Ricerca nel sito con AtomZ | Last update 11 feb 2002 altavista | google | lycos | motoridiricerca.it  | yahoo | virgilio-
 Web Space ofG. Mason , l'unico sito  gialloa pois  rosa
WEB OFFICE SECTION : cerca con: < altavista - google - lycos- motoridiricerca.it  - yahoo - virgilio> - utility <chat - cartoline - meteo - Inglese - smile>.....
GAME CORNER SECTION :giochini - rompicapo - Le leggi di Murphy  - Magia magia.....
 
.
Hobby
libri
matematica
cucina
scacchi
Google


Web office
cerca nella rete con
altavista
google
lycos
motoridiricerca.it
yahoo
virgilio
chat
cartoline
meteo
inglese
faccine (smile)
Game corner
Un angolino per spassarsela un pò 

giochini
rompicapo
Le leggi di Murphy
Magia magia

 I.B.D. section - amministrazione

Lista degli articoli:
 - Lettera al Ministro della Sanità dalla Federazione Nazionale A.M.I.C.I - I medicinali generici - Esenzione ticket - L'invalidità e la richiesta di aggravamento nella malattia di Crohn - Attuali criteri valutativi in ambito di invalidità civile - Nuove disposizioni di legge per congedi per gravi motivi famigliari - Servizio militare - Assicurazioni - 

Se siete interessati a stampare un articolo cliccate sull'icona Carica documento in formato stampabile, verrà caricato il documento sul vostro computer in formato PDF.


Lettera al Ministro dalla Federazione Nazionale A.M.I.C.I. Carica documento in formato stampabile

Questo il testo della lettera inviata dalla Federazione Nazionale A.M.I.C.I al Ministro della Sanità Sirchia

Oggetto: Farmaci generici

Egregio Sig. Ministro Sirchia,

L'Associazione A.M.I.C.I. raccoglie ammalati di colite ulcerosa e malattia di Crohn. Sono malattie croniche riconosciute sia dal decreto del febbraio 91 sia dal più recente 429/99.
Come Lei saprà non esiste una cura risolutiva ma le attuali terapie consentono , anche se non sempre, di tenere sotto controllo le nostre malattie.
L'introduzione dei farmaci generici sta provocando problemi assurdi nell'acquisto dei nostri farmaci.

Le segnalo quanto segue:
AZATIOPRINA
Tale molecola, salva vita, (generico da alcuni anni), di largo uso anche dagli ammalati di M.I.C.I., è venduta in Italia esclusivamente dalla Wellcome - 50 compresse da 50 mg.
NON esiste altra azatioprina in commercio in Italia, tuttavia i farmacisti chiedono una differenza di prezzo facendo riferimento a un prodotto che, a richiesta, non può essere consegnato.
Secondo il DL 347/01 art.7 - comma 3 "il farmacista consegna il farmaco avente prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo regionale". Se ne deduce che, non esistendo alternativa, il farmacista deve consegnare l'unico prodotto in commercio SENZA oneri per l'assistito.
Purtroppo ho avuto segnalazioni che viene fatta pagare la differenza di € 3,37 a confezione.

MESALAZINA USO RETTALE
Esistono varie formulazioni per uso rettale

- SUPPOSTE 20 unità da 500 mg
Il prezzo attuale di varie case farmaceutiche è di € 21,64
La ditta Errekappa Euroterapici spa propone un prezzo di € 19,21, ma NON E' IN COMMERCIO.
Pertanto vale quanto detto sopra.

- CLISMI 7 UNITA' 2000 MG SOSPENSIONE RETTALE
Il farmaco Mesaflor - sospensione rettale - è venduto a € 32,74 ed è sovrapponibile a quelli in commercio a € 36,15 pertanto è corretto chiedere la differenza.
Esistono tuttavia formulazioni in schiuma o gel che NON sono sovrapponibili al prodotto sopraddetto, pertanto non può essere né sostituito dal farmacista né essere a carico dell'assistito la differenza di prezzo.

- CLISMI 7 UNITA' 4000 MG SOSPENSIONE RETTALE
Identica situazione con un prezzo Mesaflor di € 48,44 contro un prezzo di altri prodotti di € 54,49

Anche in questo dosaggio esistono formulazioni in schiuma o gel non sovrapponibili al prodotto Mesaflor.

