Art. 27. Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da Lire 150.000 a Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 6;

b) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;

c) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 2;

d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6;

e) da Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21, comma 2 bis;

f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, S e 26, comma 6;

g) da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui all'articolo 19, comma 2;

h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1 spettano alle Unità sanitarie locali.


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