Art. 27. Sanzioni
1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 6;
b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;
c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 2;
d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;
e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2 bis;
f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, S e 26, comma 6;
g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 2;
h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3.
Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma
1 spettano alle Unità sanitarie locali.