MESALAZINA Compresse

Esistono in cormmercio compresse di mesalazina da 400 e 800 mg, non comprese nell'elenco dei generici riportato dal sit web ww.sanita.it poiché il loro rivestimento é ancora coperto da brevetto e pertanto non possono essere ricondotte al generico. Tuttavia in alcune regioni viene richiesta una differenza di prezzo.

Le chiedo di voler cortesemente trasmettere urgenti chiarimenti a chi di competenza.
La nostra lotta quotidiana contro la malattia è già sufficiente a renderci la vita molto faticosa per usare un eufemismo, vorremmo non dover combattere anche per i nostri diritti.
La ringrazio a nome di tutti noi ammalati e formulo i più vivi auguri di buon lavoro.

La Federazione Nazionale AM.I.C.I.
14 gennaio 2001


I medicinali generici e gli ammalati di M.I.C.I. Carica documento in formato stampabile
Articolo emesso da: A.M.I.C.I. - Federazione Italia -Dicembre 2001

Dal l' dicembre 2001 tutti i farmaci che contengono il principio attivo il cui brevetto è scaduto (per gli ammalati di MICI è la MESALAZINA) possono essere commercializzati da altre Case Farmaceutiche ad un costo inferiore rispetto alle specialità attualmente in commercio aventi la stessa molecola attiva.

La legge, infatti, per tutelare gli investimenti fatti in ricerche dalle aziende produttrici, prevede che per un certo numero d'anni ogni nuovo farmaco sia coperto da brevetto che garantisca la vendita ad un prezzo idoneo al recupero delle spese sostenute.

Per definizione (Decreto Legge 18 sett.2001, n.347 art.7) il farmaco generico dovrà avere uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero d'unità posologiche e dosi unitarie uguali alle specialità orali a base di mesalazina attualmente in commercio.

Studi rigorosi devono dimostrare che il generico ha gli stessi effetti sull'organismo di quelli dimostrati dalle varie specialità attualmente in commercio.
Questo impegnativo compito deve essere svolto dal Ministero della Salute.
Attualmente i preparati di 5 ASA, venduti con vari nomi commerciali : Asacol capsule, Asamax, Enterasin, Lextrasa, Xaiazin - per citare i più conosciuti, hanno lo stesso prezzo del generico (es.  Mesalazina RK) poiché le case farmaceutiche hanno allineato il loro prezzo a quello imposto dalla legge.  Pertanto per gli ammalati di MICI NON CAMBIA NULLA, possono continuare ad assumere lo stesso prodotto fin qui usato.  I dati sopraddetti sono stati desunti dal sito internet del ministero della salute www.sanita.it/farmaci/qenerici/liste.html

I preparati che hanno dosaggio diverso da 400 o 800 mg (Pentasa, Claversal, Mesaflor, Salofalk), o le cui confezioni hanno quantità diverse da 24 o 50 unità (Pentacol, Asalex), NON CORRISPONDENDO ALLE DEFINIZIONI DEL GENERICO quindi  NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL FARMACISTA.  Anche in questo caso l'ammalato non dovrà pagare nulla.

La specialità da 400 e 800 mg compresse di Asacol non rientra nella legge del generico, in quanto coperta da un brevetto di rivestimento che consente il rilascio selettivo di mesalazina a livello del colon.
Anche in questo caso l'ammalato paziente NON DOVRA' PAGARE NULLA e la prescrizione non potrà essere sostituita dal farmacista.

Bisogna sottolineare l'importanza della tipologia del rivestimento della compressa, nel determinare in quale tratto dell'intestino il principio attivo sarà rilasciato, permettendone un uso mirato in rapporto alla localizzazione della infiammazione.


