in 4 classi, dal "n. 6458 al n. 6461", con
danni che variano dal 15% al 70%.
Le classi i, ii, iii e iv identificano i parametri per le valutazioni
dei deficit relativi all'apparato digerente, con quattro livelli di compromissione
funzionale. Per la valutazione delle inabilità derivanti da
condizioni morbose compiesse, si fa riferimento alla compromissione dello
stato generale.
Da alterazioni lievi della funzionalità dell'apparato digerente,
con disturbi dolorosi saltuari (classe i), si passa ad una palese incidenza
con perdita di peso e saltuari disordini del transito intestinaie (classe
ii), ad un'alterazione grave della funzione digestiva con disturbi dolorosi
molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante
(classe iii), fino ad alterazioni della funzione digestiva gravissime,
al punto che la terapia non appare in grado di fornire una risposta risolutiva
e comunque soddisfacente (classe iv).
Per quello che riguarda l'invalidità civile provocata dalla malattia
di Crohn, esiste un criterio valutativo i cui principali parametri sono:
il danno anatomico funzionale permanente;
la capacità lavorativa;
un sistema tabellare specifico.
Tali indicazioni traggono origine dal Decreto Legislativo n. 509/1988,
sulla revisione di categorie affette da minorazioni e malattie invalidanti.
Va comunque tenuto presente l'effetto "franchigia", perciò le menomazioni
al di sotto di un livello ben apprezzabile di compromissione funzionale
non hanno rilievo in ambito di invalidità civile.
In questa sede non è trattato l'aspetto clinico, ma solo quello
medico legale. Per quello che riguarda la valutazione dell'inabilità
permanente, va valutata l'attitudine al lavoro, secondo la seguente terminologia
univoca.
La capacità di lavoro consta di una base biologica (validità
psicofisica), di una culturale (preparazione tecnica) e di un'attitudinale
(disposizione naturale psicofisica a una determinata attività).
L'incapacità di lavoro può essere parziale (invalidità)
o totale (inabilità), temporanea o permanete. Si definiscono
validità l'integrità somato-psichica e invalidità
la perdita parziale dell'integrità somato-psichica,
quindi con riflessi più o meno severi sulla capacità di lavoro.
L'abilità è il possesso dei requisiti
di carattere tecnico-professionaie che permettono di espletare un certo
lavoro, mentre l'inabilità è la perdita assoluta delle capacità
di lavoro, temporanea o permanente. E' detta idoneità il possesso
dei requisiti biologici e attitudinali per svolgere un certo lavoro con
determinati rischi specifici e l'inidoneità può essere parziale
o totale, temporanea o permanente.
E' bene, infine, conoscere i termini su cui si basa la criteriologia
valutativa medico legale:
tabelle a valori fissi o per percentuale;
infermità in franchigia;
calcolo riduzionistico (infermità coesistenti)
e proporzionale (infermità concorrenti).
Concludendo: è importante classificare bene la malattia già
in questa fase. Una volta individuata la classe di appartenenza,
l'invalidità non può che essere quella indicata dalla legge,
dal momento che esiste il sistema tabellare e che esso non è negoziabile.
Pertanto la tesi dell'aggravamento va giustificata con i criteri sopraddetti.
Dr. Doriano Duca - Medico Legale ASL 5 - Jesi (AN)
ATTUALI
CRITERI VALUTATIVI IN AMBITO DI INVALIDITA' CIVILE
Art. 5 Legge 300/ del 20 maggio 1970
Regolamenta le assenze per malattia dei lavoratori dipendenti.
Tutti i contratti prevedono che il dipendente si possa assestare per un
determinato numero di giorni (in genere le assenze per malattia sono tollerate
per un periodo di 6 mesi o 18 mesi nel triennio secondo i contratti aziendali
dopo di chè il lavoratore è licenziato).
Legge n° 222/84 -INPS
Regolamenta l'invalidità pensionabile e riguarda
i lavoratori che hanno versato per un certo periodo i contributi ail'INPS
e che a seguito di malattia abbiano perso i 2/3 della capacità lavorativa
confacente alle proprie attitudini.
Legge 1 1 8/71
Riguarda tutti i cittadini con un'età compresa
fra i 18 anni ed i 65 anni che a causa di malattia abbiano perso i 3/4
della capacità lavorativa generica e con reddito non superiore ad
una certa cifra stabilita dal Ministero del Tesoro.
Campo assicurativo privato
Si valuta il danno alla "persona" provocato dalla malattia,
incidente o altro. Il danno è inteso come alterazione della
"unità psico-fisica" che è l'uomo e non solo come "entità
capace di lavoro e di guadagno".
Legge 104/1992
Valuta lo svantaggio che la malattia determina nell'apprendimento,
nell'inserimento al lavoro e nella vita sociale in generale. Cioè
valuta l'handicap.
Di seguito è riportato quanto previsto dal DM.
5 febbraio 1992 a proposito dei criteri da adottare nella valutazione dell'invalidità
civile per quanto riguarda l'apparato digerente.
Apparato Digerente
Si sono identificati quattro livelli di compromissione
funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di
seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti
da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia
strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione
dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.
i CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi
della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento
medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale
(rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su
valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere
residuati disturbi funzionali o disordini del transito.
ii CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali
causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non
continuativo, perdita di peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari
disordini del transito intestinale.
iii CLASSE - si ha alterazione grave della funzione
digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso
continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore
convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini di
transito.
Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
iv CLASSE - alterazioni gravissime della funzione
digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo
ma no completamente efficace, perdita del peso superiore al 20% del convenzionale,
anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative
le limitazioni in ambito socio-lavorativo.
Le tabelle di valutazione utilizzate per il calcolo della
percentuale di invalidità civile allegate al D.M. 5b del febbraio
1992 per la malattia di Crohn e la rettocolite uicerosa prevedono le seguenti
percentuali:
min max
fissa
Malattia di Crohn (i Classe)
15%
Malattia di Crohn (ii Classe)
21% 30%
Malattia di Crohn (iii Classe)
41% 50%
Malattia di Crohn (iv Classe)
61% 70%
Colite Ulcerosa (iii Classe)
41% 50%
Colite Ulcerosa (iv Classe)
61% 70%
Il minimo di percentuale di invalidità civile
che consente all'ammalato di essere pensionato è del 74%.
Quindi gli ammalati della malattia di Crohn e di rettocolite ulcerosa appartenenti
alla IV classe non potranno mai essere pensionati. Questo vale anche
per altre patologia dell'apparato digerente. Le uniche affezioni
dell'apparato digerente che danno diritto al pensionamento sono le patologia
neoplastiche con metastasi e la cirrosi epatica. Il legislatore
deve sapere che le affezioni a carico dell'apparato digerente; di una certa
gravità, sono invalidanti anche se sono meno appariscenti delle
amputazioni di arti o delle affezioni cardiocircolatorie.
NUOVE
DISPOSIZIONI DI LEGGE PER CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11.10.00 è stato pubblicato il
Decreto 21.7.00, n. 278, del Ministro per la Solidarietà Sociale,
che regolamenta i congedi per gravi motivi familiari. Tale decreto era
stato previsto dalla legge n. 53/2000, “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
La lavoratrice o il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono
richiedere, per gravi motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo
o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune (compresi
i giorni festivi e non lavorativi), con diritto a rientrare eventualmente
nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo. In tale periodo
il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione
e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre
il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né
ai fini previdenziali.
Il congedo può essere preso per assistere la situazione personale
di un componente della propria famiglia anagrafica, del coniuge, figli,
genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli o sorelle e dei portatori di
handicap parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono le situazioni, riferite ai familiari
prima indicati, esclusa la persona per assistere la quale si richiede il
congedo, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea
o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali o che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario. Lo stesso diritto è esteso ai casi di patologia
infantile e dell’età evolutiva, per la quale il programma terapeutico
richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la
potestà. Tali situazioni devono essere provate presentando idonea
documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale,
o del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta.
Inoltre il Decreto chiarisce che, se più favorevoli, si applicano
le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
Si tratta, come si può capire, di disposizioni che riguardano
anche i familiari dei portatori di m.i.c.i., per i quali può essere
conveniente utilizzarne i benefici. Certamente va rilevato che, se da un
lato si garantisce il posto di lavoro, dall’altro il mancato percepimento
della retribuzione comporta, in molti casi, l’impossibilità ad usufruire
di questa opportunità offerta dal legislatore.
A cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA
SERVIZIO
MILITARE
Nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare.
Decreto del 26 Marzo 1999 - direttiva
tecnica del 19.04.99.
Il Ministero della Difesa ha approvato un nuovo elenco
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare, che sostituisce quello del Novembre 1995, e che
si applica sia ai militari di leva che di carriera.
L'articolo 12 - apparato digerente - per ciò che
ci riguarda, vengono prese in considerazione .... "le patologie o i loro
esiti del tubo digerente .... che per natura e grado producono rilevanti
disturbi funzionali".
La direttiva tecnica aggiunge : Rientrano in questo articolo
anche le stenosi e le fistole anali e perianali.
Nelle avvertenze generali si legge : " .... il giudizio
di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma
viene adottato immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità
croniche ....".
La documentazione sanitaria rilasciata con debita
autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita
e considerata esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del
giudizio medico legale.
I consigli di leva possono riformare senza esame personale
i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture
sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati
e certificati dal servizio di medicina legale della unità sanitaria
locale territorialmente competente.
Non risulta ancora chiaro però cosa possa succedere
ad un militare di carriera che si ammali in servizio.
ASSICURAZIONI
Come ben noto le Compagnie di Assicurazione
non accettano di stipulare polizze sulla vita agli ammalati cronici.
L'Associazione Inglese riporta la pubblicità di
una Compagnia di Assicurazione che sembra interessata ai nostri problemi,
la Federazione Nazionale A.M.I.C.I. si è attivata per prendere tutte
le informazioni possibili, tutti i prossimi sviluppi verranno prontamente
diffusi ai soci tramite gli usuali sistemi informativi, per il momento
ci limitiamo a riportare gli estremi di tale prima, speriamo presto seguita
da molte altre, Compagnia di Assicurazione :
G.F. Baskeyfield & Company
Tudor House, 53 Chestergate Macclesfield II 6DG
(01625) 610022
Mandatemi una e-mail ,
magari utilizzando la form che trovate in fondo a questa pagina, per aggiornare
questa sezione del sito su novità del genere, per avere informazioni
a riguardo o per denunciare esperienze .
Se lo desiderate utilizzate la
form che trovate qui sotto per scrivermi, potete utilizzarla al posto della
vostra e-mail, se non ne possedete una o, se lo preferite, se
volete rimanere anonimi (i campi Nome ed E-mail possono anche rimanere
vuoti).
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