ESENZIONE TICKET Carica documento in formato stampabile
Gazzetta Ufficiale -- Supplemento ordinario al n°226 del 25 Settembre 1999 -- Serie Generale
Esenzione dal ticket: le ultime norme per Morbo di Crohn e Colite Ulcerosa
D.M. 28 maggio 1999 n°329: "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera a), del D.Lgs.29 aprile 1998 n°124"; tabella degli esami di laboratorio e clinici per i quali è concessa l'esenzione dal ticket.
Decreto del ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329

(in supplemento ordinario 174/L alla "Gazzetta Ufficiale" 226 del 25 settembre 1999), concernente: "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124

ARTICOLO 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124. L'eventuale esclusione di prestazioni dai suddetti livelli essenziali o l'introduzione di modifiche nella definizione delle singole prestazioni in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 2
Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni

1. L'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, reca l'elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria dallo stesso indicate.

2. Per consentire l'identificazione univoca delle condizioni e delle malattie ai fini dell'esenzione e ferma restando la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali dei soggetti affetti, a ciascuna malattia e condizione è associato uno specifico codice identificativo. Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle malattie "International classification of diseases-IX-Clinical modification (Icd-9-Cm)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre.

3. Per ciascuna condizione e malattia l'allegato 1 elenca le prestazioni di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni sono da erogarsi in esenzione dalla partecipazione al costo agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 4. Nell'allegato 1 sono altresì indicate le prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto in regime di esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del Dlgs 124/98 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3
Modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni

1. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento reca l'indicazione delle prime tre cifre del codice identificativo della condizione o della malattia, come risultanti dall'attestato di esenzione.

2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, ciascuna ricetta non può contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento e di altre prestazioni non erogabili in regime di esenzione.

3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento è effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 1.

ARTICOLO 4
Riconoscimento del diritto all'esenzione

1. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, ai sensi del presente regolamento, sulla base della certificazione attestante la specifica condizione o malattia, come definita all'articolo 2. La certificazione deve essere rilasciata dai presìdi delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del Dlgs 502/92, le successive modifiche e integrazioni o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun assistito avente diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica, un attestato di esenzione, che reca in forma codificata l'indicazione della condizione o della malattia per la quale è riconosciuto il diritto all'esenzione. In caso di accertamento di più malattie o condizioni individuate dall'articolo 2 del presente regolamento l'azienda unità sanitaria locale rilascia al soggetto avente diritto un unico attestato di esenzione che reca l'indicazione in forma codificata di tutte le malattie o condizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione. 3. Le Regioni, sulla base di linee guida definite dal ministro della Sanità, fissano, per le condizioni di malattia per le quali è prevedibile risoluzione, la validità temporale massima dell'attestato.

ARTICOLO 5
Controlli

1. Le modalità di controllo sulle esenzioni sono disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124.

ARTICOLO 6
Aggiornamento

1. Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 7
Norme finali e transitorie

1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le aziende unità sanitarie locali sottopongono a verifica le attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1^ febbraio 1991 e comunicano agli interessati la conferma del diritto all'esenzione, la sua cessazione o l'esigenza di ulteriori accertamenti. Nei casi di conferma del diritto all'esenzione le aziende unità sanitarie locali comunicano altresì le prestazioni fruibili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento. Nei casi in cui la conferma del diritto all'esenzione sia subordinata a ulteriori accertamenti, i soggetti interessati hanno diritto alla fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni individuate dal decreto 1^ febbraio 1991 per la specifica forma morbosa o condizione, fino al completamento degli accertamenti e comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione dell'azienda.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1^ febbraio 1991, riferite a malattie e condizioni non incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione dell'azienda unità sanitaria locale e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fino a tale data le attestazioni danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1^ febbraio 1991.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124, le attestazioni di esenzione già rilasciate per: angioedema ereditario, dermatomiosite, pemfigo e pemfigoidi, anemie congenite, fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, miopatie congenite, malattia di Hansen, sindrome di Turner, spasticità da cerebropatia e retinite pigmentosa, danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1^ febbraio 1991.

5. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29 aprile 1998, n. 124, anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

ESTRATTO DELL'ALLEGATO 1 - I Parte
con la sezione riguardante COLITE ULCEROSA e MORBO DI CROHN

CODICE IDENTIFICATIVO ESENZIONE MALATTIA O CONDIZIONE
009.555;556 COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN

CODICE IDENTIF. ESENZIONE PRESTAZIONE
89.01    Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima
90.62.2 Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L.
90.04.5 Alanina Aminotransferasi (ALT)(GPT)
90.22.5 Ferro
91.49.2 Prelievo di Sangue Venoso
90.25.5 Gamma Glutamil Transpeptidasi (gamma GT)
90.37.4 Potassio
90.38.4 Proteine (Elettroforesi delle). Incluso dosaggio Proteine totali
90.40.4 Sodio
90.72.3 Proteina C Reattiva (PCR) (quantitativa)
90.82.5 Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
87.65.2 Clisma con doppio contrasto
87.65.3 Clisma del tenue con doppio contrasto
88.76.1 Ecografia addome completo
45.13    Esofagogastroduodenoscopia (EGD) Endoscopia dell'intestino tenue
45.23    Colonscopia con endoscopio flessibile
45.14    Biopsia endoscopica dell'intestino tenue
45.25    Biopsia endoscopica dell'intestino crasso
48.24    Biopsia endoscopica del retto
91.41.4 Esame istocitopatologico apparato digerente: biopsia endoscopica (Sedi multiple)


L'invalidità e la richiesta di aggravamento nella malattia di Crohn Carica documento in formato stampabile
L'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili "i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Nella stessa legge, inoltre, l'invalidità è trattata per apparati: per quello che riguarda l'apparato digerente, la malattia di Crohn è ciassificata in 4 classi, dal "n. 6458 al n. 6461", con danni che variano dal 15% al 70%.

Le classi i, ii, iii e iv identificano i parametri per le valutazioni dei deficit relativi all'apparato digerente, con quattro livelli di compromissione funzionale.  Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose compiesse, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale.
Da alterazioni lievi della funzionalità dell'apparato digerente, con disturbi dolorosi saltuari (classe i), si passa ad una palese incidenza con perdita di peso e saltuari disordini del transito intestinaie (classe ii), ad un'alterazione grave della funzione digestiva con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante (classe iii), fino ad alterazioni della funzione digestiva gravissime, al punto che la terapia non appare in grado di fornire una risposta risolutiva e comunque soddisfacente (classe iv).

Per quello che riguarda l'invalidità civile provocata dalla malattia di Crohn, esiste un criterio valutativo i cui principali parametri sono:
   il danno anatomico funzionale permanente;
   la capacità lavorativa;
   un sistema tabellare specifico.
Tali indicazioni traggono origine dal Decreto Legislativo n. 509/1988, sulla revisione di categorie affette da minorazioni e malattie invalidanti.  Va comunque tenuto presente l'effetto "franchigia", perciò le menomazioni al di sotto di un livello ben apprezzabile di compromissione funzionale non hanno rilievo in ambito di invalidità civile.
In questa sede non è trattato l'aspetto clinico, ma solo quello medico legale.  Per quello che riguarda la valutazione dell'inabilità permanente, va valutata l'attitudine al lavoro, secondo la seguente terminologia univoca.
La capacità di lavoro consta di una base biologica (validità psicofisica), di una culturale (preparazione tecnica) e di un'attitudinale (disposizione naturale psicofisica a una determinata attività).
L'incapacità di lavoro può essere parziale (invalidità) o totale (inabilità), temporanea o permanete.  Si definiscono validità l'integrità somato-psichica e invalidità la perdita parziale dell'integrità somato-psichica, quindi con riflessi più o meno severi sulla capacità di lavoro.
L'abilità è il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionaie che permettono di espletare un certo lavoro, mentre l'inabilità è la perdita assoluta delle capacità di lavoro, temporanea o permanente.  E' detta idoneità il possesso dei requisiti biologici e attitudinali per svolgere un certo lavoro con determinati rischi specifici e l'inidoneità può essere parziale o totale, temporanea o permanente.

E' bene, infine, conoscere i termini su cui si basa la criteriologia valutativa medico legale:
   tabelle a valori fissi o per percentuale;
   infermità in franchigia;
   calcolo riduzionistico (infermità coesistenti) e proporzionale (infermità concorrenti).

Concludendo: è importante classificare bene la malattia già in questa fase.  Una volta individuata la classe di appartenenza, l'invalidità non può che essere quella indicata dalla legge, dal momento che esiste il sistema tabellare e che esso non è negoziabile.

Pertanto la tesi dell'aggravamento va giustificata con i criteri sopraddetti.

Dr. Doriano Duca - Medico Legale ASL 5 - Jesi (AN)


ATTUALI CRITERI VALUTATIVI IN AMBITO DI INVALIDITA' CIVILE Carica documento in formato stampabile

Art. 5 Legge 300/ del 20 maggio 1970
Regolamenta le assenze per malattia dei lavoratori dipendenti.  Tutti i contratti prevedono che il dipendente si possa assestare per un determinato numero di giorni (in genere le assenze per malattia sono tollerate per un periodo di 6 mesi o 18 mesi nel triennio secondo i contratti aziendali dopo di chè il lavoratore è licenziato).

Legge n° 222/84 -INPS
Regolamenta l'invalidità pensionabile e riguarda i lavoratori che hanno versato per un certo periodo i contributi ail'INPS e che a seguito di malattia abbiano perso i 2/3 della capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini.

Legge 1 1 8/71
Riguarda tutti i cittadini con un'età compresa fra i 18 anni ed i 65 anni che a causa di malattia abbiano perso i 3/4 della capacità lavorativa generica e con reddito non superiore ad una certa cifra stabilita dal Ministero del Tesoro.

Campo assicurativo privato
Si valuta il danno alla "persona" provocato dalla malattia, incidente o altro.  Il danno è inteso come alterazione della "unità psico-fisica" che è l'uomo e non solo come "entità capace di lavoro e di guadagno".

Legge 104/1992
Valuta lo svantaggio che la malattia determina nell'apprendimento, nell'inserimento al lavoro e nella vita sociale in generale.  Cioè valuta l'handicap.
 

Di seguito è riportato quanto previsto dal DM. 5 febbraio 1992 a proposito dei criteri da adottare nella valutazione dell'invalidità civile per quanto riguarda l'apparato digerente.

Apparato Digerente
Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato.  Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.

i CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali.  In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.

ii CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita di peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.

iii CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini di transito.
Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.

iv CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma no completamente efficace, perdita del peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale.  Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.

Le tabelle di valutazione utilizzate per il calcolo della percentuale di invalidità civile allegate al D.M. 5b del febbraio 1992 per la malattia di Crohn e la rettocolite uicerosa prevedono le seguenti percentuali:

                                              min     max   fissa
Malattia di Crohn (i   Classe)                          15%
Malattia di Crohn (ii  Classe)      21%   30%
Malattia di Crohn (iii Classe)      41%   50%
Malattia di Crohn (iv  Classe)     61%   70%

Colite Ulcerosa (iii Classe)         41%   50%
Colite Ulcerosa (iv Classe)         61%   70%

Il minimo di percentuale di invalidità civile che consente all'ammalato di essere pensionato è del 74%.  Quindi gli ammalati della malattia di Crohn e di rettocolite ulcerosa appartenenti alla IV classe non potranno mai essere pensionati.  Questo vale anche per altre patologia dell'apparato digerente.  Le uniche affezioni dell'apparato digerente che danno diritto al pensionamento sono le patologia neoplastiche con metastasi e la cirrosi epatica.  Il legislatore deve sapere che le affezioni a carico dell'apparato digerente; di una certa gravità, sono invalidanti anche se sono meno appariscenti delle amputazioni di arti o delle affezioni cardiocircolatorie.


NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER CONGEDI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI Carica documento in formato stampabile

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11.10.00 è stato pubblicato il Decreto 21.7.00, n. 278, del Ministro per la Solidarietà Sociale, che regolamenta i congedi per gravi motivi familiari. Tale decreto era stato previsto dalla legge n. 53/2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
La lavoratrice o il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere, per gravi motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune (compresi i giorni festivi e non lavorativi), con diritto a rientrare eventualmente nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo. In tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il congedo può essere preso per assistere la situazione personale di un componente della propria famiglia anagrafica, del coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli o sorelle e dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono le situazioni, riferite ai familiari prima indicati, esclusa la persona per assistere la quale si richiede il congedo, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali o che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Lo stesso diritto è esteso ai casi di patologia infantile e dell’età evolutiva, per la quale il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Tali situazioni devono essere provate presentando idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale, o del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta.
Inoltre il Decreto chiarisce che, se più favorevoli, si applicano le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
Si tratta, come si può capire, di disposizioni che riguardano anche i familiari dei portatori di m.i.c.i., per i quali può essere conveniente utilizzarne i benefici. Certamente va rilevato che, se da un lato si garantisce il posto di lavoro, dall’altro il mancato percepimento della retribuzione comporta, in molti casi, l’impossibilità ad usufruire di questa opportunità offerta dal legislatore.

A cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA


SERVIZIO MILITARE Carica documento in formato stampabile
    Nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
   Decreto del 26 Marzo 1999 - direttiva tecnica del 19.04.99.
Il Ministero della Difesa ha approvato un nuovo elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che sostituisce quello del Novembre 1995, e che si applica sia ai militari di leva che di carriera.
L'articolo 12 - apparato digerente - per ciò che ci riguarda, vengono prese in considerazione .... "le patologie o i loro esiti del tubo digerente .... che per natura e grado producono rilevanti disturbi funzionali".
La direttiva tecnica aggiunge : Rientrano in questo articolo anche le stenosi e le fistole anali e perianali.
Nelle avvertenze generali si legge : " .... il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ....".
La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico legale.
I consigli di leva possono riformare senza esame personale i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificati dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.
Non risulta ancora chiaro però cosa possa succedere ad un militare di carriera che si ammali in servizio.


ASSICURAZIONICarica documento in formato stampabile
Come ben noto le Compagnie di Assicurazione  non accettano di stipulare polizze sulla vita agli ammalati cronici.
L'Associazione Inglese riporta la pubblicità di una Compagnia di Assicurazione che sembra interessata  ai nostri problemi, la Federazione Nazionale A.M.I.C.I. si è attivata per prendere tutte le informazioni possibili, tutti i prossimi sviluppi verranno prontamente diffusi ai soci tramite gli usuali sistemi informativi, per il momento ci limitiamo a riportare gli estremi di tale prima, speriamo presto seguita da molte altre, Compagnia di Assicurazione :

G.F. Baskeyfield & Company
Tudor House, 53 Chestergate Macclesfield II 6DG
(01625) 610022



Mandatemi una e-mailMandami una e-mail, magari utilizzando la form che trovate in fondo a questa pagina, per aggiornare questa sezione del sito su novità del genere, per avere informazioni a riguardo o per denunciare esperienze .
Se lo desiderate utilizzate la form che trovate qui sotto per scrivermi, potete utilizzarla al posto della vostra e-mail, se non ne possedete una o, se lo preferite, se volete rimanere anonimi (i campi Nome ed E-mail possono anche rimanere vuoti).

Nome: 
E-mail: 

Home Page
 

 
Inflammatory Bowel
Deseases
Cosa sono, le cure, le ricerche, i link
you can help us,
click here

Le M.I.C.I.
Morbo di Crohn
Colite Ulcerosa
M.I.C.I. Web magazine
Posta
Link
Amministrazione
Appuntamenti
Glossario

Mal di pancia & Co.
Gli altri gravi disturbi gastrointestinali 

Intolleranze alimentari
Celiachia
Diverticolite
Megacolon tossico

Le associazioni di solidarietà
vai alla sezione ASSOCIAZIONI
i link
a.i.r.c.
a.i.l.
a.m.i.c.i.
associazione celiachia
ass.ne sclerosi multipla
a.d.m.o.
a.i.d.o.
a.v.i.s.
alcolismo
dipendenza da gioco d'azzardo
telefono azzurro
telefono rosa
amref
unicef

le iniziative

WEB OFFICE SECTION : cerca con: < altavista - google - lycos- motoridiricerca.it  - yahoo - virgilio> - utility <chat - cartoline - meteo - Inglese - smile>.....
GAME CORNER SECTION :giochini - rompicapo - Le leggi di Murphy  - Magia magia.....
 Web Master : Gianpaolo Mason, if you have any suggestions, comments, or problems, for make WEB or WAP page or other contact me at g.mason@tin.it Mandate una email
Pagine ottimizzate per una consultazione con Explorer o Netscape ad una risoluzione di 1024*768 o 800*600

Si declina ogni responsabilità per ogni uso scorretto delle informazioni contenute nel sito.